La violenza on line contro le donne

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Negli ultimi tempi il fenomeno della cd. violenza on line contro le donne parte dalla semplice comunicazione mediatica fino a concretizzarsi in veri e propri comportamenti reali che incidono in maniera altamente lesiva nella vita femminile.

Il fenomeno

Leggendo le cronache degli ultimi anni, non è raro imbattersi in vicende nelle quali la vittima dapprima era stata presa di mira sui social per poi essere attaccata materialmente, con condotte di stalking o addirittura vere e proprie aggressioni fisiche, alcune purtroppo con esiti deleteri.

Le destinatarie dei post e dei commenti offensivi e minacciosi hanno infatti precisi elementi identificativi.

I target vengono presi di mira da personaggi pubblici molto visibili, spesso politici, personaggi dello spettacolo, opinionisti o giornalisti che, profittando della propria notorietà, danno l’input con una dichiarazione dal contenuto strumentalmente provocatorio al fine di aizzare la massa dei cd. haters ad esprimere il loro endorsement, commentando con dileggi, insulti e spesso minacce.

Chi è identificata come obiettivo di un attacco mediatico, viene così “ri – vittimizzata” perché l’intento è proprio non solo di offendere o minacciare, ma di delegittimare la destinataria, così isolandola e rendendola negletta, vulnerabile ed inattiva.

Preoccupante il dato che segnala una percentuale maggiore di violenza on line diretta a figure femminilil note per ruoli pubblici o politici, funzioni particolari o per aver dichiarato posizioni diverse dalle convenzionali.

E così si è assistito negli anni ad un aumento esponenziale di violenza on line verso le donne, a partire dagli insulti all’ex ministra Kienge, alle gravi quanto infondate accuse di estremismo contro la scrittrice e giornalista italosiriana Asmae Dachan, rea di aver ricevuto il Cavalierato della Repubblica dal Presidente Mattarella, fino alla capitana della motonave ONG Sea Watch Rackete Carola, colpevole di aver infranto il divieto di approdo cui al Decreto Sicurezza, agli oramai pluriennali attacchi all’ex Presidente della Camera Laura Boldrini e da ultimo all’attrice e comica Luciana Litizzetto.

Significativo il caso del GIP di Agrigento dott.ssa Alessandra Vella che, dopo la sua decisione sulla vicenda della Sea Watch, è diventata bersaglio di minacce, invettive e volgarità sui social a tal punto da dover cancellare ogni suo account ed annullare impegni sociali.

E se le donne impegnate politicamente sono quelle più esposte, per cui oltre alla Boldrini nel mirino anche Alessandra Moretti, Matilde Siracusano, e di recente la consigliera comunale milanese Diana De Marchi minacciata mentre partecipava a una trasmissione televisiva (“Sgozzate quella cagna comunista e parassita”) o gli insulti sessisti a Catia Degli Esposti, definita testualmente «quella culona schifosa” in occasione delle ultime elezioni politiche a Bastia Umbra, la lista si estende alle scrittrici, intellettuali, sportive, cantanti, e a chi – come sopra riportato – svolge funzioni pubbliche.

Michela Murgia, dopo il suo intervento in occasione della “Repubblica delle Donne” è finita nel mirino di un gruppo facebook che per la violenza degli attacchi è stato segnalato alla Polizia Postale.

La cantante Emma Marrone ha pronunciato la frase “Aprite i porti!” al termine di un suo concerto, dichiarandosi favorevole all’accoglienza migratoria, ed è stata invitata dal consigliere comunale umbro Massimiliano Galli «ad aprire le cosce facendoti pagare».

Commenti sessisti su Facebook sono stati rivolti persino all’astronauta italiana Samantha Cristoforetti per la missione “Futura” ed è dunque evidente che il fenomeno si stia esponenzialmente aggravando con modalità preoccupanti.

