Rai, una “riforma” con lo sguardo rivolto al passato

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Il disegno di legge sulla Rai pubblicato in questi giorni dopo molte anticipazioni giornalistiche si muove sia tecnicamente che politicamente all’interno del disegno della legge Gasparri (2004) e del TU sulla radiotelevisione (2005), verso i quali si procede con la pura tecnica dell’emendamento. E’ caratterizzato più da una visione retrospettiva che da un’idea di riforma. L’unico accenno ad una ridefinizione dei principi, non fosse altro che per adeguarli ai tempi che cambiano, è contenuto in una delega dai contenuti estremamente generici.

Il concetto di indipendenza che costituisce uno dei cardini  dei servizi pubblici europei è del tutto assente ed infatti la governance è fondata su un accresciuto ruolo dei partiti e del Governo. Nessuna rappresentanza, neppure simbolica è attribuita  al pluralismo sociale. Un singolare gioco delle parti si svolge tra partiti  in Parlamento, Governo, Ministro dell’economia, ed assemblea (sempre nelle mani del Governo). La commissione parlamentare, ancora più indebolita, compare nel disegno come un inutile soprammobile.

Vediamo ora nel dettaglio i punti più critici che l’esame parlamentare dovrebbe cercare di  correggere.

  1. La Rai resta formalmente sotto la scure della privatizzazione. Il velleitario disegno della legge Gasparri viene solo marginalmente corretto. L’art.12 ter, aggiunto alla legge del 2004, dice con chiarezza il nuovo impianto potrà essere transitorio (fino a quando non sia venduto il 10 per cento del capitale). La durata della concessione, in scadenza nel maggio del 2016, non viene rinnovata e della nuova missione della Rai non si parla affatto.
  2. 2. Il governo della Rai saldamente nelle mani del Governo e della “sua” maggioranza. In nome dell’indipendenza tutti invocavano o la creazione di una fondazione o almeno di un diaframma tra la politica e la Rai. Invece il Consiglio di 7 persone (4 indicate dal Parlamento, 2 dal Governo ed una dai dipendenti) ha un solido nucleo di almeno 4 persone gradite alla maggioranza di governo. Il Presidente sarà espressione di questa stessa maggioranza e l’amministratore delegato dovrà essere concordato (su “proposta”) con l’Assemblea (pure essa espressione del Governo). Nessuno si lasci suggestionare da revoche di amministratori e di amministratore delegato. Queste possibilità ci sono sempre state, ma oggi sono saldamente nelle mani della maggioranza. Divertente l’accenno alle 3 mensilità di buonuscita!
  3. L’amministratore delegato (gradito al Governo) è un monarca assoluto. Gli sono attribuiti tutti i poteri dell’ex direttore generale, con in più molti poteri del Consiglio e del Presidente. Tutte le nomine sono nelle sue mani, salvo quelle apicali da “condividere” con il Consiglio. La stragrande maggioranza dei contratti (fino a 10 milioni di euro) è ancora nelle sue mani. L’intera gestione dell’azienda è sempre nelle stesse mani. Anche quella timida autonomia, concessa in precedenza ai direttori delle strutture editoriali, viene azzerata. Sarà ben difficile controllarlo da parte di un Consiglio che non possiede le carte e a maggior ragione dal Parlamento. A quanto mi risulta una figura simile non esiste in nessuna parte d’Europa!
  4. Nessun requisito di professionalità per gli amministratori e nessuna ipotesi d’incompatibilità. Viene abrogata la norma relativa ai requisiti e alle deboli incompatibilità e non viene inserito alcun nuovo criterio. I primi requisiti servirebbero a garantire una qualche indipendenza, pur in presenza della designazione politica; le ipotesi di incompatibilità servirebbero a scongiurare le forme più gravi di conflitto d’interessi. Aver eliminato gli uni e le altre ha soltanto il significato di tenersi le mani libere. Anziché un passo avanti rispetto al passato, vengono compiuti due decisi passi indietro. Il riferimento alla “trasparenza” e alla “rappresentanza” risulta in questo contesto del tutto inconsistente.
  5. L’inutile mantenimento della Commissione bicamerale. Quando fu istituita nel 1975 questa Commissione aveva un senso preciso. Oggi è un organo decisamente superato. Dopo questo intervento normativo diventa un oggetto puramente ornamentale. Vengono eliminati tutti i poteri che vagamente intervengono nella “gestione” della società. L’art.2,comma 3, sopprime tutta una serie di poteri di indirizzo della Commissione. L’art.5 abroga l’art.50 del TU radiotelevisione che prevede alcuni poteri di vigilanza. Eliminati risultano anche i poteri di nomina dei consiglieri ed il parere, a maggioranza qualificata, sulla nomina del Presidente. Resta il parere, ma a maggioranza semplice, sulla revoca dei consiglieri. In astratto un non senso perché una persona può essere nominata dal plenum e revocato da un suo organo interno a maggioranza semplice.
  6. Due deleghe legislative prive di significativi principi e criteri direttivi. Il ddl del Governo contiene due deleghe: una in materia di finanziamento e l’altra per la riscrittura del TU radiotelevisione. I principi sono del tutto generici (basta citare il riferimento alla “giurisprudenza delle corti superiori”). Non vengono menzionati i principi decisivi dell’indipendenza e della certezza delle risorse. Nessuna idea sugli strumenti necessari per battere l’evasione. Si dirà che queste scelte verranno fatte in seguito dal Governo, ma è proprio questa assenza di criteri che rende la delega in contrasto con l’art.76 cost. Il riferimento del tutto evanescente poi alla “definizione dei compiti del servizio pubblico”, con riguardo alle diverse piattaforme tecnologiche, lascia un campo d’ intervento senza confini all’esecutivo nella seconda delega, che potremmo definire di sistema. Proprio questo che dovrebbe essere il cuore della legge viene sottratto incredibilmente alle decisioni del Parlamento.

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