Alla base di questo ragionamento vi sono le dichiarazioni pubbliche rese dal Ministro Carlo Nordio, circa la possibilità di attenuare, o addirittura escludere, la responsabilità penale in materia di corruzione e abuso d’ufficio quando si tratta di fatti di “tenue entità”. Il richiamo, confuso e, credo, anche strumentalmente e appositamente confuso, posto dal Ministro, è a ipotesi già presenti nell’ordinamento, ovvero alla “tenuità del fatto”, alla “modesta quantità” nel possesso di stupefacenti e alle attenuanti legate alla lievità della condotta.
Formalmente, il riferimento potrebbe anche essere corretto, ma è il concetto filosofico del diritto che risulta diametralmente opposto all’esatta interpretazione dei vari tipi di responsabilità. L’ordinamento prevede l’art. 131-bis c.p., che consente di escludere la pena in presenza di minima offensività e non abitualità della condotta. Ma va rilevato che l’esclusione della pena può essere presa in considerazione solo quando la pena stessa non è superiore nel minimo a due anni e quando le modalità non siano particolarmente complesse e il danno sia esiguo. Nel caso di reati come la corruzione o l’abuso d’Ufficio, il danno non è mai esiguo, perché oltre al danno economico intervengono fattori negativi che determinano un danno collettivo e reputazionale per l’intera società. Gli indici di percezione della corruzione, di cui ho parlato nei miei precedenti scritti, incidono negativamente come macigni sull’economia del Paese. Se poi parliamo di corruzione del Pubblico Ufficiale, la pena minima non può essere inferiore a tre anni. Quindi, l’esempio di Nordio non è affatto attinente. Inoltre, sempre secondo la legge, “l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità “ quando l’autore ha agito per motivi abietti…”. Ordunque, agire contro la società e la Pubblica Amministrazione a me sembra motivo abietto.
Passando al sistema giuridico relativo agli stupefacenti, la fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73 comma 5 DPR 309/1990 è costruita su una valutazione complessiva del fatto (mezzi, modalità, quantità, organizzazione). Più in generale, sono attenuate le pene quando il fatto è marginale. Ma il problema di fondo non è solo normativo, che a me come analisi compete marginalmente, ma è criminologico. Quando si parla di modica quantità di stupefacenti, il legislatore non sta banalizzando il reato. Sta operando una distinzione interna allo stesso ambiente criminogeno. Sta separando il consumatore dallo spacciatore. Il primo è inserito in un contesto deviante e criminoso, ma non agisce per trarne profitto illecito, mentre il secondo sì. Il primo può essere letto, anche criminologicamente, come soggetto in parte vittima, pur consapevole. Il secondo è attore di un dolo specifico. Costruisce una condotta finalizzata a commettere un crimine da cui deriva un profitto economico. La giurisprudenza ci dice che la lieve entità non dipende solo dal dato quantitativo, ma da una valutazione complessiva della condotta. Non si tratta di “poca droga”, che nell’impianto di Nordio potrebbe tradursi in pochi spiccioli, ma di diversa qualità criminologica del fatto e dell’azione.
Lo stesso vale per altri reati di tenue entità. Nel furto, ad esempio, il richiamo è banalizzato al caso del bene di valore minimo. Non è la “mela” in sé a rilevare, ma l’assenza di struttura criminosa, l’occasionalità e la marginalità dell’offesa. La Cassazione ha riconosciuto l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. in ipotesi di sottrazioni di valore esiguo, purché non vi sia abitualità o organizzazione. Analogamente, ad esempio nella diffamazione, la Corte ha ritenuto configurabile la particolare tenuità in presenza di espressioni isolate, non reiterate e prive di significativa diffusione. Anche qui ciò che conta è la struttura del fatto, che deve essere episodica, non organizzata, non inserita in una strategia; strategia che puntualmente ricorre nella corruzione e nell’abuso d’ufficio.
Pertanto, quando si passa ai reati contro la pubblica amministrazione, il quadro muta radicalmente. Nelle condotte corruttive o anche nelle ipotesi di abuso d’Ufficio, la criminogenesi non è mai occasionale. Non è mai “debole”. Non è mai neutra. È, per definizione, consapevole, relazionale, strutturata, finalizzata all’ottenimento di un beneficio, anche economico ma non solo. Pure un’utilità minima, un vantaggio apparentemente irrilevante, presuppongono sempre un accordo e sempre una convergenza di volontà. Pertanto è intrinseca sempre una deviazione intenzionale dall’imparzialità della funzione pubblica, tutelata dall’art. 97 della Costituzione.
Nel criticabile pensiero del Ministro, che comunque non stupisce, non siamo di fronte a una marginalità quantitativa. Siamo di fronte a una qualità diversa del fatto. Dire che, se esiste la modica quantità nella droga, allora può esistere la “modesta mazzetta”, è un passaggio retoricamente efficace per la propaganda, anche se ritengo che egli sottovaluti l’intelligenza degli italiani, ma criminologicamente non regge affatto, perché mette sullo stesso piano fenomeni che nascono da matrici completamente diverse. Questo, per il Ministro, che ci ha ormai abituato alle sue stranezze, può trasformarsi in un boomerang, in quanto dimostra che il sistema già possiede strumenti di modulazione della risposta penale, ma li utilizza con prudenza quando si tratta di condotte che incidono sulla fiducia pubblica e sul corretto funzionamento delle istituzioni.
Le norme esistenti non nascono per gestire la marginalità, l’occasionalità, la debolezza della condotta, ma nascono per ridimensionare fenomeni che, anche quando economicamente modesti, restano strutturalmente orientati al vantaggio illecito.
