Videomessaggio di B., quel vizio illegale del pregiudicato

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In questi ultimi mesi si è assistito alla ripetuta violazione delle norme e dei principi in materia di pluralismo dell’informazione e sui processi in Tv da parte Berlusconi (trasmissioni che sono state veri e propri controprocessi, interviste senza contraddittorio, videomessaggi, spazio debordante sui tg alle tesi del condannato). Nessun organo preposto, in particolare Agcom, ha sentito il dovere di intervenire. Non si è trattato tuttavia di una impostazione “generale” sul tema dell’informazione televisiva, perché appena Brunetta ha presentato i suoi esposti, tra l’altro su un temi minori, l’Agcom, e per sua delega iCorecom, si sono immediatamente attivati con richiami e approfondite istruttorie nei confronti della Rai (per le edizioni regionali tanto approfondite da essere invasive della stessa libertà editoriale).

Dunque, il tema non è sconosciuto e non è stato messo in soffitta in una visione più “liberale” del ruolo di vigilanza dell’Autorità di settore. Per questo appare ancora più incomprensibile il silenziomantenuto su quello che è stato un vero e proprio vilipendio delle regole della corretta informazione. Tant’è, pochi hanno gridato allo scandalo e tutto è stato assorbito nel nuovo e complicato corso dellelarghe intese. Ma il lupo che si riteneva fessamente ammansito dalla “responsabilità nazionale” è tornato e dopo la condanna minaccia e annuncia scatafasci. Tra questi, ci avverte di un prossimo videomessaggio all’Italia per dare la linea salvifica (mai da sé purtroppo) alla nostra amata patria.

Però stavolta è auspicabile che la legge sia fatta rispettare. Per l’appunto la legge, concetto relativo di questi tempi, ma che ci illudiamo ancora una volta utile ricordare a chi di dovere.  In particolare, le norme in questione sono contenute nel Testo Unico sulla radiotelevisione (n.177/2005). Inizia l’art. 7 che prevede solo: “la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge”. Continua l’art 33: “Il Governo, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessità, nell’àmbito interessato da dette esigenze, possono chiedere alle emittenti, televisive o radiofoniche, sia digitali che analogiche, o alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo la trasmissione gratuita di brevi comunicati. Detti comunicati devono essere trasmessi immediatamente…. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta a trasmettere i comunicati e le dichiarazioni ufficiali del Presidente della Repubblica, dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte Costituzionale, su richiesta degli organi medesimi, facendo precedere e seguire alle trasmissioni l’esplicita menzione della provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni…Per gravi ed urgenti necessità pubbliche la richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri ha effetto immediato. In questo caso egli è tenuto a darne contemporanea comunicazione alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.”

Questo il perimetro entro il quale sono consentiti i video messaggi. Ed essendo fuor di dubbio che B. non riveste, almeno per il momento, una delle cariche costituzionali sopra indicate, e che il suo caso non riveste la qualifica di “pubblica necessità”, nessun video messaggio potrebbe essere trasmesso dalle emittenti televisive e dal servizio pubblico. Quali conseguenze in caso contrario? Per la Rai, società incaricata di un pubblico servizio, oltre alle sanzioni previste dalle leggi di settore, si potrebbe configurare la violazione delle disposizioni penali in tema di mancata osservanza di leggi e regolamenti (cfr art. 323 c.p. sull’abuso d’ufficio), per le altre emittenti, le sanzioni previste dall’art. 51, lettera e), del Testo Unico (compresa la possibilità, in ragione della gravità della violazione, di disporre la sospensione dell’attività).

Purtroppo tutto avverrà lo stesso e i telegiornali si giustificheranno sotto la voce “rilievo giornalistico del fatto”. Ma per legge un conto è dare la notizia, un conto è trasmettere il video messaggio. Questa la fondamentale distinzione che ovviamente passerà allegramente in cavalleria.

da “Il Fatto Quotidiano”



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