Equo compenso, ecco cosa ha stabilito il Consiglio di Stato

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Il Consiglio di Stato, in data 16 marzo 2016, ha depositato la sentenza con la quale ha confermato, “con motivazione parzialmente diversa”, la sentenza del Tar del 2015 che aveva annullato la delibera sull’equo compenso nel lavoro giornalistico prevista dall’art. 2 della legge 233/2012. Le osservazioni della Federazione nazionale della stampa sulle criticità sollevate dalla giustizia amministrativa di secondo grado e il testo della sentenza.

Il Consiglio di Stato, in data 16 marzo 2016, ha depositato la sentenza con la quale ha confermato, “con motivazione parzialmente diversa”, la sentenza del Tar del 2015 che aveva annullato la delibera sull’equo compenso nel lavoro giornalistico prevista dall’art. 2 della legge 233/.
Per quanto riguarda la platea dei giornalisti interessata all’applicazione dell’equo compenso, il Consiglio di Stato ha sostenuto che la ratio della legge sia quella di “apprestare una disciplina retributiva per tutte le forme di lavoro autonomo giornalistico, in quanto connotate da alcuni caratteri del lavoro subordinato e per tanto meritevoli di tutele assimilabili a quelle ad esso assicurate”.
Di conseguenza, la legge sull’equo compenso non si applicherebbe a tutti i giornalisti considerati lavoratori autonomi, come erroneamente si va sostenendo, ma soltanto a coloro che hanno “una posizione lavorativa che non ha in sostanza i connotati libero-professionali”… Continua su fnsi


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