Con circa 40mila tweet “ violenti” negli ultimi tre mesi, le donne si rivelano quindi gli obiettivi più ambiti degli social haters e secondo gli ultimi dati del periodo marzo – maggio 2019 dell’indagine di Vox – Osservatorio italiano sui diritti, le manifestazioni di odio contro le donne addirittura registrano un aumento in corrispondenza con i femminicidi, o in occasione di eventi particolari, come il Congresso internazionale delle famiglie tenutosi a Verona nel marzo scorso.

Mentre per gli omosessuali continua per il secondo anno consecutivo la tendenza negativa nei tweet di odio (-4,2%), le donne sono quindi fra le categorie più attaccate, insieme agli islamici (30.387 tweet negativi) e ai migranti, che registrano quest’anno l’aumento più forte e sono al primo posto con 49.695 tweet negativi.

L’espressione on line della violenza contro le donne segue sempre un copione consueto ed anche in questa sua vigliacca ripetitività è emblematica della subcultura sociale che trasuda.

Si inizia di solito con insulti generici fino ad attaccare la vittima con commenti di dileggio e disprezzo del suo aspetto femminile, per arrivare al post sessista che aggredisce solo e specificatamente per il genere, e raggiungere infine la meta della minaccia a sfondo sessuale, con auguri di stupri e violenze fisiche di vario tipo.

«Ha due guanciotte giuste da riempire di schiaffoni», «Da un nero ti devi trafiggere», «Questa vuole i migranti per altri motivi personali», «Fatti curare deficiente, spero che tutto ciò ti si ritorcerà contro», «Sembri un cesso plastificato», «Ti stupriamo» sono alcuni degli insulti minatori usualmente rivolti sul web, mentre le parole più usate per offendere sono tutte a sfondo sessuale, da “troia” a “puttana” a “cagna” e così via.

Allarmanti sono i crescenti attacchi alle donne che difendono o promuovono i diritti umani, e del connesso concetto di “ideologia gender” che, in Italia come in altri paesi dell’America Latina e dell’Europa dell’Est, viene presentato come un tentativo delle femministe e dei difensori dei diritti LGBT di destabilizzare l’ordine sociale e politico.

La violenza contro le donne sulla rete tuttavia è un fenomeno senza confini e come è stato precisato da Michael Forst, Special Rapporteur ONU, la sessualità, l’orientamento sessuale e persino lo stato coniugale vengono utilizzati per gettare discredito sul lavoro delle donne e sull’impegno femminile così che gli attacchi all’onore e alla reputazione, la pubblicazione dei loro dati personali su internet, compresa la pubblicazione di falsi video pornografici, la minaccia di violenza sessuale e gli attacchi contro i loro figli diventano armi usate per mettere a tacere e neutralizzare l’identità femminile.

I reati configurabili.

Innanzi tutto l’uso della violenza comunicativa sulla rete deve ritenersi fattispecie di reato plurioffensiva, poiché lede la libertà di ogni utente che si identifichi nell’ opinione della vittima, ovvero del diritto a non leggere e dover letteralmente subire espressioni di una tale aggressività sulla rete, che ben può definirsi un “ servizio “ aperto al pubblico.

Ma in ogni caso deve essere chiaro che anche pubblicando contenuti denigratori e lesivi della reputazione di una persona su Fb o su altri social networrk si commette un reato, principalmente diffamazione aggravata, ma anche minaccia, tentata estorsione, e persino cd stalking informatico. La giurisprudenza si è espressa sul reato di diffamazione 2.0 e sulla difficoltà di individuare il responsabile o i responsabili, in caso di contenuti diffamatori che viaggiano in rete, concordando sulla ricorrenza comunque di un’aggravante specifica: la diffusione del messaggio lesivo mediante mezzi che possono raggiungere una quantità di persone potenzialmente rilevante.

E di fronte a questi gravissimi attacchi, le donne spesso faticano a difendersi e a ottenere giustizia.

E’ tempo di adottare iniziative efficaci per risolvere questa grave situazione a fronte di una giurisprudenza nazionale che risulta troppo debole rispetto alla capacità della rete di andare oltre i confini dei singoli Stati.

