E’ reato svelare l’omosessualità altrui

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Va condannato per diffamazione chi pubblica su un giornale una storia gay, senza l’ok della persona interessata. L’omosessualità è infatti «una situazione di fatto riconducibile alle scelte di vita privata» di una persona e, quindi, «non ha alcun rilievo sociale», per cui non vale invocare l’esimente del diritto di cronaca. Così la Cassazione ha annullato con rinvio una sentenza con cui il gup di Ancona aveva prosciolto «perché il fatto non sussiste» il direttore di un periodico locale dall’accusa di omesso controllo in relazione a un articolo in cui si raccontava, seppur mantenendone l’anonimato, di un uomo che si era visto addebitare la separazione perché aveva una relazione omosex.

La Suprema Corte (quinta sezione penale, sentenza n.30369) ha accolto il ricorso della parte civile, che ribadiva come la sua reputazione fosse stata lesa dall’articolo in questione: anche se il suo nome non era stato pubblicato, la sua persona era comunque identificabile nel protagonista del fatto. «Ai fini dell’individuabilita’ dell’offeso – si legge nella sentenza depositata oggi – non occorre che l’offensore ne indichi espressamente il nome, ma è sufficiente che l’offeso possa venire individuato per esclusione in via deduttiva, tra una categoria di persone, a nulla rilevando che in concreto l’offeso venga individuato da un ristretto numero di persone». L’articolo, osservano gli “ermellini”, «potrebbe aver violato, ad un tempo, la privacy della persona offesa e, attraverso tale violazione, la reputazione della stessa». Per questo il giudice del tribunale di Ancona dovrà riesaminare il caso.

da “la Stampa”


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