Volutamente non ho ancora ascoltato nessuno, né da una parte né dall’altra, poiché mi sono ripromessa che per decidere avrei personalmente letto gli articoli della Costituzione che si vorrebbero riformare, per scegliere liberamente e con consapevolezza, in tutta autonomia. Mi sono emozionata, poiché nel mio cuore ho sentito nascere quella Responsabilità e quell’Amore per le generazioni future nelle cui mani dovrò deporre la mia scelta. E così ho finalmente letto con attenzione gli articoli della Costituzione, così come si vorrebbero riformati.
Ecco cosa ho scoperto.
In coscienza e libertà la riforma non attiene alla separazione delle carriere, che ben poteva essere realizzata con legge ordinaria, modificando l’Ordinamento Giudiziario ed alcune norme del codice di procedura penale, rendendo ancora più accusatorio il nostro sistema penale.
Il vero nodo sono le modifiche che si vorrebbero apportare agli artt.104 e 105 della Costituzione.
Ma prima di modificare bisogna capire cosa si voglia cambiare, per cercare di capire se quel cambiamento serva veramente a migliorare.
E così mi sono ritrovata a leggere come e perché vennero scritti in quel modo, attraverso le Relazioni dei lavori delle Commissioni della Costituente, 1946-1947, facilmente reperibili dai siti del Senato o della Camera dei Deputati.
E’ stato bello scoprire che Calamandrei e Leone, insieme agli altri Costituenti, si sono battuti perché la magistratura fosse un potere indipendente ed autonomo, ma in armonia e coordinato con il potere esecutivo e legislativo.
Compreso che indipendenza ed autonomia della magistratura furono i fini dei nostri Costituenti, cosa si scopre dalla lettura dei nuovi articoli? Si migliorano i principi di indipendenza ed autonomia?
DELL’ARTICOLO 104 ossia dell’elezione del CSM da parte di tutti tranne che dai Magistrati
1)La nomina di ben tre consiglieri avverrà da parte del Presidente della Repubblica (siamo contro le nomine dei senatori a vita e poi facciamo votare al Presidente ben tre consiglieri, e l’equidistanza del Presidente da tutti gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale?) = SI PERDE L’EQUIDISTANZA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2) le modalità di sorteggio, il numero dei sorteggiati, i criteri di sorteggio, gli elettori passivi ed attivi dei CSM, chi prepara l’elenco per i Magistrati dai quali verranno sorteggiati, chi li sorteggerà, chi li sceglierà per sorteggiarli, ancora il Parlamento?… nulla di tutto ciò è dato sapere, si sa solamente che con la riforma tutto sarà affidato a norme di rango ordinario, spostando la struttura fuori la Costituzione, svuotando di costituzionalità la disciplina di uno dei tre poteri dello stato (in questo momento in Costituzione, art.104, vi è quel TUTTI eleggono, riferito ai magistrati, che è garanzia di democrazia, oltre al dato che per 2/3 il CSM è composto da Magistrati togati)
3) Oggi il Consiglio superiore della magistratura è composto di 33 membri, 3 di diritto e 30 eletti.
Di quest’ultimi 30 eletti, undici membri (1/3) sono laici, mentre 22 (i 2/3) sono togati.
Questa divisione fra laici e togati esiste anche fra i membri di diritto: il presidente della Repubblica (laico), il primo presidente della Corte di Cassazione (togato) e il procuratore generale della Cassazione (togato).
Con la riforma i Csm diventano due e i membri di diritto di ciascun Csm sono solo due. In quello dei giudici (giudicante) è previsto il presidente della Repubblica (laico) e il primo presidente della Corte di Cassazione (togato).
Nel Csm dei pubblici ministeri (requirente) sono membri di diritto il presidente della Repubblica (laico) e il procuratore generale della Cassazione (togato).
Il rapporto è quindi 1:1 e non più un terzo di laici e due terzi di togati.
Gli altri componenti dei due Csm secondo la riforma saranno un terzo laici e due terzi togati. Il loro numero però non è stabilito dalla Costituzione, e dovrà essere deciso dalla legge ordinaria di applicazione. In nessuno dei due Csm in ogni caso la proporzione fra laici e togati sarà quella attuale di un terzo e due terzi.
Sarà più sbilanciata verso i laici.
