“Chi minaccia un giornalista viola un valore primario della democrazia”. La Cassazione sul caso Aemilia

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Sono state depositate, nei giorni scorsi, le motivazioni della pronuncia con cui la Suprema Corte ha reso definitive le condanne nei confronti di quaranta persone legate alla ‘ndrina di Nicolino Grande Aracri, all’esito dello stralcio del processo Aemilia definitosi col rito abbreviato. Nelle 250 pagine della sentenza, la Cassazione stigmatizza con parole durissime la grave intimidazione mafiosa subita dalla giornalista Sabrina Pignedoli, all’epoca dei fatti cronista de Il Resto del Carlino, a cui un agente infedele della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Reggio Emilia (riconosciuto colpevole del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa) ha rivolto pressanti minacce al fine di indurla a non pubblicare notizie sulla consorteria ‘ndranghetista. La reprimenda della Cassazione a fronte della comprovata condotta criminale è implacabile. Secondo il giudice di legittimità non v’è dubbio alcuno che l’azione delittuosa perpetrata a danno della giornalista fosse volta «a farla desistere dal proseguire l’attività di diffusione di notizie idonee a gettare discredito su alcuni membri della congrega, ponendo a rischio il progetto dell’associazione di insinuarsi nel corpo sociale» (Cassazione, sez. V penale, sentenza 5.4.2019, ud. 24.10.2018, n. 15041).

D’altro canto, il monito urlato dall’agente di Polizia alla cronista non si presta certo ad interpretazioni equivoche. Come rileva la Corte, «la valutazione dell’espressione “Ti taglio i viveri”, espletata in maniera non atomistica (…) rende ragione non solo della carica lesiva dell’espressione utilizzata rispetto alla libertà morale della pubblicista, ma anche delle modalità tipiche del metodo mafioso utilizzate per incidere sull’autonomia di determinazione della vittima del reato di tentata violenza privata» (Cass., sent. n. 15041/2019). Con questa esplicita minaccia, alla Pignedoli «non venne tanto prospettato che sarebbe stata discriminata nel ricevere informazioni sui fatti di cronaca nei quali era coinvolta la Polizia di Stato di Reggio Emilia, quanto, piuttosto, che avrebbe potuto subire un “vulnus” assai più incisivo e globale nel libero esercizio del proprio diritto di informare l’opinione pubblica qualora avesse continuato ad interessati delle vicende di imprenditori additati come contigui alla criminalità organizzata di matrice ‘ndranghetista» (Cass., sent. n. 15041/2019).

Una simile condotta, ancor più odiosa proprio perché proveniente da chi, all’epoca, rivestiva un ruolo di rilievo nella Questura di Reggio Emilia, ha direttamente leso, oltre alla giovane e coraggiosa cronista, anche l’intera comunità degli operatori dell’informazione, rappresentati in giudizio dalla Associazione Stampa Emilia Romagna e dall’Ordine dei Giornalisti costituitisi “parte civile”. Come mirabilmente osserva il sommo Collegio, la lesione alla libertà di stampa derivante dalla vile condotta del reo determina una palese «violazione di un valore primario della democrazia e di un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione stessa, peraltro in favore di una associazione mafiosa e, pertanto, con contestuale pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica» (Cass., sent. n. 15041/2019). Un richiamo di giustizia che rende merito all’impegno di quei giornalisti che denunciano, con le loro inchieste, il radicamento delle nuove mafie autoctone e delocalizzate nel centro-nord Italia e che valorizza, nel contempo, il ruolo esercitato, a loro supporto, dalle associazioni, dai sindacati e dall’ordine professionale.


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