I costituzionalisti e gli altri sottoscrittori di questo documento, in riferimento al referendum sulla riforma costituzionale convocato per il 22 e 23 marzo 2026, convengono, a prescindere dalle opinioni di merito, sui seguenti punti:
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Il quesito formulato con la richiesta di referendum avanzata da 500.000 elettori, ricomprende i quesiti prospettati con le richieste di referendum di provenienza parlamentare ma è differente per la formula più comprensibile, che segnala l’attinenza della riforma alla revisione costituzionale, in ragione dell’indicazione esplicita delle singole disposizioni della costituzione riviste, come prescrive l’art. 16 della legge 352 del 1970;
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l’iniziativa referendaria dei 500.000 elettori, per l’art. 138 Cost., ha pari dignità e non può avere un trattamento deteriore rispetto all’iniziativa assunta da parte di parlamentari; ciò anche e soprattutto in relazione ai diritti di partecipazione alla campagna elettorale; la Corte di Cassazione ha del resto, proprio nel nostro caso, già ammesso una pluralità di richieste di referendum presentate disgiuntamente da comitati di parlamentari, reputandole tutte legittime; sicché non si vede perché dovrebbe ragionarsi diversamente in ordine all’iniziativa referendaria ulteriore di 500.000 elettori perfezionatasi successivamente; mentre, nel contempo, è evidente che la richiesta di referendum formulata da una frazione del corpo elettorale ha diverso significato rispetto a quella formulata dagli stessi parlamentari, inevitabilmente inerente non solo al merito della riforma costituzionale ma in grado di influire sulle vicende delle relazioni tra parlamento e governo, a seconda della differente appartenenza dei parlamentari richiedenti alla maggioranza o alla opposizione;
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per tutti questi motivi, l’iniziativa dei 500.000 elettori, una volta dichiarata legittima dalla Corte di Cassazione, non potrebbe essere pretermessa e privata in tutto o in parte degli effetti ad essa riconosciuti, se non a rischio di compromettere l’intera successiva procedura referendaria;
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sarebbe pertanto cura degli organi competenti integrare e modificare in autotutela gli atti già compiuti nella procedura referendaria, sia in ordine alla formulazione del quesito sia alla tempistica della consultazione elettorale e alla garanzia della effettiva ed eguale partecipazione di tutti i comitati promotori del referendum alla competizione elettorale medesima;
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In definitiva, lo scopo comune è quello di offrire maggiore certezza alla validità della deliberazione referendaria.
Vittorio Angiolini (Università statale di Milano)
Roberto Zaccaria (Università degli Studi di Firenze)
Maria Agostina Cabiddu (Politecnico di Milano)
Stefano Grassi (Università degli Studi di Firenze)
Mauro Volpi (Università degli Studi di Perugia)
Armando Spataro (già magistrato)
Barbara Pezzini (Università degli Studi di Bergamo)
Gherardo Colombo (già magistrato e scrittore)
Antonio Ruggeri (Università degli Studi di Messina)
Paolo Caretti (Università degli Studi di Firenze)
Valeria Marcenò (Università degli Studi di Torino)
Massimo Siclari (Università degli Studi Roma3)
Agatino Cariola (Università degli Studi di Catania)
Gian Candido De Martin (Università LUISS G. Carli di Roma)
Mimmo Gallo (già Presidente di sezione della Corte di Cassazione)
Gennaro Ferraiuolo (Università di Napoli – Federico II)
Umberto Allegretti (Università degli Studi di Firenze)
Matteo Cosulich (Università degli Studi di Trento)
Giovanna De Minico (Università di Napoli – Federico II)
Giovanni Moschella (Università degli Studi di Messina)
Elena Malfatti (Università degli Studi di Pisa)
Gianni Serges (Università degli Studi Roma3)
Enzo Balboni (Università cattolica del sacro Cuore di Milano)
Mario Alberto Quaglia (Università degli Studi di Genova)
Alessandra Valastro (Università degli Studi di Perugia)
Enrico Cuccodoro (Università del Salento)
Alessandra Algostino (Università degli Studi di Torino)
Fabrizio Politi (Università degli Studi dell’Aquila)
Lorenzo Chieffi (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”)
Elisa Cavasino (Università degli Studi di Palermo)
Francesco Saverio Regasto (Università degli Studi di Brescia)
Angelo Schillaci (Università La Sapienza di Roma)
Donatella Loprieno (Università della Calabria)
Giovanni Bianco (Università degli Studi di Sassari)
Carlo Amirante (Università di Napoli “Federico II”)
Ilenia Massa Pinto (Università degli Studi di Torino)
Paolo Veronesi (Università degli Studi di Ferrara)
Paola Piras (Università degli Studi di Cagliari)
Giuseppe di Gaspare (Università LUISS G. Carli di Roma)
Debora Caldirola (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)
Armando Lamberti (Università di Salerno)
Roberto Bin (Università di Ferrara)
