“È sorprendente che si ritenga superfluo un reato come la tortura”. Intervista a Luigi Manconi

0 0

Il sangue scorre sui volti delle persone che si trovano alla scuola Diaz di Genova e nella caserma di Bolzaneto. Il corpo di Carlo Giuliani è a terra. Si sentono ancora le urla di quelle persone umiliate e violate, colpevoli di trovarsi in quel momento sotto la custodia di uno Stato che non c’è. O meglio, che c’è agisce nella sua forma peggiore: attraverso una violenza che per la Corte dei Diritti dell’Uomo si chiama tortura. In questi giorni, quindici anni fa, al G8 di Genova veniva aperta una ferita mai richiusa. Non c’era momento migliore insomma, per sospendere la discussione sul ddl tortura che andava faticosamente avanti dal 5 marzo 2014. Luigi Manconi, Presidente della Commissione Diritti Umani e primo firmatario del disegno di legge, dichiara ad Articolo21 che a lasciarlo stupito non è tanto la coincidenza temporale, quanto il fatto che una parte del Parlamento “ritiene non necessaria questa legge”.

Cos’è la tortura?
La tortura, cito la Convenzione delle Nazioni Unite, si manifesta come ogni atto di violenza fisica e psichica che sia esercitata nei confronti di una persona, per una serie di motivi che la Convenzione del 1984 indica puntualmente. In particolare la tortura discende dall’abuso di potere ovvero è il trattamento destinato a provocare sofferenza fisiche o psichiche da parte di chi ha in custodia e sotto il proprio potere legale un individuo. Questo è il punto: a partire da un esercizio di un potere legale adotta comportamenti illegali. Quindi è tipicamente un reato proprio, attribuibile a pubblico ufficiale o a chi esercita pubbliche funzioni. Il mio disegno di legge sulla tortura, basato su questa interpretazione della Convenzione ONU, è stato radicalmente modificato riducendo la tortura ad un reato comune, riscontrabile anche nei comportamenti tra privati.

Nel nostro codice penale dunque non c’è nulla di minimamente paragonabile al reato di tortura?
No. Ci sono i reati di lesioni e lesioni gravi che sanzionano le percosse e i pestaggi ma in maniera del tutto inadeguata. Al punto che ad esempio il Tribunale di Asti, quando dovette giudicare alcuni appartenenti alla polizia penitenziaria lamentò esattamente l’assenza di questo reato perché non poteva sanzionare adeguatamente i comportamenti di chi aveva torturato in senso proprio un detenuto che era affidato alla loro custodia.

Lei aveva manifestato perplessità su alcune modifiche al disegno di legge. Da quel momento come ha proceduto e come si è arrivati alla sospensione della discussione parlamentare?
Io avevo posto due condizioni: una è stata ottenuta ed era l’eliminazione del termine “reiterate”, riferito alle violenza fisiche e psichiche. Avevo posto un’altra condizione ma era una condizione posta a me stesso nel senso che non avrei votato quel disegno di legge se fosse rimasta una formula: “verificabile trauma psichico”. Io ritengo che entrambe le espressioni fossero ridondanti, che non avevano nulla a che fare con il testo e che rendevano più difficile individuare e sanzionare il comportamento definibile di tortura. In particolare ritengo che la formula verificabile trauma psichico sia scriminante ma a riguardo non abbiamo discusso perché la discussione appunto, è stata sospesa.

Lei come si spiega la sospensione ed il rinvio a data da destinarsi?
C’è una parte del Parlamento e anche una parte della maggioranza che si trova vicino al Ministro dell’Interno e perfino qualche parlamentare del Pd che ritengono non necessaria questa legge. È sorprendente che si ritenga superfluo un reato che invece si impone: perché lo vogliono le Nazioni Unite, perché ce l’hanno gli altri paesi simili al nostro, perché l’Italia ha sottoscritto la Convenzione dell’Onu nel 1988 e soprattutto perché la Corte europea dei Diritti Umani ha sanzionato l’Italia proprio perché non c’è il reato di tortura.

Dopo quindici anni dalle violenze alla Diaz e alla caserma di Bolzaneto non abbiamo ancora una legge sulla tortura e la sospensione blocca quel che si era riusciti a portare avanti. Cosa però è cambiato dopo i fatti del G8 di Genova?
Si è rotto il patto tra lo Stato e i cittadini, che si fonda sullo scambio tra ubbidienza e osservanza delle leggi da parte dei cittadini e impegno dello Stato a proteggere e tutelare i cittadini stessi. Quando lo Stato lungi dal tutelare l’incolumità fisica e psichica, l’integrità del corpo dei cittadini e lo Stato in prima persona arriva ad attentare quella incolumità, il patto tra Sato e cittadini si incrina, viene messo in crisi. Come nel caso di illegalità commesse ai danni di persone detenute o ristrette, come nel caso dei fatti del G8 di Genova.


Iscriviti alla Newsletter di Articolo21