Avvocato Igor Giostra, quali sono i dettagli di questa decisione della magistratura fermana ?
Con l’ordinanza di archiviazione, il GIP del Tribunale di Fermo ha posto la parola fine sul procedimento penale aperto per diffamazione aggravata nei confronti di Alekos Prete, blogger e collaboratore di “Articolo 21”. Prete era stato querelato da Emanuele Merlino, Capo di Gabinetto del Ministero della Cultura e noto esponente di Fratelli d’Italia, il quale aveva ipotizzato che un commento pubblicato sulla piattaforma “X” ed inerente l’attuale dibattito tra contrapposti orientamenti politici mascherasse un gratuito ed infondato attacco lesivo della sua immagine, reputazione e dignità, accostandone la persona ad ambienti “eversivi” di estrema destra. Già la Procura della Repubblica si era espressa per l’archiviazione con una decisione oggi certificata dalla magistratura giudicante, che fa salvo il diritto di critica e più in generale ribadisce la libertà di espressione quando esercitata nel rispetto dei canoni di verità, continenza e pertinenza. Era risultato da subito evidente in particolare, che la “vicinanza” tra la figura del Merlino e gli ambienti della destra più radicale, lasciata intendere nel commento pubblicato, non fosse frutto di notizie infondate o di una distorta e maliziosa interpretazione di dati storici, quanto piuttosto, della condivisione di una linea di pensiero largamente “avallata” e diffusa da autorevoli e credibili
organi di stampa perché ancorata ad elementi oggettivi, noti ai più e di inequivoco significato dimostrativo. Insieme con la moderazione dei toni e la misura dei termini impiegati, ciò rendeva lecita la condotta del blogger escludendo sia l’antigiuridicità del fatto sia, sotto il profilo più squisitamente soggettivo, il dolo di diffamazione. In altre parole, il commento in questione rappresentò null’altro che una corretta e pertinente espressione del diritto di criticare tanto più legittima in ragione della notorietà, levatura istituzionale ed esposizione mediatica del personaggio interessato.
Il GIP del Tribunale di Fermo, accogliendo la richiesta del PM e rigettando l’opposizione presentata dalla presunta persona offesa, ha deciso di archiviare. Cosa significa concretamente?
Significa che il procedimento si chiude con una valutazione fattuale e giuridica di piena correttezza dell’operato del blogger che, per un verso, è stato ritenuto un legittimo esercizio del diritto di critica, per altro verso, è stato giudicato privo di qualsiasi intento diffamatorio. Il Giudice, insomma, non si è limitato a rilevare l’assenza di elementi sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio ma ha recepito integralmente l’impostazione del Pubblico Ministero e le argomentazioni della difesa “certificando” che il commento pubblicato non integra il reato di diffamazione.
Proprio su questo aspetto, il giudice fa riferimento anche al difetto di dolo; tradotto in parole più semplici, cosa viene escluso?
Viene esclusa la volontà di ledere la reputazione della persona offesa, che, insieme alla rappresentazione delle conseguenze disdicevoli, è l’elemento essenziale del dolo di diffamazione. Non è sufficiente che un’espressione sia polemica, aspra o radicalmente contraria rispetto ad una determinata idea: serve che sia sorretta dalla finalità di offendere, di screditare, di esporre a
pubblico ludibrio l’avversario.
Quindi non siamo davanti a una valutazione attenuata, ma ad un’esclusione piena di responsabilità?
Esattamente. Non si tratta di “misurare” il peso della responsabilità penale ma di una esclusione in radice della responsabilità. Il GIP non afferma che l’offesa sia di lieve entità e priva di quel quid indispensabile a che rilevi penalmente: esclude proprio che la condotta sia connotata da una qualche capacità lesiva.
Dove si colloca oggi il confine tra diritto di critica e diffamazione?
Il confine è quello consolidato dalla giurisprudenza: in via generale, la critica è lecita quando attiene ad un tema di interesse pubblico e riguarda notizie od informazioni che “mantengono” un nucleo di verità e non vengono artatamente manipolate o distorte dall’autore della pubblicazione. E’, poi, necessaria una certa moderazione e compostezza del linguaggio e delle espressioni utilizzate nonché una pertinenza del commento all’argomento in discussione. La peggiore degenerazione la si vede purtroppo nei social, che sembrano sempre più tribune dove la polarizzazione e radicalizzazione del linguaggio ha via via tolto spazio ai contenuti . al dialogo e al confronto.
Avvocato, questo caso si inserisce in un contesto più ampio in cui si discute dell’uso dello strumento della querela nel dibattito pubblico. Dal punto di vista tecnico, come si legge questo fenomeno?
La querela non va agitata come uno “spauracchio” per cercare di limitare l’espressione di opinioni diverse, oppure di critiche alla propria condotta. Bisogna che anche la presunta persona offesa faccia appello al proprio senso di responsabilità e maturi consapevolezza che molte volte, per il ruolo svolto o la carica ricoperta, il proprio comportamento sarà inevitabilmente oggetto di attenzioni mediatiche e di discussione pubblica. In questo senso, ritengo giusto ed opportuno che la magistratura, sia requirente che giudicante, con decisioni come quella del Tribunale di Fermo,
fornisca indicazioni chiare sul diritto di critica e scoraggi l’abuso della “minaccia penale” per tentare di arginare opinioni politiche diverse. Del resto, solo per questa via si può evitare che la possibilità di rivolgersi all’autorità giudiziaria per querelare qualcuno “scada” in uno strumento volto a tutelare interessi politici, anziché i diritti della persona, e finisca per intralciare e condizionare la libertà di opinione assumendo connotati intimidatori.
Cosa resta di questa decisione?
Al netto della soddisfazione professionale per il risultato raggiunto, resta una riaffermazione importante del diritto di critica ed, in fondo, della libertà di espressione di ciascuno che mi pare tanto più opportuna in un momento storico come questo ove, con cadenza quotidiana, purtroppo, si agitano gli “spettri” di sistemi totalitari potenzialmente in grado di limitare le libertà individuali.
