La libertà di culto delle persone detenute

0 0
intervista a Mauro Palma (garante dei diritti dei detenuti, fondatore dell’associazione Antigone)

a cura di Stefania Sarallo (redazione Confronti)

Nella riforma dell’ordinamento penitenziario si punta sulla responsabilizzazione del soggetto detenuto e sulla ridefinizione delle misure alternative, seguendo il principio fondamentale della funzione rieducativa della pena. L’importanza della tutela della libertà religiosa all’interno del sistema carcerario.

 

Lo scorso dicembre è stato approvato dal Consiglio dei ministri il decreto legislativo di riforma dell’ordinamento penitenziario. Abbiamo intervistato il professor Mauro Palma, presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (un organismo indipendente in grado di monitorare, visitandoli, i luoghi di privazione della libertà), per raccogliere una sua opinione sul testo approvato e sul tema più specifico del diritto alla libertà religiosa del detenuto.

Qual è la sua opinione sul tema delle religioni in carcere?

Credo che si tratti di una questione attualmente centrale nel contesto dell’individuazione di strategie che attenuino le tensioni all’interno degli istituti penitenziari. Al contrario, mi sembra invece che i meccanismi con i quali vengono affrontate questioni come la radicalizzazione all’interno del mondo detentivo – un mondo chiuso e totalizzante – spesso inaspriscano la situazione. Il tema delle religioni ha una doppia valenza: da una parte può essere un’apertura a una riflessione non contingente e che rafforza il concetto stesso di responsabilità, dall’altro può costituire un’incentivazione all’appartenenza, soprattutto un potente elemento di sostegno di identità deboli a rischio e in tal caso le religioni rischiano di essere un veicolo del fondamentalismo. In fondo la religione può essere il luogo in cui ti trovi non per classe, non per censo ma per un “Altro” diverso da te cui fai riferimento. E proprio questo aspetto è strutturalmente ambivalente. Negli istituti carcerari italiani vedo pochissimi interventi positivi in materia, anche se non è ovunque uguale e negli ultimi anni si è registrata un’evoluzione positiva. Le religioni possono essere a volte elemento di maggiore consolidamento, in negativo, delle identità deboli e altre volte un elemento di rottura di questo elemento.

Ultimamente una questione mi ha colpito fortemente: nelle sezioni del 41bis (il regime detentivo definito comunemente “carcere duro”, ndr), quando i detenuti entrano in contatto con persone esterne devono successivamente essere perquisiti. Nel domandare quali fossero le occasioni di perquisizione successive agli incontri con i ministri di culto, mi è stato risposto che per il cappellano non sono previste perché, a differenza degli altri ministri di culto, egli appartiene all’Amministrazione penitenziaria. Il cappellano è visto come parte dell’istituzione e la differenza con i ministri di culto delle altre religioni risulta evidente.

 

Lo scorso 22 dicembre è stato approvato dal Consiglio dei ministri il decreto legislativo di riforma dell’ordinamento penitenziario elaborato dal ministro della Giustizia, Andrea Orlando. Quali sono, a suo giudizio, i punti di forza e i limiti di tale atto?

