Lo stato d’emergenza in Turchia sotto la lente d’ingrandimento del Consiglio d’Europa

0 0

La Turchia, se da un lato è da tempo tra i Paesi candidati a diventare membri dell’Unione Europea, dall’altro è parte, fin dal lontano 9 agosto del 1949, del Consiglio d’Europa, l’organizzazione internazionale che consta di 47 Stati membri (compresi i 28 dell’Unione Europea, della quale – è bene chiarire – il Consiglio d’Europa non è organo istituzionale) con sede in Francia, a Strasburgo, sorta sulle macerie della seconda guerra mondiale con lo scopo istituzionale di trasformare il continente in uno spazio in cui siano garantiti i diritti dell’uomo, la democrazia e lo Stato di diritto: non a caso, uno dei suoi primi atti è stata stipula, a Roma nel 1950, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la quale ha anche istituito la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per assicurare il rispetto da parte degli Stati membri, nell’ambito delle rispettive giurisdizioni, degli obblighi da essa derivanti.

È  di questi giorni la notizia (http://www.hurriyetdailynews.com/Default.aspx?pageID=238&nID=109413&NewsCatID=339) che la Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto (nota come “Commissione di Venezia” dal momento che si riunisce nel capoluogo lagunare) organo consultivo costituzionale del Consiglio d’Europa, si è recata in Turchia – dove una sua delegazione, guidata dal Vice Presidente, l’islandese Herdis Thorgeirsdottir, ha incontrato i rappresentanti delle forze politiche di maggioranza e di opposizione – per indagare sullo stato del rispetto delle libertà fondamentali, comprese quelle dei media, nell’ambito del perdurante stato di emergenza.
La visita segue il rapporto pubblicato nel mese di dicembre dello scorso anno, con il quale la Commissione aveva già ritenuto che i decreti-legge emanati come conseguenza diretta dello stato di emergenza proclamato dopo il fallito tentativo di golpe del 15 luglio 2016, e le misure adottate dal governo turco, si ponessero oltre e al di fuori di quanto permesso dalla Costituzione turca e dal diritto internazionale.

Il comitato di sorveglianza dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha deciso di chiedere il parere della Commissione di Venezia sul progetto di legge relativo al pacchetto di emendamenti costituzionali oggetto di referendum per il prossimo mese di aprile, volti a sancire il passaggio da un regime parlamentare ad uno presidenziale. In particolar modo, la Commissione di Venezia sarà chiamata a verificare se, ed in quale misura, il il principio della separazione dei poteri sarà preservato, anche attraverso la previsione di un sistema adeguato di controlli e contrappesi. Se è pur vero che l’attività delle istituzioni del Consiglio d’Europa preposte a perseguirne i fini politici si esplica attraverso la vigilanza sugli Stati membri e l’adozione di strumenti privi di efficacia vincolante diretta quali risoluzioni e raccomandazioni rivolte ai medesimi, è altrettanto vero che, a norma di Statuto (art. 8), lo Stato che contravvenga al principio secondo il quale ogni persona soggetta alla sua giurisdizione deve godere dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, può essere sospeso dal diritto di rappresentanza (come accade nel 1969 alla Grecia del regime dei Colonnelli), e invitato a recedere dal consesso.

Tale opzione non è peregrina in considerazione della continua escalation della repressione in atto nei confronti di giornalisti, avvocati, magistrati, accademici, pubblici impiegati e semplici cittadini attraverso arresti, spesso, arbitrari, nonché dalle notizie che giungono, anche supportate da immagini (come nel caso dei militari denudati ed ammassati l’uno sopra l’altro in una palestra a Sirnak, nell’est del paese http://www.dailymail.co.uk/news/article-3694469/Shocking-photo-shows-dozens-soldiers-bound-stripped-uniforms-Turkish-gymnasium-failed-coup.html), di trattamenti crudeli, inumani e degradanti nei confronti di chi sia privato della libertà personale.

Le limitazioni della libertà di espressione e della libertà di stampa e dei mezzi di comunicazione, sono, purtroppo, all’ordine del giorno, così come la censura della libertà d’istruzione, gli attacchi all’indipendenza della magistratura e la sospensione del diritto di accesso alla difesa per i detenuti. Quand’anche si opponesse che la Turchia si è avvalsa dell’opzione che consente agli Stati membri del Consiglio d’Europa di derogare alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in caso di guerra o altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione (nel caso di specie, il tentativo di golpe del 15 luglio 2016), vale la pena ricordare che tale scelta non autorizza alcuna deroga al diritto alla vita e all’incolumità personale, alla proibizione della tortura e della schiavitù ed al principio di legalità.

In attesa degli esiti dell’indagine della Commissione di Venezia e delle eventuali ripercussioni sull’adesione della Turchia al Consiglio d’Europa, resta ferma la necessità da parte della comunità internazionale di continuare a monitorare e denunciare le violazioni diritti fondamentali e dei principi della democrazia e dello Stato di diritto in un Paese che, nonostante tutto e con ogni riserva del caso, resta, comunque, in predicato di diventare partner europeo.


Iscriviti alla Newsletter di Articolo21