Quanto ha contato la cosiddetta scorta mediatica nel caso Regeni emerge con chiarezza da uno dei passaggi della discussione del legale della famiglia costituita parte civile, l’avvocata Alessandra Ballerini, che, tra l’altro, ha fatto riferimento al “pellegrinaggio di giustizia” fatto i n questi anni per arrivare dove siamo ora, alla vigilia della sentenza, attesa per l’autunno. Prossime udienze il 13 e 14 luglio per le arringhe della difesa.
Di seguito il passaggio specifico della discussione di Ballerini.“Il 14 ottobre 2017 nasce grazie ad Articolo 21 e alla Fnsi la scorta mediatica che ha il compito di proteggere Giulio Regeni da attacchi e offese alla sua storia, alla sua dignità, alla sua limpidezza di comportamento e d’intenti e di tutelare i suoi difensori da attacchi alla loro sicurezza e incolumità”.
E poi un passaggio, rilevantissimo, sulla strage di Ustica nella sezione dedicata al diritto alla verità.
Di seguito il passaggio specifico della discussione di Ballerini.“Il 14 ottobre 2017 nasce grazie ad Articolo 21 e alla Fnsi la scorta mediatica che ha il compito di proteggere Giulio Regeni da attacchi e offese alla sua storia, alla sua dignità, alla sua limpidezza di comportamento e d’intenti e di tutelare i suoi difensori da attacchi alla loro sicurezza e incolumità”.
E poi un passaggio, rilevantissimo, sulla strage di Ustica nella sezione dedicata al diritto alla verità.
“Anche la giurisprudenza civile italiana ha riconosciuto il diritto alla verità:
– Il Tribunale di Palermo, (sentenza n. 4067/2011 sulla strage di Ustica) espressamente riconosce che «l’interesse degli attori all’accertamento delle cause del disastro aereo», consistendo nell’interesse a conoscere come e perché i loro congiunti sono morti, e anche perché tale conoscenza sia stata loro così evidentemente preclusa per trent’anni, è esigenza la cui soddisfazione è indispensabile per poter definitivamente seppellire i loro morti, e compiutamente elaborare il lutto che è conseguito al disastro aereo di Ustica». Interesse che, d’altra parte, troverebbe conferma nella specifica funzione del processo penale, non soltanto funzionale alla individuazione del colpevole di una condotta di reato, ma prima ancora ad accertare i fatti e, dunque, la verità. Con questa decisione il Tribunale di Palermo riconosce, quindi, un diritto-bisogno di verità , la cui negazione da parte della pubblica autorità ha inciso negativamente sul sano sviluppo della personalità dei familiari delle vittime e evidenzia la dimensione collettiva di questo diritto ammettendo che la condotta dello Stato – a
cui non sono attribuiti i singoli delitti, bensì la responsabilità per aver indebitamente inficiato il corretto operare dell’autorità giudiziaria – violi non solo i diritti dei singoli, ma anche la dignità dell’intero paese in violazione del principio del buon andamento di cui all’articolo 97 della Costituzione”.
– Il Tribunale di Palermo, (sentenza n. 4067/2011 sulla strage di Ustica) espressamente riconosce che «l’interesse degli attori all’accertamento delle cause del disastro aereo», consistendo nell’interesse a conoscere come e perché i loro congiunti sono morti, e anche perché tale conoscenza sia stata loro così evidentemente preclusa per trent’anni, è esigenza la cui soddisfazione è indispensabile per poter definitivamente seppellire i loro morti, e compiutamente elaborare il lutto che è conseguito al disastro aereo di Ustica». Interesse che, d’altra parte, troverebbe conferma nella specifica funzione del processo penale, non soltanto funzionale alla individuazione del colpevole di una condotta di reato, ma prima ancora ad accertare i fatti e, dunque, la verità. Con questa decisione il Tribunale di Palermo riconosce, quindi, un diritto-bisogno di verità , la cui negazione da parte della pubblica autorità ha inciso negativamente sul sano sviluppo della personalità dei familiari delle vittime e evidenzia la dimensione collettiva di questo diritto ammettendo che la condotta dello Stato – a
cui non sono attribuiti i singoli delitti, bensì la responsabilità per aver indebitamente inficiato il corretto operare dell’autorità giudiziaria – violi non solo i diritti dei singoli, ma anche la dignità dell’intero paese in violazione del principio del buon andamento di cui all’articolo 97 della Costituzione”.
