Caso Ruta, la sentenza d’appello conferma quella di primo grado

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Pubblichiamo di seguito il testo della sentenza della Corte d’appello di Catania sulla vicenda Carlo Ruta, in seguito al ricorso presentato contro la precedente sentenza del 2008 che lo aveva condannato. La corte d’appello conferma non fa altro che confermare la condanna precedente.

Sentenza n. 961/D/2011

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

La Corte d’Appello di Catania, Sezione Prima Penale, composta da

Dott. Ignazio Augusto SANTANGELO    Presidente
Dott. Gioacchino LA ROSA    Consigliere
Dott. Tiziana CARRUBBA    Consigliere

Ha emesso la seguente
SENTENZA

Nei confronti dell’imputato

RUTA Carlo, nato a Ragusa il 26/8/1953 e residente a Pozzallo in via G. Ungaretti n. 46

Libero e contumace in udienza;

assistito di fiducia dall’avv. Giuseppe ARNONE del Foro di Agrigento che ha concluso all’udienza 11/4/2011 e d’ufficio in udienza odierna dall’avv. Giuseppe NAPOLI del Foro di Catania;

appellante avverso la sentenza del Tribunale di Modica dell’8/5/2008;

Motivi di fatto e di diritto

Tratto a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 5 e 16 della legge 8/2/1948 n. 47 (legge sulla stampa, commesso in Pozzallo il 16/12/2003 e sino al 7/12/2004, Ruta Carlo, appellante odierno, è stato giudicato, ritenuto colpevole di tale reato e condannato con sentenza del Tribunale di Modica dell’8/5/2008 alla pena, concesse le attenuanti generiche, di euro 150,00 di multa oltre che al pagamento delle spese processuali.

Si è contestato al Ruta di avere intrapreso la pubblicazione del giornale di informazione civile denominato “Accadeinsicilia” e diffuso in via telematica notizie sul sito “http: www.accadeinsicilia.net”, senza che fosse intervenuta la registrazione presso la Cancelleria del Tribunale di Modica competente per territorio per avere il Ruta comunicato al provider “Tiscali” il proprio indirizzo di posta elettronica in Pozzallo, via Ungaretti n. 46, con registrazione avvenuta in data 16 dicembre 2003.

Avverso la sentenza è stato proposto rituale appello dal difensore dell’imputato il quale ha sostenuto e dedotto che quanto rinvenuto nei siti internet di cui alla contestazione non era sussumibile nel concetto di stampa o di stampato assoggettato alla normativa della legge 8/2/1948 n. 47, che si attiene invece a quelle forme di espressione del pensiero che si manifestano attraverso riproduzione tipografica o comunque con mezzi meccanici o fisico chimici in qualsiasi modo destinati alla pubblicazione; che anche il giornale telematico poteva ritenersi assoggettato a tale normativa, ma soltanto se riprodotto su materiale cartaceo così da ritenersi a tutti gli effetti materiale “stampato”; che il primo decidente aveva invece praticato una errata applicazione al caso in esame della normativa prevista dalla legge n.62/2001 che estendeva le norme sulla stampa anche ai giornali ”on-line” i cui editori intendessero usufruire dei finanziamenti statali previsti dalla stessa legge, potendosi solo a questi fini equiparare del prodotto giornalistico cartaceo con quello informatico, in tale senso limitando l’inciso contenuto nella stessa legge “ai fini della presente legge si intende …”: disposizione che non si attagliava al caso in esame, atteso che nessun finanziamento era stato chiesto ed ottenuto dal Ruta; che tale principio era stato affermato anche dall’art. 7/co. 3 del D.L.vo n.70/2003 che esonerava dalla registrazione le testate telematiche che non intendevano accedere alle provvidenze ed agevolazioni di cui alla legge n. 62/2001; che neppure sarebbe stato possibile individuare il Tribunale competente alla ricezione dell’autorizzazione alla pubblicazione del giornale telematico; che comunque era da riconoscersi un errore sul fatto commesso dall’imputato.

All’udienza odierna, svoltasi nella contumacia dell’imputato, il P. G. concludeva chiedendo la conferma della sentenza appellata, mentre dal difensore si insisteva nei motivi di appello come concluso dall’udienza dell’11/4/2011 (il processo oggi è stato definito dopo la rinuncia alle repliche delle parti).

Tanto premesso, ritiene la Corte decisamente infondato l’appello e di dovere confermare la sentenza impugnata, condividendosi gli argomenti e le valutazioni che ne sorreggono la motivazione che si presenta diffusa, articolata ed esposta anche con precisi riferimenti giuridici.

In tale senso deve anzitutto rilevarsi che non v’è dubbio alcuno che quanto diffuso per via telematica dal Ruta, attraverso il sito internet di cui alla contestazione, ha certamente assunto un preciso valore e contenuto giornalistico ed informativo, atteso che oltre ad essere inserito in quella che era una intestazione stabile ed unica come “giornale di informazione civile” (equiparabile ad una “testata giornalistica”), si caratterizzava per la diffusione, a carattere periodico e con struttura e tipologia grafica proprio della carta stampata a carattere giornalistico, degli articoli pubblicati che si attengono a fatti di cronaca anche risalenti ad epoca lontana (con coinvolgimento di personaggi pubblici assai noti ed anche di magistrati) ed a notizie, anche parcellizzate nel tempo (a puntate) che rivestono notevole e particolare interesse e costituiscono un richiamo per l’attenzione di un pubblico generalizzato, divenendo, fra l’altro, suscettibili di una successiva riproduzione su materiale che trae conferma dalla stessa intestazione di richiamo data al sito “accade in Sicilia”, propria di una vera e propria testata giornalistica, dall’indicazione in testata del responsabile, dall’attualità delle informazioni riprodotte e destinate al pubblico, per l’appunto Carlo Ruta, ed anche dai richiami alle testimonianze di soggetti che svolgono funzioni di giornalismo.

