La proposta di legge contro la propaganda fascista arriva alla Camera. Ecco perché è necessaria

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Il 23 giugno scorsi alla Camera dei deputati è stata pubblicata la proposta di legge di iniziativa popolare numero 3074 presentata alla Camera dei Deputati per l’introduzione del  articolo 293 bis del codice penale sulla nuova fattispecie di reato denominata “Propaganda del regime fascista e nazista”

La proposta di Legge di iniziativa popolare mira alla colpevolezza di chi  propaganda immagini o contenuti specifici  del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco.

La proposta di legge è intitolata  :”Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti” e prevede 3 articoli che normerebbero  i delitti contro la personalità dello Stato.

In particolare, il nuovo reato  di “propaganda del regime fascista e nazifascista” punirebbe qualsiasi forma di pubblicità del regime o del reich  “anche attraverso la produzione, la distribuzione, la diffusione o la vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità”.

Ecco il testo della proposta di Legge.

Art. 293-bis. — (Propaganda del regime fascista e nazifascista) — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, la distribuzione, la diffusione o la vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici. La pena di cui al primo comma è altresì aumentata di un terzo se il fatto è commesso con modalità e atti espressivi dell’odio etnico o razziale.

Art. 2. 1. All’articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole: “sino a” sono sostituite dalle seguenti: “da sei mesi a”.

Art. 3. 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è inserito il seguente: “1-bis. Qualora, nelle pubbliche riunioni di cui al comma 1, l’esposizione riguardi emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco, la pena di cui al medesimo comma 1 è aumentata del doppio

Perché dunque una nuova proposta di legge, incriminatrice e punitiva, dopo 76 anni dalla fine della guerra se non fosse invero cosi emergenziale porre un argine general preventivo alla preoccupante recrudescenza dei crimini motivati da ideologia?


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