= SI PERDE IL REQUISITO DEL BILANCIAMENTO TRA POTERI, TUTTO A FAVORE DEL POLITICO, SI PERDE L’AUTODISCIPLINA TEMPERATA DELLA MAGISTRATURA, CON INGRESSO PREPONDERANTE DELLA POLITICA, IN TUTTE LE DECISIONI DI COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’AUTOGOVERNO DELLA MAGISTRATURA, NON VI E’ PIU’ AUTOGOVERNO DELLA MAGISTRATURA
3) chi inizia il procedimento disciplinare? solo il ministro della giustizia, sia per i magistrati giudicanti che requirenti? Sembrerebbe di sì = ALTRO SBILANCIAMENTO DEL POTERE POLITICO SU QUELLO GIUDIZIARIO NELL’AMBITO DISCIPLINARE
DELL’ARTICOLO 105 ossia dell’Alta Corte Disciplinare
4) Nelle sotto commissioni dell’Alta Corte non vengono garantite le stesse proporzioni di 9 (togati) a 6 (laici) componenti della corte in seduta plenaria, così che la legge ordinaria di attuazione potrà escludere proprio i magistrati dalle sotto commissioni disciplinari= SBILANCIAMENTO VERSO I MEMBRI LAICI – POLITICI
5) non vi è la possibilità di impugnare in Cassazione la decisione (noi Avvocati abbiamo questo diritto nei procedimenti disciplinari) = MAGISTRATI TRATTATI IN MODO DISEGUALE RISPETTO A TUTTI GLI ALTRI CITTADINI ITALIANI
Ognuna di queste scelte ha un profilo di squilibrio, che si allontana da quei principi di indipendenza ed autonomia della magistratura dai quali siamo partiti, e che volevamo migliorare con la riforma.
Inoltre, togliendo i quorum rafforzati ed affidando alla legge ordinaria tutte le scelte relative alla struttura, funzione e procedimento disciplinare della magistratura, come per la legge elettorale, avremo in ogni campagna elettorale aggressioni ed attacchi alla magistratura stessa, che perderà definitivamente la sua indipendenza e terzietà a causa del controllo capillare della politica sui magistrati.
VI BASTA PER VOTARE NO?
Rilevo con amarezza anche la seguente contraddizione.
Gli adulti sono in sommossa per votare sì alla riforma, poichè il Giudice delle indagini preliminari nelle sue decisioni sarebbe appiattito sulle richieste del PM, soprattutto in merito alle misure cautelari, ossia quelle misure imposte prima della celebrazione di un giusto processo e di una sentenza definitiva di condanna.
Desidero segnalare che non vi è scritto da alcuna parte che la riforma risolverà questo problema, se poi esiste davvero, tanto più che esso è già stato risolto con l’introduzione nell’art.292 del codice di procedura penale della nullità dei provvedimenti del Giudice se non contengono l’esposizione e l’autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari.
Però, viceversa, si ammette con indifferenza e senza scandalo, il decreto Caivano, che ha inasprito proprio le misure cautelari per i minori ed il loro trattenimento in carcere con le misure restrittive anticipate rispetto alla sentenza finale. Basti leggere i report sui minori in carcere dell’Associazione Antigone.
Della Magistratura non fanno parte solo i pubblici ministeri ed i giudici penali, anzi, essi risultano una minoranza innanzi al numero dei magistrati civili e minorili, e si vorrebbe modificare tutta la struttura costituzionale democratica dei supremi organi della magistratura e del potere giudiziario, solo perché una parte di essa si occupa di materia penale?
Inoltre, dopo un’attenta ed incredula lettura posso affermare che NON VI E’ IN NESSUN PUNTO DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE LA DIVISIONE DELLE CARRIERE, si citano due carriere, requirente e giudicante, c’è una moltiplicazione dei CSM, un’unica Alta Corte disciplinare per entrambi, ove siedono nuovamente tutti insieme, MA IN NESSUN PUNTO della riforma SI VIETA DI PASSARE DA UNA CARRIERA ALL’ALTRA.
Tanto più che l’art. 107 comma 3 non è stato abrogato nè toccato, e recita: << I MAGISTRATI SI DISTINGUONO FRA LORO SOLTANTO PER DIVERSITA’ DI FUNZIONI.>>
Anzi, precisiamo, l’articolo 107 non è stato in alcun modo modificato, e qui si crea un altro corto circuito:
quest’ultimo articolo tutela l’inamovibilità dei magistrati.
La riforma contempla una variazione puntuale dell’art.105, ma il coordinamento tecnico tra le norme dell’art.105 e 107 è viziato e genera pesanti interrogativi interpretativi.
