Il giornalista Pino Guastella del Diario 1984 si era sentito diffamato e denigrato dalle dichiarazioni rilasciate nel corso di una conferenza stampa e così aveva citato in giudizio il giornalista Paolo Borrometi e il suo avvocato Fabio Repici, il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Bartoli, segretaria generale e presidente della Federazione nazionale della stampa, Alessandra Costante e Vittorio di Trapani e l’ex presidente Fnsi Giuseppe Giulietti per Articolo21, chiedendo un risarcimento di 50mila euro ciascuno e la rimozione dalla rete del contenuto ritenuto diffamatorio. E invece è stato condannato per lite temeraria. Lo annuncia in una nota la Federazione della stampa. Nessuna diffamazione: tutte le “domande dell’attore” sono state rigettate, dal momento che “le dichiarazioni rese dai convenuti, alcuni nella loro veste istituzionale” costituiscono “legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica”. La conferenza stampa cui si fa riferimento – spiega la nota – è quella che si tenne nella sede della Fnsi il 26 luglio 2023 per esprimere solidarietà a Paolo Borrometi a seguito del decreto di citazione a giudizio per il giornalista che ha intentato la causa e altri per avere partecipato a un “disegno criminoso” per diffamare Borrometi. Ebbene, come scrive la giudice Antonella Di Tullio del Tribunale di Roma nella sentenza datata 23 aprile 2026, “l’esame del file audio e video della conferenza evidenzia che tutti i partecipanti che hanno preso la parola hanno illustrato la gravità delle condotte descritte nel decreto di citazione a giudizio”, ritenendo “legittimamente che i fatti, così come emergenti nella loro oggettività dal decreto di citazione a giudizio, costituissero una vera e propria macchina del fango finalizzata a screditare Paolo Borrometi e giustificassero una conferenza stampa a sua tutela”. Dunque “nessuna dichiarazione diffamatoria può essere contestata a tutti i convenuti, che si sono attenuti al criterio di ‘fedeltà’ nell’esercizio legittimo del diritto di cronaca e di critica, rappresentando più volte l’origine giudiziaria dei fatti narrati”. Non solo. Il Tribunale ritiene anche che l’azione giudiziaria proposta contro i rappresentanti di Fnsi e Ordine e del collega Borrometi e del suo legale, “integri gli estremi di responsabilità processuale ai sensi dell’art. 96 III comma cpc”, ravvisando quindi che la parte soccombente abbia “agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”, come recita il Codice. Un ribaltamento di fronte che nella sentenza prende la forma della lite temeraria attribuita al giornalista che ha promosso la causa, condannato a pagare, oltre alle spese di lite e agli interessi, anche 4.000 euro in favore della cassa delle ammende. A difendere in giudizio il sindacato – conclude la nota – è stato l’avvocato Bruno Del Vecchio, del foro di Roma, cui va il ringraziamento della Federazione nazionale della Stampa (Borrometi è stato assistito dall’avvocato Teresa Starvaggi). E Paolo Borrometi, che della Fnsi è rappresentante per la Legalità, commenta: “Questa sentenza riafferma la verità sulle sofferenze patite in questi anni da me e dalla mia famiglia. Per questo ringrazio di cuore Alessandra Costante e Vittorio di Trapani, segretaria generale e presidente Fnsi, il presidente Carlo Bartoli dell’Ordine dei Giornalisti, il presidente Beppe Giulietti per Articolo 21, oltre ai miei avvocati sempre presenti al mio fianco”.
(Nella foto Paolo Borrometi)
