Ennesima proroga adeguamento antincendio per le strutture alberghiere. E nessuno ne parla

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Spett.le Segretatariato Generale della Commissione Europea,

una lunga serie di proroghe si sono susseguite a partire dal 1994 per quanto riguarda l’adeguamento antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere alla data del 9 Aprile 1994 con oltre 25 posti letto. Cercando di sintetizzare, ma senza essere probabilmente esaustivi, queste sono le proroghe che si sono succedute nel tempo:

La legge 463/2001 ha spostato la proroga dal 31/12/2001 al 31/12/2005; il decreto legge 300/2006 ha prorogato tale termine fino al 30/04/2007, e la sua legge di conversione (17/2007) al 31/12/2007; in seguito, il decreto legge 97/2008 ha prorogato al 30/06/2008, e la sua legge di conversione (n. 129/2008) al 30/06/2008; successivamente, il decreto legge 78/2009, convertito dalla legge 102/2009, ha spostato il termine al 31/12/2010; il decreto legge 225/2010 ha prorogato al 31/03/2011, e la sua legge di conversione (n.10/2011) al 31/03/2011; il decreto  DPCM del 25 Marzo 2011 ha prorogato il termine al 31/12/2011; il decreto legge 216/2011 ha prorogato il termine al 31/12/2012 e la sua legge di conversione (14/2012) al 31/12/2012; il decreto legge 150/2013 ha prorogato il termine al 31/12/2014 e la sua legge  di conversione (15/2014) al 31/12/2014; il decreto legge 192/2014 ha prorogato il termine al 30/04/2015 e la sua legge di conversione (11/2015) al 31 Ottobre 2015

Questa successione sta a significare una volontà da parte del legislatore italiano di procrastinare all’infinito l’applicabilità delle disposizioni antincendio per le strutture ricettive turistico – alberghiere con più di 25 posti letto.
Il termine prorogato si riferisce alla gran parte delle disposizioni dell’Allegato al decreto ministeriale del 9 aprile 1994, che costituisce la summenzionata “regola tecnica di prevenzione incendi”, ed in particolare a quanto previsto nei punti b) e c) dell’articolo 21 dell’Allegato stesso, che qui si riporta (si veda l’articolo 3bis del legge 411/2001):

Art. 21 – Altre disposizioni:
21.2. Disposizioni transitorie.
Le attività ricettive esistenti devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto, a decorrere dall’entrata in vigore dello stesso, entro i seguenti termini:
a) due anni per quanto riguarda le disposizioni gestionali di cui ai punti 14, 15 e 16;
b) [cinque anni] 31 dicembre 1999 per quanto riguarda l’adeguamento alle restanti prescrizioni, con esclusione di quanto previsto alla successiva lettera c);
c) otto anni per l’adeguamento, all’interno delle camere per ospiti, dei materiali di rivestimento, dei tendaggi e dei materassi a quanto previsto dal punto 19.2. Entro un anno dall’entrata in vigore del decreto dovrà essere presentato ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, un piano programmato degli eventuali lavori di adeguamento a firma del responsabile dell’attività.

Il Ddl 2237 (conversione in legge del DL 210/2015, Decreto Milleproroghe 2016) , approvato dalla Camera dei Deputati il 10 Febbraio 2016 ha inserito all’articolo 4, comma 2, un nuovo comma, cioè il 2-bis, che dice:
“All’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni,dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: “31 ottobre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016″»

Il Governo ha messo la fiducia su tale ddl di conversione in legge del DL 210/2015, quindi, questa modifica diverrà legge tra meno di una settimana e gli alberghi per il 22 esimo anno di fila, avranno, nuovamente, la proroga dell’adeguamento antincendio, una vergogna tutta italiana.
Io ancora mi domando e sono anni che lo faccio, quanto ancora, la Commissione Europea possa essere paziente e sopportare questa ennesima presa in giro del Governo Italiano ed una grave violazione della sicurezza sul lavoro.
Cosa aspettate ancora ad aprire una procedura d’infrazione contro l’Italia per  questa violazione?

Il decreto ministeriale del 9 aprile 1994, al Titolo II, Disposizioni relative alle attività
ricettive con capacità superiore a venticinque posti letto,
contiene norme su l’ubicazione, le caratteristiche costruttive, misure per l’evacuazione in caso di emergenza, aree ed impianti a rischio specifico, impianti elettrici, sistemi di allarme, mezzi ed impianti di estinzione degli incendi, impianti di rilevazione e segnalazione degli incendi, segnaletica di sicurezza, gestione della sicurezza, addestramento del personale, registro dei controlli e istruzioni di sicurezza. Tutte queste norme non sono ancora in vigore in Italia a causa delle numerose proroghe.

Questa serie di proroghe, insieme all’ultima introdotta dal DL 210/2015 implicando una mancata applicazione di un numero consistente di norme antincendio, è in contrasto con la normativa dell’UE ed in particolare con la direttiva 89/391/CEE, che prevede che vi sia un obbligo generale per il datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro (si
veda l’articolo 5, comma 1). La direttiva 89/391/CEE stabilisce, in particolare all’articolo 8, rubricato “Pronto soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori e pericolo grave e immediato, ” ai commi 1 e 2 che:

1. Il datore di lavoro deve:
– prendere, in materia di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori, le misure necessarie, adeguate alla natura delle attività ed alle dimensioni dell’impresa e/o dello stabilimento, tenendo conto di altre persone presenti e
– organizzare i necessari rapporti con servizi esterni, in particolare in materia di pronto soccorso, di assistenza medica di emergenza, di salvataggio e di lotta antincendio.

2. In applicazione del paragrafo 1, il datore di lavoro deve in particolare designare per il pronto soccorso, per la lotta antincendio e per l’evacuazione dei lavoratori, i lavoratori incaricati di applicare queste misure. Questi lavoratori devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di
attrezzatura adeguata, tenendo conto delle dimensioni e/o dei rìschi specifici dell’impresa e/o dello stabilimento.

Inoltre, la direttiva 89/654/CEE del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro, prevede norme antincendio sia per quanto riguarda gli impianti elettrici e i dispositivi di rivelazione e lotta antincendio, sia riguardo ai luoghi di lavoro utilizzati per la prima volta successivamente al 31 dicembre 1992
(articoli 3 e 5, Allegato I) sia quelli utilizzati per la prima volta in una data successiva (articoli 3 e 5 , Allegato II).

Qui c’è una violazione evidente sia della direttiva europea 89/391/CEE, che della direttiva europea 89/654/CEE.

Chiedo quindi a codesta Commissione Europea, di protocollare quanto prima questa mia denuncia e di aprire quanto prima una procedura d’infrazione contro l’Italia, che è inadempiente da ben 22 anni. Quanto ancora la Commissione Europea vuole sopportare tutto ciò?
Il Governo Italiano in tutti questi anni ha assunto un atteggiamento di sfida verso Bruxelles, facendoVi credere che c’era un adeguamento biennale, qui a me sembra che c’è piuttosto una proroga annuale, che è il segno evidente di una cosa:
Molti alberghi italiani non sono a norma con la normativa antincendio, come previsto dalle direttive europee 89/391/CEE e 89/654/CEE.


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