Nel “DL Fare” le modifiche peggiorative per la sicurezza sul lavoro che erano presenti nel Ddl semplificazioni

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Sul Supplemento Ordinario n 50/L della Gazzetta Ufficiale n 144 del 21 Giugno 2013 è stato pubblicato il Decreto Legge n 69/2013, detto DL Fare:

http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2013/06/decreto_fare.pdf

Dopo averlo esaminato attentamente posso confermare quello che avevo detto qualche giorno fa, cioè che la quasi totalità delle modifiche peggiorative per la sicurezza sul lavoro che erano presenti nel Ddl semplificazioni (approvato dal CdM il 19 Giugno 2013), sono state spostate nel DL Fare, che essendo stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale è adesso in vigore, in pratica queste modifiche sono “uscite dalla porta per rientrare dalla finestra” Tali modifiche sono presenti agli articoli 32 (Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro) e 35 (Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata) del DL 69/2013.

L’unica modifica peggiorativa che è sparita è quella della consultazione del Rls (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) per “via telematica”. Chissà, forse si aspetta l’approvazione del Decreto Legge Lavoro nel CdM del 26 Giugno per riproporla. In questo DL 69/2013, c’è l’eliminazione dell’obbligo del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze) da parte del lavoratore committente per le attività in appalto nel “caso di settori di attività a basso rischio infortunistico”. Questi settori “a basso rischio”, verrà scelti con un decreto da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del DL 69/2013. Inoltre, al posto di un documento di valutazione dei rischi, ci sarà un preposto (quindi anche un operaio), che dovrà intervenire per impedire i rischi da interferenze.

Basterà un preposto a tamponare eventuali errori di progettazione delle sequenze lavorative? Io credo proprio di no! Mica è finita qui, per le attività appaltate “la cui durata non sia superiore ai dieci uomini-giorno” non verrà più redatto il DUVRI. Per i “settori a basso rischio infortunistico”, i datori di lavoro possono attestare di avere effettuato Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) con l’autocertificazione. In pratica ritorna quella norma tanto contestata dalla Commissione Europea, che aveva aperto pure una procedura d’infrazione in merito (a regola non ci deve essere bastata).

Per i lavoratori che non superano le 50 giornate lavorative nell’arco dell’anno solare è prevista la riduzione degli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria. In pratica, se un lavoratore che esegue lavorazioni di breve durata ha già svolto preso un altro datore di lavoro (nel corso dell’anno) formazione e sorveglianza sanitaria, sarà esonerato da rifarla nuovamente. Quello che forse il Governo non capisce o forse non vuole capire è che non tutti i settori lavorativi hanno gli stessi rischi lavorativi. Vi sono dei settori lavorativi molto rischiosi (ad esempio edilizia). Ad esempio, un lavoratore che ha lavorato in un settore in cui l’unico fattore di rischio è l’uso di videoterminali, sarà formato e visitato in funzione di tale rischio, ma se andasse a lavorare nell’edilizia, ad esempio a fare l’operaio in un cantiere edile, con che criterio si può prendere come buona la formazione e sorveglianza sanitaria fatta prima?

Questo porterà un sacco di lavoratori precari a lavorare senza aver fatto un minimo di formazione e sorveglianza sanitaria per i rischi che stanno affrontando, con evidente scaricabarile delle aziende, cui nessuna si vorrà assumere l’onere della formazione e sorveglianza sanitaria : “ma io pensavo che la formazione e la sorveglianza sanitaria l’avesse fatta il tuo datore di lavoro precedente” L’articolo 54 del TU 1124/65 viene abrogato. In pratica i datori di lavoro non saranno più obbligati a denunciare alla autorità di pubblica sicurezza, le morti sul lavoro e gli infortuni sul lavoro superiori a 3 giorni lavorativi. Togliendo in pratica alle autorità preposte ( ad esempio alle Asl) ogni informazione e controllo su eventi infortunistici (anche mortali) che hanno invece evidente rilevanza penale. L’Asl per essere informata dovrà accedere ai database dell’Inail, dove avrà acceso ai dati per gli infortuni mortali e per gli infortuni superiori a 30 giorni. E per quelli sotto 30 giorni che sono la maggioranza??? Inoltre viene modificato anche l’articolo 56 del TU 1124/65. In pratica le indagini sulle responsabilità dei datori di lavoro per gli infortuni si faranno solo se ci sono i soldi per farle : “agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

*Operaio metalmeccanico e Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza-Firenze
bazzoni_m@tin.it


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