CORONAVIRUS E DIRITTO DELL’AMBIENTE: LE COORDINATE

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Care e Cari,

provo ad avviare qui una riflessione con voi relativa alla particolarissima situazione che si è venuta a creare per il diffondersi del coronavirus.

Pare abbastanza chiaro che il virus sia causato da uno “sviluppo insostenibile”: la questione ambientale è quindi ancora una volta centrale. Ilaria Capua (tra i maggiori esperti internazionali) così si esprime: “Covid-19 è figlio del traffico aereo ma non solo: le megalopoli che invadono territori e devastano ecosistemi creando situazioni di grande disequilibrio nel rapporto uomo-animale”. (v. il suo commento, in questa sezione)

Diciamo quindi che il coronavirus è un fenomeno che in effetti fa anche parte della nostra materia.

Sotto il profilo giuridico, si può osservare che il Governo è intervenuto celermente adottando un primo decreto-legge (n. 6 del 23 febbraio 2020, non ancora convertito (qui allegato, nella sezione). Vedi in tema di decreti-legge l’art. 77 Costituzione, qui allegata, nella sezione), a cui ne sono seguiti altri in questi giorni. L’articolo 3 del decreto-legge dispone l’adozione di decreti del presidente del consiglio dei ministri (dpcm) per la determinazione delle misure. In particolare, con il dpcm del 9 marzo (qui allegato, nella sezione) sono state estese a tutto il territorio nazionale le drastiche limitazioni al diritto di circolazione, già introdotte per la regione Lombardia e per le province di altre Regioni, tra cui le Province venete di Padova, Treviso, Venezia, dal dpcm del giorno prima (8 marzo), qui allegato, nella sezione.

Ci si potrebbe chiedere, in linea teorica, se misure tanto restrittive del diritto di circolazione possano essere determinate da una fonte normativa subordinata alla legge (il dpcm è fonte regolamentare), in considerazione del fatto che l’art. 16 Cost. (vedi, Cost. allegata nella sezione) pone una riserva di legge in tema di limitazione al diritto di circolazione (nel senso che discipline limitative del diritto di circolazione possono essere legittimamente introdotte solo da fonti legislative: legge o atti aventi forza di legge, come un decreto-legge).

In ogni modo, l’azione del Governo al fine di tutelare la salute della comunità va valutata positivamente, in senso giuridico costituzionale (v. conferenza stampa del primo Ministro Conte, link indicato nella introduzione), in quanto essa è volta a tutelare un diritto costituzionale supremo che è anche interesse pubblico supremo (la salute: leggere attentamente l’art. 32 Cost.). Se c’è incombente pericolo per la salute della comunità e al fine quindi di tutelare la salute (art. 32 Cost.) si possono momentaneamente (per il tempo necessario) sacrificare o ridurre anche diritti o libertà che sono pure garantiti dalla Costituzione, come la libertà circolazione (leggere l’art. 16 Cost.), la libertà d’impresa (di qualsiasi genere: manifatturiera, turistica, ecc.) (leggere l’art. 41 Cost., commi 1 e 2), ecc.

Attenzione. Da questa esperienza giuridico-istituzionale, trarrei una nozione (o regola) giuridico-costituzionale generale, che è la seguente:

Il valore costituzionale (art. 32, co. 1 Cost.) “salute-ambiente” (in pericolo nel caso concreto) prevale su ogni altro valore anche se pure esso costituzionale. Quindi le relative decisioni pubbliche da assumere, sono ispirare principalmente al principio di prevalenza, e non (in ipotesi) al principio di bilanciamento tra valori (o interessi) costituzionali.

E’ un punto, questo, su cui torneremo, in quanto la giurisprudenza costituzionale italiana non fornisce, purtroppo, una linea interpretativa precisa (nel senso che ho ora indicato e che penso sia il più corretto secondo Costituzione).

Se desiderate fare qualche osservazione (possibilmente, esposizioni brevi), potete intervenire attraverso il forum (se funziona la modalità: spero di sì, altrimenti vi prego di mettervi in contatto con Stefano Signorin (stefano.signorin@studenti.unipd.it), che in questa particolare fase mi aiuta a mettere a punto le modalità informatiche), così tutto possiamo condividere.

mercoledì, 11 marzo 2020

  * L’autore è costituzionalista e socio del Circolo di Leg  Padova

Da libertaegiustizia


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