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L’Europa non ci chiede leggi bavaglio. Il Commissario Ue per la Giustizia: la Direttiva non limita le pubblicazioni

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L’Europa non chiede all’Italia di bloccare l’informazione come invece sta facendo con plurime riforme legislative. Gli interventi in materia di giustizia per garantire la presunzione di innocenza delle persone indagate e imputate non possono e non debbono sconfinare nel bavaglio alla stampa. E’ stato ribadito nella risposta pubblicata in queste ore data da Michael McGrath, Commissario europeo per la Giustizia, la democrazia e i diritti fondamentali, a seguito della interrogazione depositata lo scorso ottobre da un gruppo di parlamentari italiani del gruppo The Left in relazione al recepimento della Direttiva Ue 2016/343. Illuminante e riassuntivo uno dei passaggi della risposta del Commissario: “La direttiva non prescrive limitazioni specifiche per quanto riguarda la pubblicazione da parte della stampa di atti processuali relativi alla fase preprocessuale del procedimento”.  L’interrogazione porta la firma di Valentina Palmisano (The Left), Carolina Morace (The Left), Dario Tamburrano (The Left), Mario Furore (The Left), Pasquale Tridico (The Left), Danilo Della Valle (The Left), Gaetano Pedulla’ (The Left), Giuseppe Antoci (The Left). E nel testo si legge: “Nelle scorse settimane il governo italiano ha presentato uno schema di decreto legislativo per recepire la direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, introducendo il divieto di pubblicazione delle ordinanze cautelari fino alla conclusione delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare. Il considerando 16 della direttiva (UE) 2016/343 vieta alle autorità pubbliche di presentare un indagato come colpevole prima di un verdetto, ma non richiede il divieto di pubblicazione degli atti giudiziari; il considerando 18 riconosce la necessità di divulgare informazioni sui procedimenti penali per motivi di interesse pubblico/sicurezza; e l’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali garantisce la libertà di espressione e informazione. La normativa introduce una restrizione sproporzionata alla libertà di stampa, limitando la possibilità per i giornalisti di informare il pubblico su procedimenti di interesse generale, in violazione dell’articolo 6 della direttiva (UE) 2016/343, che richiede restrizioni proporzionate e giustificate, e resta da chiarire se un giornalista che pubblica uno stralcio o una sintesi dell’ordinanza cautelare, e non l’intero atto, possa essere punibile. Ciò premesso, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:
  • 1.Ritiene che il divieto di pubblicazione delle ordinanze cautelari sia conforme ai principi di proporzionalità della direttiva (UE) 2016/343 e alla libertà di stampa sancita dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali?
  • 2.Quali azioni intende intraprendere per evitare che il recepimento della direttiva comporti restrizioni ingiustificate alla libertà di informazione?”
    Questa la risposta del Commissario alla Giustizia: “
    La Commissione attribuisce grande importanza alla tutela dei diritti fondamentali. La libertà di accesso all’informazione, il rispetto dei diritti procedurali di indagati e imputati nei procedimenti penali e il diritto alla presunzione di innocenza fino a che non sia legalmente dimostrata la colpevolezza sono sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE. La direttiva (UE) 2016/343 impone agli Stati membri di garantire che le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino indagati e imputati come colpevoli. La direttiva non prescrive limitazioni specifiche per quanto riguarda la pubblicazione da parte della stampa di atti processuali relativi alla fase preprocessuale del procedimento. Fatto salvo il diritto nazionale a tutela della libertà di stampa e dei media, la direttiva prevede soltanto che la diffusione di qualsiasi informazione da parte delle autorità pubbliche ai media rispetti la presunzione di innocenza e non crei l’impressione che la persona sia colpevole prima che la sua colpevolezza sia stata provata dalla legge. Nel capitolo della relazione sullo Stato di diritto 2024 dedicato all’Italia[1] si osserva che le iniziative legislative che disciplinano l’accesso a determinate informazioni giudiziarie e la relativa pubblicazione preoccupano i giornalisti. Nella relazione si osserva inoltre che il governo italiano ritiene giustificate tali iniziative per garantire il diritto al rispetto della vita privata e la presunzione di innocenza. La Commissione continuerà a monitorare gli sviluppi al riguardo, anche nel quadro del ciclo sullo Stato di diritto”.

Stanno intanto arrivando le prime reazioni all’intervento della Commissione che, peraltro, ribadisce i concetti già espressi da una recente sentenza della Corte di Giustizia. “Articolo 21 ha sempre detto che le  leggi bavaglio varate in Italia non ce le chiedeva l’Europa, la quale, anzi, ci chiede esattamente il contrario. Nell0ultimoo rapporto sullo stato di diritto nei Paese dell’Unione si contesta all’Italia la restrizione della libertà di stampa, anche se la nostra Presidente del Consiglio lo nega”, ha detto Giuseppe Giulietti, coordinatore dei circoli di Articolo 21.

“No, non ce lo chiede l’Europa, – aggiunge il Presidente della Fnsi, Vittorio Di Trapani – la Direttiva sulla presunzione d’innocenza era molto chiara dall’inizio. Ora abbiamo una ulteriore ed autorevole conferma che non era una disposizione volta a limitare la stampa”.
(Nella foto il Commissario Michael McGrath)

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