Giornalismo sotto attacco in Italia

La delibera che limita l’informazione giudiziaria

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Il 10 giugno scorso, il C.S.M. ha approvato – con il voto contrario del Primo Presidente della Corte di Cassazione (e di altri tre componenti) e con la astensione del Procuratore Generale – le nuove linee-guida sulla comunicazione giudiziaria proposte dalla componente laica Eccher, in quota Lega, aggiornate “alla luce dei decreti legislativi n° 188 del 2021 e n° 198 del 2024”, cioè i due “bavagli” introdotti dai governi Draghi e Meloni su ispirazione dell’on. Costa, attuale capogruppo di F.I. alla Camera.

Due i punti fondamentali della delibera, uno positivo, l’altro negativo.

Il primo, da condividere pienamente, è quello che “individua nel comunicato scritto redatto dal Procuratore capo la modalità ordinaria della comunicazione istituzionale e configura la conferenza stampa come strumento eccezionale, utilizzabile solo in presenza di uno specifico e concreto interesse pubblico, da esplicitare preventivamente in un atto motivato. Si intende in tal modo rappresentare l’idea di una comunicazione impersonale, sobria, controllabile e non esposta a forme di enfasi o spettacolarizzazione”. Forse sarebbe stato addirittura più opportuno che fosse stata del tutto esclusa la possibilità della conferenza stampa impedendo, così, a quei dirigenti degli uffici giudiziari (quasi sempre i procuratori-capo) molto sensibili a visibilità e notorietà mediatiche, di allestire – con il ricorso ad un presunto interesse pubblico, spesso evocato a sproposito – quella che appare essere una vera e propria rappresentazione scenografica in cui il procuratore capo pontifica esaltando il lavoro investigativo e i risultati che con esso si ritiene di aver raggiunto, con ai lati magistrati e alti ufficiali di polizia giudiziaria in divisa e alle spalle uno schieramento di agenti, anch’essi in divisa, in uno scenario di spettacolarizzazione evocativo del vigore e della efficienza di un monolitico organo accusatorio con il conseguente pericolo di poter determinare nel pubblico la convinzione della colpevolezza delle persone indagate. Non si comprende perché tale “spettacolarizzazione” non possa e non debba sempre, senza eccezioni, essere sostituita dal comunicato scritto, redatto dal procuratore capo, che porti a conoscenza dell’opinione pubblica sia la natura dei reati – (associazione per delinquere, estorsione, corruzione, ecc. non limitandosi, come già nei giorni scorsi avvenuto con un comunicato del Procuratore di Reggio Calabria, ad indicare  gli articoli del codice penale che sono sconosciuti alla maggior parte dei cittadini) – e sia i provvedimenti cautelari adottati dal GIP specificando il carattere non definitivo di essi (che possono essere impugnati innanzi al Tribunale del riesame) e specificando, altresì, che la responsabilità degli indagati dovrà essere accertata nei vari gradi di giudizio.

Il secondo punto, assolutamente non condivisibile, è che il testo recepisce il bavaglio più recente, quello di fine 2024 che ha trasformato in reato la pubblicazione e la citazione testuale delle ordinanze di custodia cautelare e, cioè, dell’atto con cui un giudice spiega i motivi per cui ha disposto l’arresto di un indagato. La delibera, dopo aver ricordato il divieto di pubblicazione, aggiunge che “non può essere riprodotto il testo delle ordinanze che applicano misure cautelari fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare, ferma restando la possibilità di comunicare, nei limiti di legge e con le cautele linguistiche necessarie, il contenuto essenziale del provvedimento ove sussista concreto interesse pubblico”.

Il divieto di pubblicare o riprodurre il testo dei provvedimenti del giudice – oltre a violare il diritto costituzionalmente tutelato di informare (sancito dall’art. 21 della Carta) – viola anche il diritto della collettività ad essere informata, diritto – strettamente legato a quello di informare – riconosciuto dalla Corte Costituzionale che con la sentenza 7 dicembre 1994 n° 420, dichiarò che è necessario “garantire il massimo di pluralismo esterno al fine di soddisfare, attraverso una pluralità di voci concorrenti, il diritto del cittadino all’informazione”. Il divieto in questione impedisce, pertanto, la conoscenza completa, obiettiva e corretta di vicende di interesse pubblico, e viola il diritto dei cittadini ad essere informati su che modo gli organi giurisdizionali esercitano il potere loro attribuito ed, in particolare, quali sono state le regioni in base alle quali i giudici hanno emesso i loro provvedimenti (“funzione extraprocessuale della motivazione”).

Il legislatore costituente ha, infatti, inteso elevare a valore fondamentale, con gli artt. 101 e 111 Cost.,  la possibilità che il “popolo”, nel cui nome la giustizia viene amministrata, controlli, sia pure all’esterno ed “ex post”, l’operato dei giudici: è la trasparenza della giustizia di fronte all’opinione pubblica che si è voluta garantire: nel nostro regime democratico l’obbligo di motivazione diventa allora il mezzo mediante il quale i soggetti investiti del potere giurisdizionale, membri dell’apparato strumentale della volontà popolare, rendono conto del proprio operato alla fonte da cui derivano l’investitura.

La normativa del 2024 e la delibera del C.S.M. riducono lo spazio del controllo di legalità e mettono in serio pericolo i principi della libertà di stampa e soprattutto del diritto dei cittadini alla informazione, principi essenziali di un sistema democratico.


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