Il primo decidente ha così ritenuto, ad avviso della Corte in modo corretto, estensibile l’obbligo di una preventiva registrazione della testata telematica presso il Tribunale di Modica ex art. 5 della legge n. 47/1948 (con l’assoggettamento quindi anche alle sanzioni previste in caso di omissione (come avvenuto nel caso concreto), tesa soltanto a verificare la regolarità formale e la legittimità della diffusione pubblica di quella tipologia di stampa, anche a quelli che possono definirsi come giornali diffusi per via telematica (“on-line”), restando sempre esclusa ogni valutazione discrezionale circa l’opportunità di consentirne o meno la pubblicazione, richiamando così il disposto dell’art. 1 della legge 7/3/2001 n. 62 che detta “nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5/8/1981 n. 416” il quale, dopo il preambolo di “definizioni e disciplina del prodotto editoriale” così recita:
1. Per “prodotto editoriale”, ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici e cinematografici.
2. Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche e i prodotti destinati esclusivamente all’informazione aziendale ad uso interno, sia presso il pubblico. Per “opera filmica” si intende lo spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico, realizzato su supporto di qualsiasi natura, purché costituente opera dell’ingegno ai sensi della disciplina sul diritto d’autore; destinato, originariamente, dal titolare dei diritti di utilizzazione economica, alla programmazione nelle sale cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico attraverso i mezzi audiovisivi.
3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 8 febbraio 1948 n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948.ù

Rilevava la Corte che quanto affermato dal primo decidente è in linea con quanto oramai da lungo tempo è venuto affermandosi nella giurisprudenza di merito.

Si è infatti affermato dal Tribunale di Milano (Sez. XI 21/62010) che “l’inclusione nella nozione di ‘stampa’ dei nuovi mezzi di espressione del libero pensiero (quali ‘newsletter’, ‘blog’, ‘newgroup’, ‘mailing list’, ‘chat’, messaggi istantanei ecc.) non può avvenire prescindendo dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi. E poiché la stampa è sottoposta a regole e obblighi (indicazioni obbligatorie, direttore responsabile e registrazione) e tali requisiti, in quanto finalizzati a identificare preventivamente i responsabili e pertanto a tutelare la collettività, sono imprescindibili per ottenere l’applicazione delle garanzie in tema di sequestro, solo in presenza di tali presupposti si possono applicare al prodotto editoriale pubblicato su supporto informatico le stesse garanzie previste per la stampa cartacea, tra cui la non sequestrabilità. In caso contrario, infatti, si determinerebbe un’irragionevole disparità di trattamento tra chi pubblichi un articolo su supporto cartaceo e l’articolo pubblicato ‘on-line’” (si aggiunge: i cui risultati ed effetti possono essere assimilabili).

E questo proprio perché dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 1 L. n. 62/2001 emerge all’evidenza l’equiparazione dei prodotti su supporto informatico destinati alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico a quelli cartacei e quindi la ricomprensione dei primi, in quanto anch’essi prodotti editoriali, nella nozione di stampa (così Tribunale Padova, 1/10/2009 Lazzaro c. Soc. Gruppo ed. L’Espresso).

Ed ancora (Tribunale Milano 16/5/ 2002, ma nello stesso senso anche Tribunale Salerno 16/3/2001) si è affermato che “Alla luce della complessiva normativa in tema di pubblicazioni diffuse non si può procedere al sequestro delle edizioni dei giornali, di pubblicazioni o stampati – contemplati nell’editto della stampa 26 marzo 1948 n. 695 – se non in virtù di una sentenza irrevocabile”.

Correttamente poi si è delineata dal primo decidente la differente situazione prevista dal D.L.vo n. 70/2003 che costituisce ulteriore chiarimento e specificazione dei limiti di applicazione della legge n. 62/2001 con riferimento ai soggetti cui sono riconducibili una o più testate giornalistiche con diffusione periodica pubblica di cui è da ricollegarsi la produzione di ricavi economici ed i cui responsabili mostrano di voler accedere alle provvidenze ed agevolazioni di cui alla legge in ultimo citata.

Assolutamente da escludersi è l’ipotizzabilità di un errore di fatto in cui sarebbe incorso il Ruta, proprio perché si tratta di un soggetto che ben doveva conoscere i limiti e le norme che regolano quel tipo di attività giornalistica che andava a svolgere collaborato fra l’altro da soggetti che svolgono la professione giornalistica.

In definitiva, non può che trovare conferma la sentenza appellata, con la condanna dell’imputato al pagamento delle spese ulteriori del procedimento.

Il concomitante impegno richiesto dalla stesura della motivazione di altre sentenze, in rapporto al carico di lavoro che grava sulla Sezione, impone la proroga sino a sessanta giorni del deposito della sentenza.

P.Q.M.

Visto l’art. 605 c.c.p., conferma la sentenza del Tribunale di Modica dell’8 maggio 2008, appellata dall’imputato Ruta Carlo che condanna al pagamento delle spese ulteriori del procedimento.

Fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Catania 2 maggio 2011

Il Consigliere estens.
(firma illeggibile)
                                                                                                                            Il Presidente
(Dott. Ignazio Augusto SANTANGELO)


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