In specie, il reato di diffamazione, su Facebook o altri social, tutela la reputazione, l’onore o il decoro della persona da offese illecite e si configura in presenza di espressioni lesive della rispettabilità morale, umana o professionale del soggetto offeso a una pluralità di persone.

Devono ricorrere i seguenti presupposti:

  • contenuto offensivo e lesivo dell’immagine e del decoro della persona offesa;
  • comunicazione a più persone;
  • assenza della persona, ovvero impossibilità della stessa di percepire in via diretta ed esclusiva l’offesa.

Come ha ribadito più volte la Corte di Cassazione, il reato di diffamazione si compie anche nell’ambito dei moderni social-network e quindi anche su Facebook e al pari di comizi o e-mail inviate a numerosi destinatari, considerando la quantità di persone che, anche solo potenzialmente, potrebbero visualizzare contenuti offensivi, si aggiunge l’aggravante della diffusione con altri mezzi di pubblicità (comma 3 art. 595 cp) che si riscontra anche per altre forme di condivisione di contenuti come chat, mail oppure sms, sebbene  (sentenza n. 4873/2017)  Facebook non possa essere assimilato alla stampa.

E la differenza non è solo una mera questione ermeneutica, poichè nei casi di comportamenti offensivi su Facebook e altri social, viene esclusa de plano l’ulteriore aggravante prevista per attribuzione di un fatto determinato con il mezzo della stampa (art. 13, L. 47/1948).

La tutela

In Italia lo strumento giuridico previsto a tutela delle vittime di queste condotte per legge è la querela, ossia una dichiarazione di volontà tendente alla punibilità del responsabile di un commento diffamatorio da sporgere presso un ufficiale di polizia giudiziaria o al PM.

La querela riguarda reati appunto quali la diffamazione o il cd. stalking informatico, che si realizza allorquando la donna viene fatta oggetto di una vera e propria persecuzione personale mediante reiterati e continui commenti offensivi o minatori, a tal punto da indurre la vittima a cambiare le proprie abitudini di vita.

Consta in un atto che la persona offesa dal reato fa personalmente, ma di norma un avvocato viene investito della relativa redazione da depositare poi presso l’ufficio davanti al quale si vuole procedere alla ratifica, con l’apposizione di una firma che viene autenticata.

Il diritto di querela deve essere esercitato entro 3 mesi da quando si è avuta conoscenza del fatto costituente reato (art. 124 c.p.) e nel testo, come prescrive l’art. 336 c.p.p., deve essere contenuta una descrizione specifica dei fatti e l’istanza di punizione dei colpevoli.

Se la fattispecie di reato che si ravvisa dal fatto è così rilevante da essere perseguibile di ufficio, come la minaccia di morte, l’istigazione a commettere reato di violenza sessuale, o la tentata estorsione, basterà una denuncia, ossia una “segnalazione” da parte di chiunque all’Autorità giudiziaria che ha l’obbligo di procedere. È anche possibile e legittimo il sequestro preventivo di un sito web o di una pagina telematica Facebook per mezzo dei quali è stata commessa la diffamazione, qualora ricorra il “fumus commissi delicti”, ossia la verosimiglianza del fatto reato rappresentato, ed il “periculum in mora”, il pericolo nel ritardo dell’iniziativa giudiziaria.

Il sequestro va richiesto ed avviene tramite l’imposizione al fornitore dei servizi internet, anche in via d’urgenza, dell’oscuramento di una risorsa elettronica o l’impedimento dell’accesso agli utenti ai sensi degli artt. 14, 15 e 16 D.Lgs. n. 70/2003, in quanto l’equiparazione dei dati informatici alle cose in senso giuridico consente di inibire la disponibilità delle informazioni in rete e di impedire la protrazione delle conseguenze dannose del reato.

Si attende al riguardo la decisione della Corte di Giustizia Europea, in merito ad un caso che coinvolge una politica austriaca al centro di commenti molto offensivi su Facebook.