Il mio parere su questo decreto è positivo: il decreto introduce complessivamente delle cose importanti, basate su due elementi secondo me essenziali. Il primo è la responsabilizzazione della persona, che è il contrario della “passivizzazione”. Troppo spesso, infatti, consideriamo i detenuti come degli adulti retrocessi a bambini, con giudici e direttori di carcere che parlano dei loro “ragazzi”. La responsabilizzazione invece da un lato garantisce maggiore consapevolezza di ciò che si è commesso, perché la percezione del disvalore è un punto importante, dall’altro lato dà maggiore sicurezza, perché è possibile capire come una persona sia in grado di tornare positivamente al contesto sociale esterno solo se le viene data la responsabilità del proprio agire anche nella fase di permanenza in istituto, riuscendo così a comprendere le sue interazioni, la sua capacità di agire positivamente. Si hanno così elementi di comprensione degli aspetti positivi e negativi nel suo futuro reinserimento sociale, che non si hanno certamente se la si tiene chiusa, senza fare nulla. Il secondo elemento importante è nel ridefinire le misure alternative alla detenzione come tappe di un percorso che si svolge in fasi successive e crescenti e non considerarle come mere riduzioni dell’afflizione detentiva o addirittura come rinuncia al diritto/dovere dell’autorità statuale a esercitare la potestà penale. Questa ridefinizione delle misure alternative garantisce maggiormente rispetto alla garanzia di non ricommettere reati una volta che il soggetto è fuori. Questi sono, quindi, i due aspetti importanti del decreto: responsabilizzazione del soggetto in esecuzione penale e ridefinizione delle alternative come percorso di progressivo ritorno alla società, eliminando così una visione strettamente retributiva della pena. Detto questo, ci sono anche delle mancanze nel decreto, per esempio sul tema del mantenimento delle relazioni affettive con la propria famiglia. D’altra parte il Governo aveva presentato una legge di delega abbastanza ampia, il Parlamento l’ha ridotta nella sua ampiezza, le commissioni che hanno scritto il decreto e, quindi, il decreto stesso si muovono all’interno delle riduzioni.

 

La questione inerente al diritto alla libertà religiosa del detenuto sembra essere rimasta ancora una volta fuori dai tavoli di lavoro…

In realtà la legge delega, alla lettera “v” del comma 85, parla di: “Revisione delle attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi”. Quindi c’è una delega che, a mio giudizio, è stata parzialmente esercitata. Quanto affermato, infatti, è poca cosa. Solo riaffermazioni di principio. Credo che sia dovuto al fatto che, come per la questione dell’affettività, il decreto è stato approvato prima della legge di bilancio e senza impegno di spesa, mentre nel testo si parlava della presenza di locali idonei per il culto e ciò avrebbe previsto dei costi.

 

Quali domande e quali risposte legate all’assistenza religiosa per i diversi culti hanno preso forma all’interno del carcere e in che misura l’istituzione penale è consapevole di queste nuove domande che derivano dalla pluralizzazione dell’universo religioso intra-carcerario?

Ce ne sono molte di domande, soprattutto là dove c’è una carcerazione più lunga e una situazione detentiva più isolata, più dura. Molto spesso vengono poste da membri di organizzazioni criminali. Sulle celebrazioni comuni di culto cattolico, non semplici in tali contesti, si registrano le soluzioni più disparate: nelle sezioni dove i detenuti hanno l’impossibilità di incontro al di fuori del gruppo maggiore di quattro, si va da situazioni in cui hanno fatto una cappellina dove possono assistere alla celebrazione di una messa a turno, in gruppi appunto di quattro, a quella in cui i detenuti rimangono in cella e il cappellano passa con un carrello e celebra la messa camminando, alla comunicazione di una celebrazione in “filodiffusione”. Quanto poi alle esigenze che provengono da fedeli di religioni diverse dalla cattolica, spesso, nelle situazioni più complesse, è ben difficile dare risposte positive. Sicuramente c’è, tranne qualche eccezione, rispetto per le tradizioni alimentari per i fedeli di religione islamica, così come per loro sono rispettati i turni di preghiera giornaliera. Stanze per la preghiera in senso generale ce ne sono per la religione islamica perché sono i musulmani a farne più richiesta, essendo spesso soggettivamente più osservanti. Tuttavia, in generale, le pratiche religiose non cattoliche spesso avvengono in ambienti unici, stanzoni “per tutti” o in alcuni casi vengono utilizzati gli stessi luoghi di culto cattolici, dati in prestito. Del resto presenze forti come aggregazioni, escludendo cattolici e islamici, ne vedo poche. Solo una volta mi è stato segnalato in senso positivo un operatore buddhista, mentre, per esempio, non ho mai incontrato ministri di culto induisti. I buddhisti del resto hanno un maggior radicamento sul territorio italiano, le loro associazioni volontarie si muovono e veicolano la loro filosofia.

