Diffamazione. Bruti Liberati, l’Europa e il carcere

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Perché il procuratore di Milano dice che in alcuni casi è legittimo mandare in carcere i giornalisti

Il richiamo del Procuratore Capo di Milano, Edmondo Bruti Liberati che, per i processi di diffamazione a mezzo stampa, ha invitato i pubblici ministeri della sua Procura ad attenersi agli orientamenti della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ha una importanza di assoluto rilievo nel panorama giurisprudenziale nazionale.

Questo richiamo aiuta a superare una situazione in cui troppo frequentemente i giornalisti italiani subiscono pene detentive, ma non sopperisce alle storture di una legislazione che continua a prevedere la pena del carcere non solo nei casi in cui, come ricordano il procuratore di Milano e la Corte di Strasburgo, i giornalisti incorrono nella diffamazione incitando alla violenza o all’odio razziale e dunque, anche a giudizio della Corte Europea, meritano di finire in galera.

Da qualche anno i tribunali italiani e la Corte di Cassazione, in materia di diffamazione a mezzo stampa, riconoscono ampiamente il ruolo della libera informazione e applicano diffusamente la discriminante del diritto di cronaca anche di fronte a notizie che risultano precise solo negli aspetti essenziali. Lo fanno seguendo l’orientamento della Corte Europea la quale, in più pronunce di merito, ha espressamente detto: il diritto ad una libera informazione deve prevalere anche sul diritto alla reputazione personale, perché la libera stampa in un paese democratico ha il ruolo del cane da guardia rispetto agli abusi del potere.

Purtroppo, si deve amaramente constatare, questo orientamento non è seguito sempre dai nostri tribunali. Perciò in Italia non è raro imbattersi, come è accaduto in questi giorni, in provvedimenti restrittivi della libertà personale nei confronti di giornalisti condannati in sede penale per diffamazione a mezzo stampa. Ciò è possibile perché per diffamazione il nostro codice penale prevede tuttora la pena detentiva.

La legge è rimasta immutata nonostante numerose volte la Corte Europea abbia condannato le decisioni della magistratura italiana di infliggere la reclusione per punire giornalisti responsabili di questo reato e, in particolare, direttori di giornale responsabili di omesso controllo sulla pubblicazione dell’articolo ai sensi dell’art. 57 c.p. Questo orientamento della Corte di Strasburgo è stato confermato dalla recente sentenza con cui ha accolto il ricorso di Maurizio Belpietro.

La Corte Europea, di fatto, considera sproporzionata la pena della reclusione in caso di diffamazione compiuta con il mezzo dello stampa: la reclusione, a detta dei giudici europei, è una pena incompatibile con il diritto alla libertà di stampa. In definitiva, secondo i giudici europei, se la diffamazione è perpetrata esercitando un diritto fondamentale, quale è il diritto di cronaca, punire la diffamazione con una pena detentiva è incompatibile con la Convenzione Europea per i diritti dell’uomo e dei diritti fondamentali.

La portata di tale pronuncia della Corte Europea è enorme: fa apparire incompatibile con i principi europei la reclusione prevista dal nostro codice penale in tema di diffamazione.

Nel riaffermarlo, i giudici europei hanno però ricordano che l’incompatibilità della incarcerazione dei giornalisti condannati per diffamazione non può intendersi assoluta, poiché in casi estremi tale pena è proporzionata: i casi in cui il diritto di cronaca e di critica sconfinano nell’incitamento all’odio razziale o alla violenza.

Non dovrebbe nemmeno discutersi se sia lecito invocare il diritto alla libertà di stampa per incitare all’odio razziale o alla violenza. Non lo è in assoluto. La CEDU esclude dal novero del diritto di cronaca e di critica perfino le condotte che potrebbero palesare inesattezze o incompletezze della notizia, e se pure ritiene sproporzionata la pena della reclusione per diffamazione, lo fa in ossequio al principio secondo cui deve essere privilegiata e garantita la funzione della libera stampa e dunque l’importanza di una pubblica opinione informata. Quindi esula da tale ruolo la condotta di un giornalista che incita alla violenza ovvero all’odio razziale, dato che ciò non avrebbe nulla a che vedere con la libertà di stampa che, a mio avviso, non può essere confusa con altre cose né utilizzata per celare pulsioni che certo non mirano a scopi di informazione.

Pertanto, a mio modo di vedere, è necessario distinguere, fra le condanne comminate ai giornalisti, con la pena della reclusione, quelle afferenti condotte proprie della diffamazione, per le quali i giudici europei escludono la carcerazione, da quelle scaturite da condotte che nulla hanno a che fare con l’esercizio del diritto di cronaca né con quello di critica, ma sono vere e proprie calunnie o peggio veri e propri incitamenti all’odio ed alla violenza.

L’indirizzo adottato dalla Procura di Milano è dunque importantissimo, ma anche esso deve fare i conti con una legislazione, la nostra, che prevede la carcerazione per il reato di diffamazione , come si è visto nei giorni con l’arresto caso del cronista calabrese Francesco Cangemi. Questa stortura richiede una profonda correzione.

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OSSIGENO


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