Il colosso mediatico ha oscurato i contenuti che la interessano ai cittadini austriaci, con una soluzione che si è considerata insufficiente, e la Corte austriaca si è rivolta a quella europea per verificare se è possible chiedere a Facebook di rendere inaccessibili i commenti agli tutti gli utenti nel mondo.

La vicenda è importante perchè evidenzia che le sentenze dei singoli stati rimangono nei confini nazionali, e mentre la rete non si può circoscrivere, i  post o i tweet offensivi possono in un attimo raggiungere ovunque il mondo web.

Ultime considerazioni meritano sia la prova della condotta illecita che la sanzione prevista per le ipotesi di reato configurabili mediante violenza on line.

Il primo step fondamentale infatti è procurarsi le prove del reato, posto che spesso i commenti d’odio sono condotte d’impeto e d’ira, e magari vengono cancellati con la paura delle conseguenze legali. La cancellazione però avviene quando il più del danno è oramai compiuto, per cui è comunque possibile agire sia in via penale che in via civile per il risarcimento del danno.

Per assicurarsi la prova del post quindi occorre copiare ed incollare già nel corpo della querela l’URL della pagina Facebook sulla quale compare la frase ingiuriosa per consentire alla Polizia postale di trovare il post anche dopo la cancellazione, per un periodo di circa un anno, favorendo le indagini. È altresì consigliabile far leggere il post a terze persone che possano, come testimoni in un futuro giudizio, confermare di aver letto il contenuto o visto l’immagine offensiva.

Infine si può stampare la pagina, fotografarla o, meglio ancora, creare una immagine digitale (cd file screenshot) da conservare e poi mostrare al giudice allegando il file originale e la stampa, ma bisogna ricordare che le dichiarazioni della vittima, anche da sole, possono ben essere utilizzate dal giudice come prove per emettere la sentenza di condanna.

Premesso quindi che la vittima, definita nel procedimento la “persona offesa dal reato”, può costituirsi parte civile nel processo ai fini del risarcimento dei danni subiti, per quanto attiene la sanzione che di norma viene comminata, è usuale leggere nelle sentenze la condanna al pagamento della sola pena pecuniaria.

E questo nonostante per la diffamazione aggravata con il mezzo mediatico la pena base prevista dal codice penale sia la reclusione da 6 mesi a 3 anni o la multa non inferiore a 516 euro, ovvero, solo se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto specifico, la pena della reclusione fino a 2 anni, oppure la multa fino a 2.065 euro.

Ebbene, una simile ipotetica condanna non può assumere alcuna funzione general – preventiva perché non assurge ad efficace e deterrente conseguenza per chi commette simili reati, ad onta dei danni che la vittima subisce, e che possono andare dalla mera lesione all’onore ed alla dignità, al cambiamento delle proprie abitudini di vita come sopra riportato, fino a veri e propri postumi psicopatologici.

Meglio allora prevedere che in caso di condanna alla pena detentiva la sospensione della stessa venga condizionata all’integrale risarcimento del danno alla vittima, ovvero, in caso di sola pena pecuniaria la liquidazione ad opera del giudice di un importo provvisionale per evitare che, considerati i tempi della nostra giustizia, il colpevole guadagni un’agevole elusione dell’obbligo risarcitorio in favore della vittima.

Ipotesi di soluzioni.

Il sistema istituzionale si rivela inadeguato rispetto alle aggressioni sui social contro le donne che tuttavia siamo tutti costretti a subire quotidianamente e che creano, giuridicamente parlando, una vera e propria categoria sui generis di soggetti vulnerabili.

E’ tempo dunque che si provveda ad approntare una tutela specifica per quanto sta accadento in violazione delle fondamentali norme a tutela della libera espressione del pensiero, e che il sistema preveda una protezione speciale avverso forme di reato così pervasive, e non solo dunque conseguenze risarcitoria o repressiva, ma anche misure di prevenzione.

Vero è che libertà di manifestazione del pensiero è un diritto fondante riconosciuto come base  negli ordinamenti democratici ed è riconosciuta da tutte le moderne costituzioni e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, secondo la quale all’art. 19: “Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”.