Il comma 1 dell’art. 107 recita: “I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio Superiore della Magistratura…”. Qui si manifesta il problema costituzionale. Il nuovo art. 105, così come riformulato, attribuisce la competenza disciplinare in via esclusiva all’Alta Corte. Il vincolo dell’art. 107, invece, assegna al CSM (sia in funzione giudicante sia requirente) la potestà di disporre la sospensione o la dispensa dal servizio. È agevole rilevare che, qualora l’Alta Corte infliggesse la rimozione quale sanzione disciplinare massima, mentre l’art. 107 vigente riservasse tale potere al CSM, si instaurerebbe un conflitto normativo tra disposizioni dello stesso rango.
Le decisioni dell’Alta Corte potrebbero risultare impugnabili per vizio di costituzionalità se non venisse operata una necessaria armonizzazione, che dovrebbe essere di rango costituzionale, con necessità di un’altra riforma.
Se la riforma venisse approvata, l’Alta Corte assumerebbe la funzione di nuovo “giudice dei giudici”, ma la coesistenza con il principio di inamovibilità tutelato dal CSM (art. 107 co.1) rimarrebbe irrisolta.
L’Alta Corte giudicherebbe e poi dovrebbe essere un altro organo, il CSM a comminare la sanzione? Ma non è possibile scindere la fase istruttoria da quella sanzionatoria, così verrebbero affidate a due organi distinti, quale prevarrebbe?
Il contrasto dell’art.105 con l’art. 107 Cost. rischia concretamente di paralizzare il sistema disciplinare.
Dopo aver studiato la situazione negli altri Paesi dell’UE, in merito alla separazione delle carriere, (dando per scontato che tutti noi abbiamo capito che con la modifica apportata qui in Italia NON VI SARA’ ALCUNA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE, NON E’ SCRITTO DA ALCUNA PARTE della riforma!), possiamo affermare che in generale il PM è sottoposto, più o meno gerarchicamente, al Ministro della Giustizia, MA MAI E POI MAI VI E’ SOTTOPOSIZIONE DELLA MAGISTRATURA GIUDICANTE AD ALCUN ALTRO POTERE DELLO STATO.
Nell’attuale riforma, che si vorrebbe far passare, non si distinguono in alcun modo le due carriere se non a parole, anzi, saranno sottoposte allo stesso potere politico e partitico che deciderà la disciplina delle nomine del CSM giudicante e dell’Alta Corte, mantenendo tutto insieme. Quindi, il vero fine della riforma è sottoporre al potere partitico e politico tutta la magistratura, indistintamente, minando la libertà, l’autonomia e l’indipendenza del potere giudiziario giudicante, rompendo quell’equilibrio tra poteri ed organi dello Stato, che con tanta fatica e dibattito democratico emerse dalla Costituente e venne sancito in Costituzione.
Un ulteriore motivo per votare NO.
Più si legge il tentativo di riforma della Costituzione, della funzione giudiziaria, più sovvengono riflessioni:
1) il CSM, giudicante e requirente, senza alcuna distinzione, verrebbe nominato a sorteggio “nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge“, togliendo alla Costituzione ed ai quorum rafforzati la sua modifica;
2) l’Alta Corte sarebbe disciplinata dalla legge che “stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il suo funzionamento e dei collegi” dai quali sarà sotto composta (nuovo 105), togliendo alla Costituzione ed ai quorum rafforzati la sua modifica,
quindi, la materia giudiziaria e la Magistratura saranno oggetto per sempre delle campagne elettorali, togliendo qualsiasi certezza, indipendenza e terzietà ad uno dei tre poteri dello Stato, potendone cambiare composizione, numero e modalità di funzionamento solo con legge ordinaria, che in questo modo sarà per sempre in balia dei partiti, della politica e dell’esecutivo, come è per la legge elettorale.
Ricordo a me stessa che il mattarellum, il porcellum, ed altri bei regali legislativi sulla legge elettorale, sono stati dichiarati anti costituzionali dalla Corte Costituzionale. Vogliamo ridurre così anche la Magistratura? Cui prodest? A chi giova?
Io non sarò complice di tutto questo.
Tra poco scenderà il silenzio elettorale su questo referendum, riservato alla riflessione ed all’approfondimento della propria scelta. Rimarremo da soli innanzi ai principi di autonomia ed indipendenza della magistratura e saremo chiamati a difenderla contro una riforma che ne mina profondamente gli equilibri e le fondamenta.
Spero di aver fatto un buon lavoro e che i nostri Padri e Madri Costituenti siano orgogliosi della loro Cittadina di 80 anni dopo.
Con cuore leggero e fermezza voterò NO.
