Fake News, un’emergenza democratica. Ma serve una normativa ad hoc?

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E’ esplosa anche in Italia la polemica sulle Fake News, sulla post-verità già profetizzata da Umberto Eco, tempo addietro, nonché sull’incidenza di quest’ultima nel voto elettorale. Negli Stati Uniti numerosi studi hanno dimostrato che le cosiddette fake-news hanno influenzato (seppure in minima parte) il voto, facendolo pendere dalla parte del candidato repubblicano Donald Trump. Stesso discorso per il voto inglese sulla Brexit. La paura per questo fenomeno ha contagiato numerose democrazie europee, non ultima la Germania che è stato il primo paese ad approvare una norma contro le fake news, convinte che il terribile ‘gioco’ delle fake news sia anzitutto a vantaggio dei tanti movimento populisti, spesso foraggiati dalla Russia di Putin, come hanno rivelato alcune inchieste del New York Times e di BuzzFeed.

Diciamolo subito: quella delle Fake News e’ senza dubbio una emergenza democratica, perché, nell’epoca dei social network e della disintermediazione dell’informazione, le bufale on-line (tanto più se controllate, in un modo o nell’altro da alcuni partiti) sono in grado di influenzare il sistema elettorale e dunque il libero svolgimento della Democrazia. Detto ciò, e’ auspicabile il ricorso ad una normativa ad hoc? La realtà e’ più complessa di come viene rappresentata, perché complesso e’ il fenomeno delle fake news, ed ancora più complesso e scivoloso e’ l’ambito giuridico in cui ci si muove. Uno dei più importanti giuristi statunitensi, celebre avvocato impegnato in numerosi processi in difesa della libertà di espressione, Alan Deschorwitz ha sostenuto, interpellato sul tema delle fake news (e sulla necessita di una norma ad hoc) che queste ultime, sebbene sia doloroso, rientrano nel vasto campo della libertà di espressione, per come sancita nella Costituzione americana dal primo emendamento.

Ora, per comprendere a pieno l’affermazione del giurista americano, vero punto di riferimento per chi ha cuore la difesa della libera stampa nel mondo, e’ necessario calarsi nel sistema statunitense e nelle garanzie che questo riconosce alla libertà di espressione del pensiero: da tempo, ormai, la Corte Suprema (in numerosissime sue pronunce) ritiene che finanche l’hate speech (e cioè il linguaggio che incita all’odio) debba essere tutelato perché espressione della insindacabile libertà individuale, a patto che tale linguaggio non sia ‘causa diretta’ di una azione violenta o pericolosa per lo Stato o le persone. E’, dunque, in questo quadro che deve leggersi la dichiarazione dell’avvocato Deschorwitz, che ad una prima lettura può sembrare eccessiva, perché sembrerebbe sottovalutare il fenomeno delle fake-news. Ne deriva, dunque, che a detta dei più importanti giuristi americani sarebbe impensabile regolare le fake news per legge. E in Europa? La legislazione comunitaria (figlia, sulla libertà di espressione, dell’articolo 10 della CEDU) e’, seguendo il modello anglosassone, assai garantista nel riconoscere il più vasto spazio alla libertà di espressione, anche a scapito di altri diritti di eguale caratura, si pensi al diritto alla reputazione.