Altresì è noto che la libertà di espressione è sancita dall’art. 10 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta fondamentali ratificata dall’Italia con l. 4 agosto 1955, n. 848 per cui : “Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

E che infine la violazione del citato art. 10 CEDU legittima il cittadino a proporre ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’uomo, per ottenere il ristoro dei danni subiti, anche morali, purché siano esauriti tutti i possibili rimedi giurisdizionali interni.

Ma l’art 21 della nostra stessa Costituzione stabilisce che il diritto di manifestare il pensiero in ogni forma è libero, tranne nei casi di reato appunto, verso cui devono efficacemente operare i meccanismi cui sopra proprio perché l’onorabilità e la dignità di una persona fungono da limite al diritto di espressione del pensiero.

Altre crititicità da risolvere sono:

  • i soggetti titolari del diritto sono “tutti“, cioè cittadini e stranieri, sia come singoli che in forma collettiva, poiché è necessario valorizzare i movimenti di opinione concernenti interessi superindividuali. Non si può quindi legittimamente pensare che soggetti che già ex se sono da definirsi vulnerabili per condizioni personali anteatte – si pensi alle donne vittime di tratta, o di sfruttamento della prostituzione, o di induzione in schiavitù o tortura – si trasformino in nuove categorie di “giuridicamente invisibili ”, con una giustizia che viene loro negata a causa di un’ ideologia politica, secondo cui questi esseri umani hanno una dignità minore, o peggio per la mancanza di risorse e l’impossibilità di accedere alla tutela fondamentale dei loro diritti.
  • Il diritto include la manifestazione di opinioni in qualunque forma e senza limitazioni, salvo che si pregiudichino dei valori costituzionali, per cui è garanzia di pluralismo cd. interno, riguardante cioè l’accesso di chiunque ai media. La libertà di manifestazione del pensiero è infatti il baricentro della società e se un tempo le “opinioni” che contavano per lo sviluppo e la crescita della società provenivano solo dall’élite sociale dominante, con la libertà di manifestazione del pensiero sui media tutti possono “influenzare” il web sia positivamente che – come visto sopra – con modalità negative, istigando all’odio ed alla violenza on line.
  • I parlamentari godono di una forma ampliata della libertà in esame poiché l’art. 68 comma 1 Cost. stabilisce che essi “non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni” (istituto cd. dell’insindacabilità).

E come ebbe modo di affermare Wiston Churchill “L’idea di alcune persone della libertà di parola è che sono liberi di dire quello che vogliono, ma se qualcuno gli risponde, lo considerano oltraggio”, si assiste oggi al paradosso per cui manca un corretto esercizio della libertà di espressione cd. antagonista, per cui se il dissenso verso un esponente  politico si rivela aspro e critico può essere perseguibile mentre, viceversa, contro le manifestazioni istutuzionali di provocazione all’odio comunicativo ed alla violenza on line la giustizia è bloccata perché un’eventuale azione penale confligge con l’improcedibilità connessa all’immunità politica funzionale.

Da un lato quindi non si possono difendere le opinioni critiche, antitetiche, insomma la critica politica e sociale volta all’operato di un esponente istituzionale.

Dall’altro, nulla di veramente ex lege efficace si può fare allorquando lo stesso esponente politico solleva le masse di haters contro pre-identificati destinatari, per lo più donne, e persino quando tali espressioni sulla rete si trasformano in vera e propria violenza on line.

Ma una delle caratteristiche essenziali di una società fondata sulla tripartizione democratica dei poteri è il controllo delle azioni ed omissioni del potere politico non solo da parte dell’opinione pubblica e degli elettori, ma anche e soprattutto ad opera delle autorità giudiziarie.

E se abbiamo detto che la libertà di manifestazione delle opinioni ha confini ben definiti, perché non può estendersi fino a porsi in contrasto con altri diritti personali e libertà costituzionalmente garantite, a maggior ragione il bilanciamento opera nei confronti di chi è “deputato” a mettere in pratica i valori della nostra carta fondamentale, giurando sui suoi principi fondanti.

