Se fuggi dalla guerra sì, ma per la fame no

0 0

Con quale criterio distinguere la condizione di rifugiato da quella di migrante per ragioni economiche? Quando può avere un senso questa distinzione, a rigor di logica e alla luce della legislazione vigente? Di fronte alla quotidiana predicazione di questa scelta da parte di quasi tutti i nostri leader politici, mi sono fatto queste domande, giungendo alla conclusione che l’ applicazione di questo distinguo non soltanto risulta assai complicata ma rischia di essere evanescente anche da un punto di vista giuridico.

Certo, si può fare convenzionalmente ricorso a criteri restrittivi come quello dell’esistenza di una guerra in corso nel paese di origine. Ma ciò non è affatto previsto dalla convenzione dell’ONU del 1951, che si limita a definire il rifugiato come persona che “nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori dei suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi ».

Come si vede, si parla di persecuzioni e dei motivi per cui avvengono, senza alcuna precisazione di come avvengono. Non si parla nè di guerre né di minacce di morte, anche se queste possono essere assunte come criteri per valutare la gravità della persecuzione. Ma al limite una persona può essere discriminata privandola dei mezzi di sostentamento, costringendola a condizioni di fame e di malattia o esercitando su di essa una violenza morale così grave da indurla ad affrontare quei sacrifici che oggettivamente e inequivocabilmente sopportano quasi tutti i migranti che premono oggi alle nostre frontiere. Immagini come quelle andate in onda ieri sera nella trasmissione curata da Formigli, “Piazza pulita” e tante altre riproposte quasi quotidianamente in questi anni dai telegiornali non lasciano dubbi al riguardo.

Quanto alla Costituzione italiana, le maglie dovrebbero essere ancora più larghe. L’articolo 10 della nostra Carta fondamentale stabilisce che “lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”.

Ha ragione quindi il capo del dipartimento migrazione del Ministero dell’interno, Mario Morcone, a dubitare – come riferito in un post pubblicato ieri su questo blog – della possibilità di distinguere tra migranti economici da rimpatriare e rifugiati da accogliere e  redistribuire in Europa. Ciò non significa che per limiti oggettivi della capacità di accoglienza, non si possa operare una selezione, ma la si deve fare, come ha detto il prefetto Morcone, tenendo conto che “ogni migrante va valutato per la sua storia”. “Se i posti letto sono limitati io ricovero in base alla gravità”, ha risposto ieri Gino Strada a una domanda di Formigli su come scegliere in casi analoghi.


Iscriviti alla Newsletter di Articolo21