Suicidio in carcere: azione intima e imprevedibile

0 0

Il suicidio del giovane ventenne avvenuto ultimamente presso il carcere di Regina Coeli apre di nuovo la questione sulle criticità presenti negli istituti di pena, specie in merito al mantenimento in vita della persona quando marcati appaiono gli elementi di disagio personale o relazionale. Oltre all’obiettivo cui ogni operatore è chiamato, si chiede all’istituzione di tutelare l’incolumità del ristretto e il bene supremo della sua vita. Bisogna analizzare la questione secondo diversi ordini di problemi: l’impreparazione del personale, formato ad assolvere funzioni di diverso tipo: sicurezza e trattamento, che non implicano il mantenere in vita a tutti i costi una persona, e l’imprevedibilità dell’escalation di elementi critici, aggravati dalla carenza di operatori e personale, tale da riuscire ad assolvere già con difficoltà alle funzioni legalmente stabilite. Quanto sollevato, seppur riconosciuto e risaputo da tempo, genera malcontento e poca coesione tra chi istituzionalmente deve accompagnare il ristretto nell’esecuzione penale in ambito penitenziario visto che le carceri, in genere, sono sprovviste di un presidio sanitario h.24 che affronti, analizzi e supporti situazioni ravvisate di criticità psicologica o psichiatrica. E dove, anche il mancato rinnovo dei contratti agli psicologi penitenziari, figure di consulenza e sostegno ai reclusi, previste ex art.80 o.p., rappresenta una chiara decisione in controtendenza. Non si può richiedere al personale, educativo o della sicurezza, (non specificamente formato) di aggiungere altri compiti emergenziali che avrebbero solo come effetto di rendere ancora più complesso l’assolvimento di quanto la legge stabilisce nell’ordinamento, ovvero accompagnare il reo nel processo di reintegro sociale a seguito di osservazione scientifica della personalità. Situazioni di questo tipo generano una grave conseguenza: l ‘attenzione si focalizza su elementi di difformità a livello di condotta obbligando a spostare dalle priorità quei reclusi in via di recupero o in corso di avanzato trattamento penitenziario, con il rischio di perdere credibilità nell’assolvimento del mandato.

Tra l’altro, si potrebbe sollevare un’altra questione, da tempo dibattuta, ovvero l’impossibilità di prevedere oggi a livello normativo un differimento pena nel caso di grave malattia psichiatrica, seppur debitamente certificata. Mantenere in un’istituzione totale un soggetto palesemente in difficoltà, tale da non avere margini di ravvedimento con gli strumenti canonicamente intesi, grave da non comprendere neppure il significato della restrizione della sua libertà personale, pone non solo gli operatori interni nel paradosso dell’inabilità del processo rieducativo istituzionale ma pone a rischio quella persona come conseguenza sistematica di un contesto che mal si concilia con i suoi bisogni. E proprio Basaglia sottolineò quanto fosse necessario concordare col malato psichiatrico un progetto di cura adeguatamente vagliato e validato nel tempo. Se l’istituzione totale in termini scientifici ancora stigmatizza e categorizza un essere sociale mal compiuto all’interno della comunità, essa può decifrare le criticità, può delineare compiutamente un quadro personologico, ma poco può fare compiutamente viste le scarse progettualità terapeutiche in corso. La salute penitenziaria è materia regionale, sarebbe opportuno che DAP, provveditorati e istituzioni regionali giungessero a un confronto sulle emergenze, favorendo progettualità ad ausilio di chi quotidianamente è chiamato a lavorare in carcere. Perché se il rischio di suicidio vale, lo è per tutti: operatori, poliziotti, direttori, volontari. Ripensare al ruolo  dell’istituzione penitenziaria significa non arretrare su posizioni di controllo e di mera custodia ma aprire a contenuti normativi che favoriscano orientamenti di reintegro mediante lavoro di pubblica utilità e riconoscimento come valido ed urgente dell’attualità della giustizia riparativa.


Iscriviti alla Newsletter di Articolo21