Vi è infine che i codici di condotta sottoscritti in materia di “fake news” e di hate speech, o le norme a tutela del copyright che impongono sistemi di filtraggio, incidono solo sui contenuti immessi online dai singoli cittadini (es. regole sulle “fake news”) e non sulle singole responsabilità che restano ancorate agli inefficaci sistemi della rete, dove non esistono sono più gli editori, ormai messi da parte, a controllare l’informazione, bensì le piattaforme del web, le grandi aziende quali Facebook, Google, Twitter, Microsoft.

Occorre quindi in primis agire con forme di auto-regolamentazione da parte degli stessi social ai quali va deputata la funzione di controllare la violenza comunicatica e la conseguente responsabilità per omessa prevenzione.

Un segnale positivo si è registrato l’8 giugno scorso quando l’Agcom, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha approvato il regolamento per contrastare l’hate speech, la cui novità più rilevante consiste proprio nelle nuove competenze dell’Autorità sul web e sui social.

I fornitori di piattaforme per la condivisione di video hanno l’obbligo di trasmettere all’Autorità un report trimestrale sul monitoraggio effettuato per l’individuazione dei contenuti d’odio on line, con l’indicazione anche delle modalità operative e dei sistemi di verifica utilizzati. Gli stessi dovranno prevedere campagne di sensibilizzazione o altre iniziative aventi ad oggetto l’inclusione e la coesione sociale, la promozione della diversità, i diritti fondamentali della persona al fine di prevenire e combattere fenomeni di discriminazione on line.

Il 15 maggio scorso inoltre Twitter ha annunciato di aver riesaminato la sua strategia per contrastare gli attacchi on line, cui ha fatto seguito il commento di Azmina Dhrodia, ricercatrice di Amnesty International su Tecnologia e diritti umani: “Recenti ricerche di Amnesty International hanno dimostrato quanti danni procurino gli attacchi online contro le donne. Pertanto, è incoraggiante constatare che Twitter ha ascoltato le nostre denunce e ha intrapreso alcune misure preventive per aiutare gli utenti a frequentare una piattaforma meno tossica e più sicura“. “Tuttavia, le proposte finora non sono abbastanza. Il nostro rapporto #ToxicTwitter ha verificato che quando un tweet viola le politiche della piattaforma, i meccanismi di segnalazione sono sia inadeguati che incoerenti. Le nuove misure non affrontano questo problema. Twitter deve assicurare che sia posto in essere un robusto meccanismo di segnalazione per espellere dalla piattaforma tutte le forme di violenza e molestia contro le donne“.“Verificheremo attentamente il funzionamento delle muove misure e se queste saranno attuate in modo trasparente”.

Fondamentale inoltre operare una prevenzione, a partire dalle scuole presso cui educare i ragazzi al linguaggio dell’inclusione con lezioni specifiche, dibattiti e analisi di casi reali.

Ma la soluzione definitiva deve essere politica, affidando il controllo del flusso informativo a poche aziende del web, ossia le grandi piattaforme, più facili da controllare rispetto ad un gran numero di aziende e servizi in concorrenza ed imponendo alle piattaforme del web delle specifiche regolamentazioni e perchè non si tratta solo di punire, quanto piuttosto di creare una sorta di “ordine pubblico virtuale”.

Quindi è importante sempre denunciare il singolo comportamento e quindi ricorrere alla tutela prevista per un atto di violenza on line contro le donne, ma bisogna nel contempo promuovere la cd. governance della manifestazione del pensiero.

Mai scoraggiarsi o farsi sconfiggere a priori dalla violenza online contro la donna, anche e soprattutto se l’incipit proviene da una figura istituzionale o da chi riveste visibilità sui media, ma è tempo di chiedere in forma collettiva e fortemente univoca un cambiamento socioculturale che riporti il nostro Paese al suo storico e rinomato livello di civiltà.


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