Diffamazione, conflitto di interessi e legislazione radiotelevisiva. Peccati mortali

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Il testo sulla diffamazione è di nuovo in discussione nelle Aule parlamentari, in terza lettura: approvato dalla Camera dei deputati nell’ottobre del 2013, un anno dopo dal Senato, ora in corso di audizioni presso la Commissione giustizia ancora di Montecitorio. Articolo 21 ha espresso fin dall’inizio e via via nel corso dell’esame grandi dubbi e cospicue perplessità. Purtroppo, né risolte né fugate dall’articolato ora in discussione. In sintesi. La rettifica, immaginata obbligatoriamente senza replica, rischia di passare da un dialogo chiarificatorio a un sotto-genere letterario, dando luogo alla figura del “rettificatore di professione”. E’ esagerato? Provare per credere. I media non sono mere bacheche cartacee o elettroniche. Inoltre, rimane altissimo il tetto della pena pecuniaria, sostitutiva sì del carcere previsto dall’obsoleta normativa in vigore, ma improponibile per l’attuale categoria professionale, ormai largamente costituita dal lavoro precario o “a cottimo”. Le analisi dotte e precise che spesso si leggono sullo schiavismo intellettuale prepotentemente entrato in scena devono portare ad un complessivo ripensamento. Le entità economiche sono pensate da chi forse pensa ancora a un mestiere ricco e di ricchi. 50.000 euro, come scritto nella norma, sono un carcere “novellato” in altra forma. E questo ci porta al nocciolo duro del risarcimento in sede civile, quello ben più oneroso richiesto da querelanti spesso temerari. La querela si è in tantissimi casi trasformata in censura preventiva, intimidazione, pressione indebita. E la lunghezza del processo italiano rischia di tenere sotto il giogo di un procedimento interminabile (e comunque costoso, anche in caso di vittoria) chi scrive su argomenti insidiosi e delicati.

La diffamazione è brutta e cattiva e non va banalizzata, ma le querele in molte circostanze hanno altre finalità. La rigorosa sanzione degli atti temerari è un punto chiave, richiesto anche dagli Stati generali antimafia. Ancora. Che senso ha manipolare la rete, giustamente affrontata –invece- in modo specifico dall’intensa attività della Commissione di studio –presieduta da Stefano Rodotà- varata dalla Camera dei deputati, con apposita consultazione digitale fino alla fine del prossimo febbraio? Internet non è la Città del sole, ma richiede un approccio assai diverso delle culture giuridiche. Mentre così la rettifica è omologata alla tradizione analogica, tanto che persino il foro competente diviene quello dell’utente, che potrebbe stare in Alaska. Insomma, si concordi un altro testo con il Senato, per varare una legge davvero utile e in tempo utile, come chiedono Federazione della Stampa, Ordine dei giornalisti, Libera, Articolo 21, Ossigeno informazione. E non solo. Così com’è la proposta, certo positiva sul punto chiave dell’abolizione della detenzione, è un esempio dell’eterogenesi dei fini: con lo scopo libertario, si finisce in un contenitore autoritario. Fu così pure nella passata legislatura, dove finì con le baruffe “chiozzotte”.

Ma perché non recepire le variegate indicazioni della Corte di giustizia europea, depenalizzando la materia e lasciandola – com’è in vari paesi- al contesto amministrativo? Basterebbe una norma di un articolo, in fondo una scelta doverosa per un paese democratico, per risalire di qualche gradino la classifica di “Freedom House” sulla libertà di informazione, dove l’Italia naviga in bassissima classifica. Conflitto di interessi, legislazione radiotelevisiva e diffamazione sono considerati i peccati mortali.


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