L’Agcom sanziona i giochi pericolosi di Google

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Decreto dignità. Violato il divieto di promuovere siti di scommesse on line. La multa anche se
Google Ireland è fuori dal territorio italiano grazie alle nuove direttive europee
La nuova autorità per le garanzie nelle comunicazioni, presieduta da Giacomo Lasorella, ha iniziato a
scalfire il muro degli Over The Top sanzionando il più famoso motore di ricerca al mondo: Google.
Come per Al Capone, che fu condannato per frode fiscale, la società Alphabet è stata sanzionata non
per la sua notoria posizione dominate nel settore ma per aver violato una norma contenuta del
decreto Dignità (legge n. 96/2018).
Si tratta di una sanzione importante (qui) non tanto per l’entità, quanto perché è la prima nel suo
genere da quando il decreto è entrato in vigore nell’agosto del 2018. In quel testo fu introdotto nel
nostro ordinamento un importante divieto generale di pubblicità relativa a giochi o scommesse con
vincite di denaro, nonché allo stesso gioco d’azzardo.
In dettaglio, l’Agcom ha rilevato che Google Ireland, titolare del servizio Google Ads (servizio di
indicizzazione e promozione di siti web), ha consentito, attraverso il servizio di posizionamento
pubblicitario online, la diffusione (dietro pagamento) di link che indirizzano verso determinati siti (
landing page), in violazione delle previste norme di contrasto.

In altri termini Google, tramite il proprio motore di ricerca google.com, ha promosso – lucrandoci-
l’annuncio di siti che svolgono attività di gioco e scommessa con vincite in denaro.

Ma l’importanza della sanzione consiste anche in una non trascurabile novità circa la responsabilità
degli Internet service provider, che sino a poco tempo fa erano immuni da qualsiasi responsabilità ex
ante rispetto ai contenuti che trasportavano.
Ad onor del vero, la precedente autorità si era già misurata con tali piattaforme web, infliggendo
anche rilevanti sanzioni (oltre 5 milioni di euro) alle società che permettevano la rivendita dei
biglietti per spettacoli dal vivo: il cosiddetto secondary ticketing.
In questo caso, in attesa di leggere il testo della delibera, si apprende dal comunicato stampa che
l’attività posta in essere da Google Ads non è stata qualificata come servizio di hosting, in quanto
l’elemento caratterizzante della prestazione (pubblicitaria) resa non è consistito “nell’ospitare” il
messaggio pubblicitario, quanto piuttosto nel facilitarne la diffusione attraverso diversi siti. L’attività
di memorizzazione è stata del tutto strumentale alla prestazione del servizio principale finalizzato
alla promozione diretta di scommesse e giochi a pagamento: attività espressamente vietata
dall’ordinamento.
L’ultima (e non ultima) novità consiste nell’aver sanzionato un soggetto che non risiede in Italia in
diretta attuazione del regolamento dell’Unione europea (2019/1150) che, diversamente dalla
disciplina europea relativa ai servizi di media dove vige il generale principio del country of origin,
ritiene sanzionabili i fornitori di servizi di indicizzazione residenti all’estero, ma che offrono servizi
destinati al pubblico italiano.
Insomma, una piccola e tuttavia significativa notizia: pure per Google, dagli Stati uniti all’Italia, il vento fa il suo giro.


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