Per queste ragioni, la legge approvata dal parlamento tedesco ha destato non poche polemiche e riserve. In Italia, nonostante da tempo ormai si ritiene che la nostra giurisprudenza debba conformarsi maggiormente ai dettami europei, tradizionalmente la libertà di espressione del pensiero ha limiti più rigidi di quelli anglo-sassoni (basti pensare che negli Stati Uniti non costituisce diffamazione la narrazione di un fatto falso che non sia però stato intenzionalmente divulgato e con l’intento di arrecare un danno ad un soggetto…), dovendosi commisurare con il diritto alla reputazione. Dunque, con molta probabilità, una legge sulle fake-news potrebbe non avere risvolti di incostituzionalità: ma cosa deve intendersi per legge contro le fake news? Se dobbiamo prendere in considerazione uno dei primi progetti di legge (del partito democratico) in cui si ritenevano perseguibili la divulgazione di notizie false ovvero le campagne di odio, bisogna concludere che una siffatta norma incontrerebbe non pochi problemi giuridici: chi stabilisce cosa è vero o falso se non un Tribunale? Chi stabilisce il limite fra la campagna di odio (tenendo conto che il sistema anglosassone riconosce tali campagne come legittime!) e la (eventualmente) legittima campagna di propaganda contro un soggetto o anche una istituzione? E’ del tutto evidente che una simile normativa non avrebbe solide basi giuridiche sulle quali poggiare. E’ utile, allora, cambiare registro e ‘obbligare’ i social network (Facebook, Twitter ed altri) a rimuovere le cosiddette bufale, come alcuni politici ritengono necessario? Temo di no: sarebbe eccessivamente discrezionale la scelta dei gestori dei social su cosa eliminare, poiché sarebbe una attività che prevederebbe una sorta di giudizio preventivo, peraltro effettuato da un privato e non da una Autorità Giudiziaria. In realtà i punti su cui agire e che reputo fondamentali sono altri: se è vero che immaginare una norma ad hoc può aprire le porte a rischi censori, e’ altrettanto vero che non possiamo comunque ritenere che tutto ciò che è on line sia una sorta di far west, e dunque e’ necessario migliorare strumenti che già abbiamo, a livello ordinamentale.

Facendo un distinguo. Un conto e’ il rischio di infiltrazione di vere e proprie agenzie della disinformazione, magari al soldo di governi stranieri più o meno autoritari, nel sistema elettorale: in questo caso sarebbe il caso di rafforzare gli strumenti di indagine delle forze di polizia, ad esempio con cooperazioni rafforzate con le polizie di altri stati e concedendo le rogatorie internazionali, spesso negate dalle Procure o dai Tribunali in ossequio ad una presunta economia processuale che è, però, ormai insostenibile a fronte dei rischi del digitale. Si tratta di rafforzare gli strumenti investigativi della cyber-sicurezza, in definitiva. E si tratta di rivedere, per intero, la legislazione che regola le campagne elettorali. Se poi, invece, le campagne di odio o le bufale sono il frutto (avvelenato) di piccoli siti ed utenti privati sarebbe, anche qui, il caso di rafforzare strumenti giuridici già esistenti: l’obbligo di registrazione con credenziali e documenti, ad esempio, potrebbe essere un primo passo; la concessione, ancora, del sistema di rogatoria al fine di individuare i file di log su server stranieri; una maggiore responsabilizzazione dei social stessi nel fornire tutte le informazioni necessarie alle autorità giudiziarie e nel dotarsi di strutture in grado di individuare le false notizie contrastandole con dati e fatti reali, in modo da consentire all’utente una pronta verifica della fonte.

Ma la vera frontiera, a mio avviso, e’ di carattere culturale: come scrisse tempo addietro Umberto Eco ben si potrebbe recensire siti e agenzie di informazione, offrendo alla pubblica opinione un quadro di riferimento chiaro circa quelli seri e quelli farlocchi. Questo e’ il solo modo per agire: la denuncia giornalistica o politica e’ il solo strumento che può arginare la deriva delle Fake-News, perché diversamente opinando, e immaginando cioè norme che puniscano le notizie false o le campagne di odio, si rischierebbe di operare sul corpo dei diritti civili con la moto sega e non con l’unico strumento necessario, e cioè il bisturi. Dunque attenzione: se è legittimo esprimere dubbi (fondati) su normative contro le Fake-News ciò non significa che sia giusto che tutto resti così com’è, senza cioè che i social e la stampa tradizionale (cartacea o digitale) svolgano un’azione concreta contro il dilagare delle bufale on line. A tutela non di questo o quel partito, ma della Democrazia.


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