Ergastolo ostativo, intervista al procuratore Fausto Cardella

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“La decisione che ha preso la Corte Europea è una decisione rispettabilissima e, certamente, umanamente e giuridicamente, apprezzabilissima, tuttavia devo dire che a mio sommesso parere è una decisione che va vista per quello che è, cioè un’indicazione ideale, cogente nel nostro sistema entro i limiti che sappiamo, ma non tiene conto delle specificità del Paese nel quale va ad incidere”,  a parlare è il Procuratore Generale della Repubblica di Perugia Fausto Cardella in merito alla decisione della Corte di Strasburgo sull’ergastolo ostativo.

Dopo la sentenza del 13 giugno 2019 a favore di Marcello Viola – appartenente all’omonima famiglia di ‘ndrangheta, capoclan nella seconda faida di Taurianova che sta scontando quattro ergastoli ed è detenuto presso il carcere di Sulmona – l’Italia aveva presentato ricorso alla Corte che a sua volta lo aveva definitivamente respinto il 7 ottobre scorso ritenendo il trattamento riservato al Viola in netta violazione dell’articolo 3 della Convenzione, ovvero quello che nel diritto all’integrità della persona garantisce che nessuno possa essere sottoposto a tortura, a pene o trattamenti inumani o degradanti. Nonostante la nostra Costituzione all’articolo 27 stabilisca la rieducazione della pena e quindi riconosca al detenuto la possibilità di redimersi, i giudici della CEDU con sei voti favorevoli su sette hanno ripreso duramente l’Italia. “Io credo che questa decisione che è astrattamente condivisibile, in linea con la tutela dei diritti umani, non sia perfettamente aderente alle esigenze del nostro Stato…” riprende Cardella, da ventotto anni sotto regime di scorta.

Anche la Corte Costituzionale si era espressa sul caso specifico ma ciò non aveva impedito all’ex boss dei Santapaola, Sebastiano Cannizzaro, di appellarvisi per gli stessi motivi.

“Occorre spiegare che cos’è questo ergastolo ostativo: l’ergastolo è la condanna a vita, non esiste nel nostro ordinamento un ergastolo che sia realmente tale, cioè è una tendenza, è una pena che viene irrogata a vita però consente di abbreviarla dopo un certo numero di anni, un minimo di anni oltre i 26, si può uscire dal carcere purché ci siano determinate condizioni che sono quelle di aver tenuto una condotta, di aver interrotto i rapporti con la criminalità organizzata e così via” spiega il procuratore, “Per quanto riguarda i detenuti condannati all’ergastolo ostativo, l’ergastolo è una pena che viene irrogata per gli omicidi, per i fatti più gravi, per le stragi, non soltanto per l’associazione mafiosa. In questo caso, ecco perché si chiama ‘ostativo’, c’era una limitazione che impediva al detenuto di chiedere di accedere ai benefici che avrebbero portato a una interruzione dell’ergastolo, cioè a una liberazione anticipata, se non avesse collaborato con la giustizia. Quindi anche in questo caso l’ergastolo non era definitivo e insuperabile: la legge pone una condizione che è quella che il detenuto deve collaborare con la giustizia”.

La Consulta il 4 dicembre ha depositato la sentenza n. 253/2019 in cui dichiara l’illegittimità costituzionale parziale dell’articolo 4-bis comma 1 dell’ordinamento penitenziario, proprio quello oggetto dei detenuti per reati di associazione mafiosa, ‘nella parte in cui non prevede che possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti’. Quindi sarà il giudice a valutare caso per caso.

“Ancora oggi si potranno negare al detenuto condannato all’ergastolo, per fatti di stragi e reati di stampo mafioso, i benefici, se il giudice riterrà che il suo percorso riabilitativo, la sua interruzione dei rapporti con il mondo criminale non sia definitiva o non sia reale, diversamente lo può dare. Quindi sostanzialmente” chiarisce Cardella, “non è che tutti i detenuti potranno beneficiare ma ci sarà la necessità di un controllo del giudice”. Cosa cambia rispetto a prima? “Che prima c’era un divieto di legge che poteva essere superato solo con la dimostrazione della collaborazione, cioè pentitismo, oggi invece anche se non c’è la collaborazione sarà sempre il giudice che potrà, con altri elementi, ritenere che il percorso di rottura con l’organizzazione criminale di provenienza, sia definitivo”. La sostanza è devastante. “È cambiata una indicazione, è un messaggio che è stato lanciato alla criminalità organizzata dicendo ora teoricamente potete”.