 

Negli ultimi anni la questione dei diritti religiosi dei detenuti di religione islamica è stata associata dal Dap al tema della sicurezza e, in particolare, della radicalizzazione. Per aumentare i controlli si è tentato di limitare l’aggregazione religiosa dei detenuti di fede islamica. Crede che sia una soluzione percorribile?

Il primo modo di combattere la radicalizzazione è la normalità di una vita detentiva rispettosa delle regole, dei doveri e dei diritti dei detenuti: una istituzione che non riesce a dare un chiaro messaggio in tal senso, favorisce il senso di esclusione ed è terreno di coltura della radicalizzazione. Quest’ultima è certamente un rischio reale all’interno di un’istituzione totale, lì dove è facile che le persone ristrette si isolino e in molti casi divengano vulnerabili, a rischio di essere cooptati da altri soggetti più forti, soprattutto se privati di un forte sostegno educativo e sociale. I problemi legati alla radicalizzazione – e in particolare alla radicalizzazione verso l’estremismo violento – sono diversi. Un primo problema, a cui facevo precedentemente riferimento, è legato alla prevenzione del proselitismo rispetto a soggetti vulnerabili. Un secondo problema è costituito dalla gestione dei detenuti già radicalizzati e che, a volte, abbiano già commesso reati connessi proprio al loro radicalismo violento. Per gli uni e per gli altri, è necessario avviare dei percorsi di de-radicalizzazione. Altra questione è relativa alla comunicazione con l’esterno: come trasmettere le informazioni relative al percorso detentivo all’esterno, quando il detenuto finisce l’esecuzione della sua sanzione penale e viene rilasciato, in modo da poter monitorare il suo ritorno alla società.

Problemi diversi, tenuti insieme però dal principio fondamentale che non è mai lecito intaccare la dignità della persona: gli interventi di osservazione, di prevenzione, di de-radicalizzazione, di trasmissione di informazione devono essere implementati in un contesto di assoluto rispetto dell’articolo 3 della Convenzione europea per i diritti umani, che non consente alcun trattamento contrario al senso di umanità e alla dignità della persona. Abbiamo recentemente pubblicato un breve testo, dal titolo “Norme e Normalità. Standard per l’esecuzione penale detentiva degli adulti”, che contiene le raccomandazioni che abbiamo fatto agli istituti nel corso di questo primo anno e mezzo di attività. Nel testo ci sono anche raccomandazioni relative alle sezioni dove sono ospitate persone radicalizzate o sotto attenta osservazione per comportamenti che hanno a che vedere con il rischio di radicalizzazione. Una delle raccomandazioni fondamentali che abbiamo formulato per tali sezioni è che ogni supervisione o controllo dei contatti, delle comunicazioni o delle visite a questi detenuti «rispetti il criterio di proporzionalità e gli standard nazionali e internazionali, così come stabilito dalle Linee guida per i servizi penitenziari e di probation sulla radicalizzazione e l’estremismo violento adottate dal Consiglio d’Europa e dalla Regola 24 delle Regole penitenziarie europee». Come Garante nazionale, inoltre, ho ricordato poi in questo testo che «il migliore strumento per sconfiggere il rischio di radicalizzazione è la normale applicazione delle regole dell’istituzione nel rigoroso rispetto della dignità e dei diritti delle persone». Da qui, quindi, la raccomandazione a «porre particolare attenzione al rispetto delle prescrizioni religiose relativamente all’alimentazione, non solo relativamente alla preparazione e alla distribuzione del vitto, sia nei tempi ordinati che in periodi particolari, ma anche ridefinendo i prodotti del sopravvitto in modo che includano anche eventuali alimenti preparati secondo le specifiche prescrizioni religiose».

Da confronti


Iscriviti alla Newsletter di Articolo21