“Discriminatorio negare la registrazione di un giornale perché la direttrice è straniera”

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Lo ha affermato la Corte d’Appello di Torino nella sentenza n. 86/2017 a seguito di un ricorso promosso da una giornalista straniera lungosoggiornante (oggi cittadina italiana) . La causa, proposta anche da ASGI e ANSI (Associazione Nazionale Stampa Interculturale), oltre che dal direttore della testata, è sorta dopo che il rifiuto del Presidente del Tribunale di Torino, in funzione di responsabile dell’iscrizione dei giornali e dei periodici, di effettuare l’iscrizione della rivista “ProspettiveAltre” al registro, in applicazione dell’art. 3 L. n.47/48 che richiede il possesso della cittadinanza italiana o comunitaria.
La Corte d’Appello di Torino ha affermato che non è possibile ipotizzare una abrogazione della norma, ma ha riconosciuto che la ratio della stessa non è inficiata dalla mancanza della cittadinanza italiana del direttore responsabile, poiché il cittadino lungosoggiornante, stante i requisiti richiesti per il rilascio del relativo permesso, “risiede in modo continuativo nel territorio dello stato”.
Afferma, infatti, la Corte nella sentenza che la  “Appare perciò evidente che la finalità del disposto normativo in esame non è tanto garantita dalla nazionalità del direttore responsabile quanto dal suo rapporto continuativo, destinato a perdurare nel tempo, con lo Stato nel cui ambito territoriale il soggetto opera e risiede, dalla specifica possibilità della sua identificazione..nonché dalla sua affidabilità nel rispetto dei diritti civili fondanti la convivenza sociale .…” .
Il collegio ha pertanto concluso che non solo è possibile ma è addirittura doverosa una interpretazione costituzionalmente orientata dell’ art.3 citato che assimili alla cittadinanza italiana e a quella comunitaria il possesso del permesso di soggiorno di lunga durata in capo al cittadino extra UE.

Corte d’Appello di Torino, sentenza del 16 gennaio 2017, n. 86


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