Il diritto di asilo nella Costituzione italiana: una formulazione di straordinaria ampiezza

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Se c’è un articolo che sintetizza in maniera emblematica il carattere particolarmente avanzato della nostra Costituzione, questo è rappresentato dall’art. 10, comma 3, quando parla dell’asilo. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”.  Sull’asilo, la nostra Costituzione è senz’altro una delle più garantiste del mondo. Diciamo questo perché, mentre quasi tutti gli Stati, con le loro Costituzioni, si richiamano al diritto internazionale che tutela soprattutto il rifugiato in omaggio ai contenuti e alla cultura della Convenzione di Ginevra, la nostra Costituzione, nel ‘48, dopo un meditato dibattito è andata molto oltre, perché ha detto che il nostro paese darà asilo, non soltanto a chi è rifugiato, in quanto perseguitato nel proprio paese di origine, ma anche a chi, nel suo Paese, non gode delle libertà democratiche, che noi assicuriamo ai nostri cittadini. Nel pensiero dei costituenti c’erano certamente quegli italiani che durante il fascismo furono costretti ad espatriare alla ricerca di luoghi migliori. Vi sono altre Costituzioni, come ad esempio quella francese che attribuisce il diritto di accogliere alle istituzioni pubbliche. Da noi è diverso, il diritto di asilo è configurato come un diritto fondamentale della persona, che nessuno Stato o nessuna autorità deve riconoscere, ma che viene prima di ogni altra cosa, e che non deve essere riconosciuto o concesso, ma che lo straniero si vede riconosciuto direttamente dalla Costituzione. Tutto questo è bellissimo! La disposizione raffigura una specie di porta, non solo aperta, ma addirittura spalancata verso alcuni stranieri, che si trovino in quelle condizioni. Altrochè porti chiusi! Fino ad un certo periodo nel nostro paese, c’è stato un problema perché il legislatore non aveva approvato la legge di attuazione. Con il tempo, però, tutto è cambiato. E’ stata la giurisprudenza della Suprema corte di Cassazione con una serie innumerevole di decisioni conformi a dare fondamento compiuto a questo diritto. Si sono identificate tutta una serie di disposizioni interne ed internazionali che riconoscono lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria ed anche la protezione umanitaria, come titoli, come fondamenta per avere riconosciuto il diritto ’asilo nel nostro paese. Ha detto testualmente Cass. n.4455 del 2018 “la protezione umanitaria costituisce una delle forme di attuazione dell’asilo costituzionale (art. 10, terzo comma Cost.), secondo il costante orientamento di questa Corte (Cass. 10686 del 2012; 16362 del 2016), unitamente al rifugio politico ed alla protezione sussidiaria, evidenziandosi anche in questa funzione il carattere aperto e non integralmente tipizzabile delle condizioni per il suo riconoscimento, coerentemente con la configurazione ampia del diritto d’asilo contenuto nella norma costituzionale, espressamente riferita a!l’impedimento nell’esercizio delle libertà democratiche, ovvero ad una formula dai contorni non agevolmente definiti e tutt’ora oggetto di ampio dibattito”. Ha detto, in altre parole, la nostra più alta istanza giurisdizionale che il diritto costituzionale di asilo, con la formulazione più ampia del mondo, si appoggia solidamente su una sorta di tavolo a tre gambe: status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione umanitaria. Queste tre gambe rappresentano quelle norme di attuazione costituzionale, che non possono essere assolutamente rimosse. Che cosa è accaduto oggi in Italia? Tutto il contrario di quello che la Costituzione esige. Prima, con il “decreto sicurezza uno”, si è messa la sicurezza davanti ai diritti fondamentali e si è tagliata la gamba della protezione umanitaria. Chissà che succede ad un tavolo a tre gambe, quando se ne taglia una? Poi con il “decreto sicurezza due”, si sono poste incredibili sanzioni a carico di chi salva le persone in mare. E questo suscita sgomento, prima ancora di qualsiasi testo costituzionale, in osservanza di quel diritto naturale che dovrebbe precedere tutto. Infine vengono concentrati nel ministero dell’interno, ancora una volta in nome di una presunta tutela della sicurezza, addirittura il potere di accesso ai nostri porti. Peggio dei peggiori Stati di polizia. La domanda di fondo, che per ora non ha avuto risposta, è questa: come può il legislatore stravolgere, con tale disinvoltura, i principi fondanti della nostra Costituzione? Prima o poi, qualcuno spiegherà che “la Chiesa deve tornare al centro del villaggio”.


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