La legge elettorale Berlusconi–Renzi e le sue varie illegittimità

0 0

Si può dire che la legge elettorale Berlusconi- Renzi non comporti “un’alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica sulla quale si fonda l’intera architettura dell’ordinamento costituzionale” e non comprometta la “funzione rappresentativa dell’Assemblea”? Per la Corte costituzionale – sent. n.1 /2014- è consentito agevolare la formazione di una adeguata maggioranza parlamentare per garantire la stabilità del governo, non però col sacrificio o la compressione della rappresentanza: i due interessi si possono bilanciare solo in misura ragionevole per non violare il principio di eguaglianza del voto.

Di ragionevole nella nuova legge vi è ben poco e i vizi di incostituzionalità sono molteplici:
a) con il premio, la sovra-rappresentazione del partito che ottiene il 37% resta eccessiva , distorce la volontà del popolo e non rispetta l’eguaglianza del voto (i voti dati a quel partito valgono, in seggi, circa il doppio dei voti dati ad altri partiti dal 63% di elettori );
c) le soglie di sbarramento sono irragionevoli perché diversificate fra loro senza giustificazione adeguata e sono eccessivamente elevate senza agevolare la ‘governabilità’: mentre un partito minore coalizzato è in grado di condizionare l’azione politica del governo minandone l’efficienza, quale danno all’azione governativa può venire da un partito piccolo che non entra nel governo, non ha richieste che debbano essere esaudite, non ha forza ricattatoria ma è solo una presenza che garantisce il pluralismo, un principio che pervade tutta la nostra Costituzione? Una soglia dell’8% per i non coalizzati è eccessiva e irragionevole: ha il solo fine di alterare ulteriormente la rappresentatività dell’Assemblea parlamentare escludendo la presenza di voci minoritarie nelle istituzioni. Non ci sono qui bilanciamenti da fare;
d) mancano misure apposite “ per promuovere le pari opportunità fra donne e uomini” e rendere così possibile che “Tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possano accedere… alle cariche elettive in condizione di eguaglianza” . La Corte stessa si è più volte pronunziata per l’effettiva parità di chance. L’unica soluzione ragionevole ed efficace sarebbe la doppia candiatura almeno per il capo lista, in modo che l’elettore , eleggendo uno solo dei due, possa scegliere fra la donna e l’uomo;
e) si sanerebbe così, almeno in parte, l’altro evidente vizio rilevato dalla sent.n.1 che ha dichiarato illegittime le norme del porcellum perché “escludono ogni facoltà dell’elettore di incidere sull’elezione dei propri rappresentanti”;
d) facoltà dell’elettore che risulta ulteriormente diminuita dalla scandalosa norma che consente di candidarsi in più collegi.


Iscriviti alla Newsletter di Articolo21