Capotreno, sei bassa: ti licenzio

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Vittoria in Tribunale. Sentenza storica: stabilisce la disapplicazione del decreto ministeriale 88/99 perché discriminante per una lavoratrice.

Di Marilù Mastrogiovanni

 

Una sentenza storica. Per la prima volta nero su bianco una sentenza stabilisce la disapplicazione del decreto ministeriale 88/99 perché discriminante per una lavoratrice.

La sentenza, del 25 febbraio scorso, ha trovato applicazione solo nei primi giorni di novembre: la lavoratrice ha dovuto aspettare otto mesi per essere reintegrata sul suo posto di lavoro. Potrà lavorare, dunque, e continuare a fare la capotreno, perché vincitrice di concorso pubblico, e potrà farlo anche se la sua statura è inferiore ad un metro e 60, tetto questo stabilito proprio dal dm 88/99.

I fatti.

D’A. M. R., pur essendo risultata vincitrice in una prova selettiva per la copertura di un posto di Capotreno presso le Ferrovie Appulo Lucane (precedentemente svolgeva la funzione di operatrice di manovra), a soli quattro giorni dalla conclusione del periodo di prova, ha ricevuto dalle FAL una comunicazione con la revoca del provvedimento di nomina a Capo Treno con decorrenza immediata esonerandola dalla funzione per deficit di statura inferiore ai parametri previsti dal D.M. 88/99 (160 cm).

La Consigliera di Parità della Regione Puglia nel luglio del 2012 ha preso in carico il caso, affidato all’avvocata Roberta De Siati, avvocata esperta in diritto antidiscriminatorio di genere ed iscritta nell’elenco dell’Ufficio della Consigliera regionale.
La vicenda si è rivelata piuttosto complessa perché la capotreno, prima di affidarsi alla Consigliera, aveva già presentato due ricorsi, entrambi respinti: dapprima un ricorso gerarchico e successivamente un ricorso cautelare d’urgenza al Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari ex art. 700 c.p.c che, però, non ‘aggredivano’ la discriminazione di genere, palese nella vicenda: dalla entrata in vigore del DM 88 del 1999, infatti, si è assistito a una modificazione sostanziale della giurisprudenza, delle leggi e anche della Costituzione con riguardo alle questioni di genere, modificazioni che hanno reso tale DM in stridente contrasto con la nuova realtà lavorativa e giurisprudenziale.

Tenuto conto che appariva necessario, alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, istruire compiutamente il giudizio allegando, possibilmente, una chiara e inoppugnabile consulenza tecnica di parte è stato affidato l’incarico dalla Consigliera di Parità all’Ing. Francesco Longobardi esperto in materia di trasporti.
La perizia stilata dall’ingegnere incaricato, si risolveva del tutto positivamente a favore della lavoratrice.
Depositato il ricorso, con la relazione del perito e altri documenti utili, a ottobre 2012, l’udienza per la comparizione delle parti è stata fissata per il Gennaio 2013.

All’udienza di discussione del successivo 25 febbraio il Giudice ha emesso la sentenza di accoglimento del ricorso nella parte più importante a tutela dei diritti di parità e non discriminazione della lavoratrice, ordinando perciò alle ferrovie il reintegro della lavoratrice nel profilo di Capo Treno con disapplicazione del D.M. 88/99 relativamente alla lavoratrice.
La perizia di parte è stata pienamente accolta dal giudice che non ha ritenuto di produrre una perizia d’Ufficio.

Ancor prima che la sentenza fosse notificata al datore di lavoro, le Ferrovie hanno ritenuto di proporre appello con richiesta di sospensiva dell’esecutorietà della sentenza di primo grado.
Tuttavia, anche l’istanza di sospensiva è stata rigettata e, quindi, la sentenza di primo grado è divenuta esecutiva a tutti gli effetti. Finalmente da appena due giorni M. R. D’A. ha ripreso a lavorare come Capo Treno nel servizio trasporto ferrovia UTC Bari Scalo.
Per la Consigliera regionale di parità Serenella Molendini si tratta della vittoria “di una grande battaglia per l’affermazione del principio di non discriminazione”.

“È, dunque, arrivato il momento -dice Molendini – che il Legislatore modifichi il contenuto del DM 88/99 rendendolo attuale e coerente con le norme successive per evitare che, come in questo caso, si continui ad adire i tribunali per l’affermazione di principi di non discriminazione di genere ormai consolidati in ambito nazionale e sovranazionale”.

Un plauso è venuto anche dall’assessora al Welfare e Pari Opportunità Elena Gentile “per il lavoro svolto con passione e competenza dalla Consigliera Regionale di Parità, vero presidio in Regione per il contrasto e la prevenzione delle discriminazioni delle donne di Puglia”.

E’ arrivato davvero il tempo di superare le discriminazioni di genere, nella sostanza. Che spesso passa da una discriminazione nella ‘forma’, subdolamente banale. Come l’altezza.
Ma la Consigliera di parità nazionale, di nomina ministeriale, si attiverà mai perché il DM88/99 sia dichiarato anticostituzionale in tutto il Paese?


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