L’emendamento al decreto Sicurezza che, nella sua formulazione originaria, prevedeva un compenso in favore dell’avvocato che avesse coadiuvato la procedura di rientro volontario del migrante nel Paese di origine è stato modificato: il riferimento agli “avvocati” è stato sostituito con quello ai più generici “rappresentanti che possono svolgere attività di assistenza al rimpatrio”.
Ma la sostanza non cambia.
E la sostanza è che la norma appare come una forma di incentivo economicamente orientato a indirizzare l’attività di chi dovrebbe prestare assistenza in funzione esclusiva dell’interesse del soggetto assistito, introducendo una logica premiale incompatibile con l’autonomia della difesa.
L’eventuale adesione di avvocati (o altri “rappresentanti”) al “pactum sceleris” con lo Stato, rappresenterebbe un vero e proprio “patto pro quota remigrazione”.
Il tentativo di sottoporre l’Avvocatura ad una forma di collaborazione prezzolata con lo Stato, oltre a compromettere fortemente il decoro e la reputazione della categoria, colliderebbe con principi essenziali della professione forense, rischiando di trasformare il rapporto fiduciario con il cliente in un terreno condizionato da interessi esterni e da obiettivi di politica pubblica estranei al mandato difensivo.
Ciò contrasterebbe con il ruolo costituzionale dell’avvocato e con il giuramento che ogni difensore presta:
«mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento».
L’avvocato non è ausiliario dell’amministrazione né strumento di attuazione di politiche governative, ma presidio di diritti.
La sua funzione è garantire l’effettività dell’art. 24 Cost., secondo cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
Per questo, una previsione che introduca compensi subordinati, direttamente o indirettamente, a uno specifico esito dell’attività difensiva solleva evidenti criticità deontologiche, come rilevato anche dal Presidente del CNF Francesco Greco, il quale ha ricordato che i difensori non possono ricevere compensi subordinati ad uno specifico esito della loro attività.
La criticità appare ancora più evidente se si considera che tale previsione si inserisce in un decreto che, contestualmente, limita l’accesso al gratuito patrocinio per i migranti che impugnino i decreti di espulsione: da un lato si depotenziano gli strumenti di difesa, dall’altro si introduce un meccanismo premiale che rischia di incidere sull’indipendenza di chi quella difesa dovrebbe garantire.
Ne deriva non solo una potenziale compressione dell’autonomia dell’avvocatura, ma una più ampia compromissione dell’effettività del diritto di difesa, soprattutto per soggetti particolarmente vulnerabili, che proprio dall’ordinamento dovrebbero ricevere massima tutela.
E se domani il governo proponesse un compenso agli avvocati perché non difendano coloro che vogliono denunciare la lesione del diritto alla riservatezza o della propria identità personale?
