Antigone, attraverso un documento inviato alcuni giorni fa al Parlamento, esprime profonda preoccupazione e netta contrarietà rispetto a numerose disposizioni contenute nell’Atto del Governo n. 418, riferito all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia e di responsabilità penale e civile.
Lo schema di decreto legislativo, che mira ad adeguare la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) per l’utilizzo dell’IA da parte delle forze di polizia, introduce pericolose “zone di tolleranza” e deroghe per l’impiego di sistemi ad alto rischio. Antigone, nel proprio documento, richiama il Governo al rispetto del principio di cautela e della Carta Etica Europea sull’uso dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari del 2018 (CEPEJ): l’IA deve restare uno strumento al servizio dell’interesse generale, confinato entro i rigidi limiti dei diritti fondamentali.
Attraverso un’analisi dettagliata del testo legislativo, Antigone denuncia le seguenti criticità e chiede emendamenti urgenti:
- Identificazione biometrica in tempo reale (Art. 8): Il decreto ammette l’uso del riconoscimento biometrico remoto per la prevenzione di minacce e la ricerca di persone, consentendone l’impiego per un periodo fino a 15 giorni, prorogabili. Secondo Antigone, un tempo così dilatato rompe il principio di legalità e proporzionalità, cristallizzando un modello inaccettabile di “flagranza differita”. Allarma, inoltre, la procedura d’urgenza (commi 6 e 7) che permette l’attivazione del sistema con una semplice comunicazione, anche orale, al Pubblico Ministero: Antigone chiede che la convalida sia sempre e rigorosamente affidata a un Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) e che l’uso di queste tecnologie sia assolutamente vietato durante manifestazioni di piazza e scioperi per tutelare la libertà di espressione.
- Riconoscimento facciale a posteriori (Art. 10): L’associazione contesta duramente la raccolta biometrica preventiva di persone non sospettate durante eventi o in specifici luoghi. L’abbinamento tra volto, identità e posto occupato viola la privacy, la libertà di riunione e la presunzione di innocenza. Il limite di conservazione dei dati di 7 giorni non elimina l’ingerenza di questa enorme banca dati. Si richiede una limitazione a un catalogo tassativo di reati, l’autorizzazione preventiva del GIP (attualmente non esplicitata nella norma come per l’Art. 8) e la cancellazione immediata delle mancate corrispondenze.
- Illusione della supervisione umana (Art. 3): Il comma 4 prevede una “revisione umana qualificata” dei risultati automatizzati prima del loro impiego, affidata a personale individuato dalle procedure interne della polizia. Questa misura è del tutto insufficiente: la natura opaca dei moderni sistemi di IA non permette agli operatori di polizia di contestare facilmente le scelte algoritmiche. La revisione deve includere un nucleo di esperti indipendenti, accademici e rappresentanti delle associazioni per i diritti umani.
- Privatizzazione della sicurezza (Art. 4): L’apertura a collaborazioni nei progetti di sperimentazione e ricerca con “soggetti privati” e “società in house” è inaccettabile. La sicurezza e i diritti non sono privatizzabili; le esperienze internazionali (come i casi legati al gruppo Palantir) dimostrano l’altissimo rischio di queste derive.
- Buchi normativi nella sperimentazione (Art. 5): Gli “spazi di sperimentazione normativa” previsti dal decreto non presentano un limite temporale ben definito. La norma, inoltre, non proibisce esplicitamente ai fornitori privati di hardware e software di riutilizzare i dati operativi di polizia e delle categorie protette per scopi terzi.
- Responsabilità penali e sviste nel testo (Art. 12 e 13): Il nuovo reato per omessa adozione di misure di sicurezza (Art. 437-bis c.p.) deve definire con chiarezza le condotte tipiche di tutti gli attori coinvolti, dai programmatori fino ai vertici della polizia, per evitare la ricerca di “capri espiatori” ai livelli inferiori. Sull’introduzione dell’Art. 359-ter c.p.p., va rafforzato il ruolo giurisdizionale della magistratura. Antigone segnala peraltro un grave errore formale nel testo del Governo: gli articoli 8 e 9 citano il nuovo Art. 359-ter c.p.p. come introdotto dall’Articolo 14, mentre in realtà la sua introduzione è normata dall’Articolo 13.
- Falle transitorie sui sistemi già in uso (Art. 21): Il decreto concede un intero anno di tolleranza affinché i sistemi di IA già in uso o in sperimentazione si adeguino ai principi del Capo II (Artt. 3-6), ma omette ambiguamente di citare l’adeguamento al Capo III (che contiene le più rigide garanzie biometriche degli Artt. 7-10). Antigone pretende l’immediata applicazione delle garanzie biometriche a tutti i sistemi già esistenti, subordinandone la prosecuzione a nuove autorizzazioni e valutazioni di impatto.
“Al netto di queste criticità, assume preoccupazione anche il fatto che molte parti vengano demandate a successive normative secondarie del governo”, dichiara Patrizio Gonnella, presidente di Antigone. “Serve una preminenza del dibattito Parlamentare. Non è accettabile tollerare l’uso di sorveglianza biometrica di massa che colpisce sproporzionatamente le minoranze e il dissenso. I richiami normativi del nostro Paese devono esprimere uno standard di tutela dei diritti ben più elevato del minimo sindacale europeo. Per questo – conclude il presidente di Antigone – chiediamo che questa proposta sia ritirata per mancanza di garanzie”.
