Tutela delle fonti. La Cedu è più avanti rispetto all’Italia

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In Italia le conversazioni intercettate tra giornalista e la sua fonte fiduciaria non dovrebbero essere utilizzate in dibattimento, ma il divieto non sempre viene rispettato. 

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La vicenda di Rosaria Federico, la giornalista che dopo due anni ha scoperto di essere stata sottoposta a intercettazioni telefoniche e al tracciamento elettronico dei suoi spostamenti pur non essendo indagata (leggi) riporta all’attenzione del dibattito pubblico un vecchio nodo cruciale della libertà di espressione, ovvero la questione relativa alle misure indirette applicate dalla magistratura per individuare le fonti giornalistiche.

Nel caso specifico, attraverso intercettazioni e rilevazione dei movimenti, si è cercato di conoscere l’identità del pubblico ufficiale che aveva commesso il reato di rivelazione di atti coperti dal segreto.

Le misure indirette di individuazione della fonte giornalistica si scontrano, però, con un aspetto assolutamente peculiare che i magistrati talvolta sembrano non considerare in tutti quei casi in cui, come questo, le figure del pubblico ufficiale reo e della fonte giornalistica coincidono perfettamente. Quale tutela incontra il giornalista in questi casi?

Dal punto di vista formale, le disposizioni italiane appaiono conformi alla tutela della libertà di espressione come delineata in ambito internazionale. Basti pensare all’articolo 271 c.p.p. comma 2, il quale stabilisce il divieto di utilizzo di intercettazioni: “relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell’articolo 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgato”.

La realtà è però diversa. Nella prassi il divieto non è stato sempre rispettato e si sono già presentati in passato casi in cui i giornalisti sono stati intercettati e sono stati vittime di sequestri di documenti e di supporti informatici.

Occorrerebbe, quindi, superare l’attuale inerzia del legislatore e procedere alle modifiche necessarie per adeguare il sistema italiano alla prassi convenzionale di Strasburgo, in quanto la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) ha compiuto passi in avanti in tal senso, arrivando ad accordare una tutela pressoché totale alle fonti giornalistiche.

ADP

Da ossigenoinformazione


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