Eternit: un reato non può essere perseguito all’infinito, ma neppure avere una scadenza come un alimento da supermercato

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Il reato è prescritto. Dura lex sed lex. Questa la sentenza della Corte di Cassazione sul disastro ambientale causato dalla Eternit di Casale Monferrato. La ragione sta nel fatto che l’azione criminosa che ha generato l’inquinamento da amianto è cessata con la chiusura dell’azienda nel 1986. Evidentemente, ai fini della responsabilità penale per questo tipo di reato, non rileva il fatto inoppugnabile che quell’azione criminosa abbia prodotto e continui a produrre ancora morti tra i dipendenti dell’ azienda ed anche tra la popolazione residente.

Purtroppo sarà necessario contestare tutti i singoli casi di malattia da amianto dimostrando per ciascuno di essi la sussistenza di un nesso di causa con l’esposizione professionale ed escludendo ogni altra possibile spiegazione alternativa. Si tratta cioè di istruire un nuovo processo penale con un diverso capo di imputazione, cioè di omicidio plurimo avvenuto con dolo o colpa grave, e non di disastro ambientale. Ma era quello che si sarebbe voluto evitare almeno in prima battuta nel processo Eternit, per l’onere che questo percorso processuale comporta quando in gioco ci sono centinaia di vittime.

Tra Scienza e Diritto c’è sempre stato una sorta di braccio di ferro, perché il codice penale vigente risente ancora troppo di una cultura basata sul vecchio paradigma di matrice aristotelica fondato su “necessità”, “certezza assoluta” e “immediata evidenza” che ben si prestano per documentare fatti acuti che si manifestano, ad esempio, in sparatorie e accoltellamenti. Quando invece ci si cimenta con il “crepuscolo della probabilità” dell’empirismo anglosassone che caratterizza tutta la scienza moderna nell’accertamento del nesso causa-effetto e quando gli effetti non sono immediati, ma mediati da una lunga dilatazione del tempo, decenni come nel caso dei tumori, affinché si manifesti la malattia, le cose si complicano.

Il codice penale non appare uno strumento sufficientemente duttile per accogliere queste apparenti nuove fattispecie penali. Certamente in questi ultimi anni la giurisprudenza, cui è affidata l’interpretazione delle norme ed anche il proprio adeguamento storico, in funzione sia delle nuove acquisizioni scientifiche che delle diverse sensibilità sociali, ha fatto passi da gigante. Fino agli anni ’70 quelle poche notizie di reato per infortuni o malattie professionali che raggiungevano i Tribunali venivano sistematicamente archiviate perché il fatto era accaduto “a causa di errore umano” o per “tragica fatalità”.

Dagli anni ’80 questi stessi eventi, nonostante la legislazione fosse rimasta immutata, hanno invece cominciato a produrre sentenze di Cassazione che ribaltavano la consuetudine ermeneutica del passato e cominciavano a individuare chiare responsabilità penali, entrando nel merito dei complessi meccanismi causali delle malattie che la Scienza riusciva sempre meglio a precisare. Questo per dire che anche la Giustizia è inevitabilmente storica e costituisce come tutti i pensieri ed i comportamenti umani un “prodotto sociale” che prende il nome di Civiltà. Per tale ragione, come ha esortato a caldo il Procuratore Guariniello, non bisogna demordere. Altri processi, come quello istruito per l’ILVA di Taranto seguiranno probabilmente il medesimo percorso processuale di Casale. Le sezioni penali giudicanti della Cassazione sono 7 e quindi sarà interessante osservare come altre si esprimeranno in situazioni analoghe, auspicando alla fine un pronunciamento unitario delle Sezioni Unite.

Altro punto dolente è la questione della “prescrizione”, un istituto che è pressoché sconosciuto negli altri Paesi occidentali, almeno nei termini in cui è configurato nel nostro ordinamento. Un reato non può certamente essere perseguito all’infinito, ma neppure avere una scadenza come un qualsiasi alimento da supermercato. E’ proprio per questa ragione che è più facile essere assolti perché il reato è prescritto, piuttosto che per la dimostrata innocenza dell’imputato. Più a lungo la Difesa riesce a procrastinare i tempi processuali, appellandosi ad ogni appiglio procedurale, maggiori sono le probabilità di assoluzione. E questo dipende molto dalla capacità della Difesa che ha un prezzo. Ergo, la Giustizia non è ancora uguale per tutti, ma è proporzionale al proprio reddito. Una riflessione anche in questa direzione va quindi condotta, affinché il garantismo non sia solo una categoria etica per gli imputati ma anche per le vittime.


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