È come se ci fosse una percezione diversa dello stesso problema cioè quello di contrastare la criminalità organizzata. Da una parte l’Italia e quindi l’ordinamento penitenziario ha da tempo capito che la mafia non è come la criminalità comune, mentre invece in Europa, nonostante la strage di Duisburg o i narcotrafficanti che dall’Olanda partono verso la Colombia, non si è arrivati ancora a questi livelli. “Loro non se ne sono ancora resi conto perché ovviamente non è una situazione che si può percepire, occorre il tempo” sottolinea Cardella, “Noi abbiamo un’esperienza in questo campo, certamente non invidiabile, ma ce l’abbiamo, però sostengo che forse il nostro Stato dovrebbe spiegare meglio agli organismi internazionali, con più convinzione, qual è la nostra situazione e i rischi che loro corrono”.

È come se per la Corte stessimo violando il diritto, quando invece dal punto di vista normativo dello Stato adottare questo comportamento è una necessità. “Una delle finalità del carcere è quella di interrompere i rapporti, il legame tra il crimine e tutto questo fa parte di quel percorso rieducativo cui la pena deve tendere. Se tu non elimini l’occasione di contagio, non ci sarà mai la possibilità di una guarigione. Quindi se il carcere, la pena deve tendere alla rieducazione, non è soltanto esporre i detenuti a interessantissimi sermoni e prediche, la prima cosa è interrompere il loro rapporto, il loro legame con l’organizzazione criminale. Il 41-bis serve a questo, non ci sono vessazioni, torture, o cose di questo genere”.  La mancanza di norme che contrastino le mafie nell’ordinamento europeo può forse spiegare il motivo di questa miopia verso una giustizia che da La Torre in poi riteniamo debba essere preventiva e non più postuma. L’esigenza a cui l’Italia risponde, nella comprensione di un fenomeno che è qui endemico, non è volta a giustificare la repressione o la pietà ma determina di escludere la pericolosità sociale del detenuto. “Credo nell’Europa come unica possibilità di nostra salvezza” riflette lui, “Tutto questo clima che io non so che cosa sia, da che cosa dipenda il nostro carattere italiano, non è rappresentato adeguatamente alla CEDU e agli organismi internazionali. Se lei parla con la famosa casalinga di Voghera, che oramai non esiste più, istintivamente pensa al 41-bis come a un luogo di tortura, salvo poi sul momento se dovesse succedere qualcosa chiederne subito la testa. Oscilliamo tra una repressione teorica, verbale, truculenta e poi un senso di buonismo, di comprensione, di cose di cui alla fine non sappiamo molto”. Nel 1992 gli viene offerta la possibilità di lavorare insieme a Ilda Boccassini sulle stragi di Capaci e via d’Amelio. Accetta, ma non appena scende dall’aereo a Catania ad aspettarlo trova un carabiniere: l’assegnazione della tutela che negli anni ne allenterà o restringerà il livello. Si sente parlare di scorte, non di soluzioni. ”Considero una sconfitta vivente dello Stato il fatto che ci debbano essere magistrati, persone sotto scorta perché vuol dire che la situazione è tale che, adesso sicuramente in mezzo ci sarà qualcuno che usa la scorta come servizio taxi, però il dato di fatto che in Italia abbiamo 28 magistrati uccisi, quindi, è sicuramente un segno di debolezza e di inefficienza dello Stato. Negli altri paesi non c’è perché se tu uccidi un poliziotto, un carabiniere, la reazione dello Stato è talmente forte che alla fine non è appagante, è proprio il fatto che dietro di loro c’è uno Stato disponibile a reprimere. Da noi questa sensazione, anche qui la reazione dello Stato c’è però per sconfiggere la cosca di Totò Riina ci son voluti 25 anni” commenta concludendo con un’amarezza di fondo giustificata, “vede come passa un messaggio diverso: che il 41-bis è una vessazione, che forse non è utile, che forse non è necessario”.


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