Irlanda. Assolto un uomo per accusa di stupro. Perché lei indossava un tanga di pizzo…

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#ThisIsNotConsent è lo slogan delle donne che in Irlanda sono scese per le strade per protestare contro la sentenza che a Cork ha assolto un uomo di 27 anni per lo stupro nei confronti di una minorenne di 17 anni. Proteste organizzate a Dublino, Galway, Limerick e Cork, dove le donne hanno coperto le scale del tribunale con le loro mutande ben esposte, contro una sentenza che grida vendetta e in cui il teorico consenso della ragazza si baserebbe sul fatto che lei, quella sera, indossava un tanga di pizzo. “Guardate il modo in cui era vestita”, ha detto in aula Elizabeth O’Connell, l’avvocata che ha difeso l’uomo, la ragazza “indossava un perizoma con la parte anteriore in pizzo: le prove escludono la possibilità che lei sia stata attratta dall’imputato e fosse disponibile a incontrare qualcuno e stare con qualcuno?”.

Una domanda che ha fatto scattare nella testa di giudici poco preparati sulla violenza contro le donne, lo stereotipo degli stereotipi: ovvero che uno stupro possa essere legato a come ti vesti, a come ti poni, e se sei una brava ragazza queste cose non ti capitano. Una violenza la cui responsabilità ricade ancora troppo spesso sulle donne che la subiscono in quanto, per una cultura dello stupro come la nostra, certe donne provocano una reazione maschile e quindi “se la cercano”.

Noeline Blackwell, responsabile di un centro antiviolenza di Dublino, ha commentato questa sentenza dicendo che “invitare la giuria a credere che si fosse vestita così alla ricerca di un rapporto sessuale” non sorprende, in quanto loro stessi accompagnano “spesso le vittime in tribunale e vediamo in continuazione l’utilizzo di stereotipi per screditare le vittime e rafforzare la strategia di difesa”.

Contro questa assoluzione la deputata Ruth Coppinger ha tirato fuori in aula un tanga di pizzo blu, dicendo: “Potrebbe sembrare imbarazzante mostrare un tanga qui ma come pensate che si senta una vittima di stupro o una donna, quando in maniera inappropriata la sua biancheria intima viene mostrata in un tribunale?”. Coppinger ha chiesto “massicce modifiche legislative”, aggiungendo che lo stereotipo del consenso basato su come una donna è vestita o sulla sua biancheria intima, non deve essere più usato in tribunale, perché le donne non si devono assumere la responsabilità di quello che hanno subito.

Su Twitter molte hanno pubblicato le foto delle loro mutande con l’hashtag #ThisIsNotConsent (Questo non è un consenso) e la riprova che gli abiti non sono la causa delle violenze è stata messa in rilievo dalle mostre “What Were You Wearing?” (Cosa stavi indossando?), organizzata per la prima volta in una scuola del Kansas nel 2013, che hanno girato in tutto il mondo, arrivando anche a Milano. Esposizioni che fanno vedere gli abiti che le donne indossavano al momento dello stupro con accanto i cartelli delle storie: “È successo tre volte nella mia vita, con tre persone diverse, e ogni volta avevo addosso t-shirt e jeans”, dice un cartello; “Un prendisole. Mesi dopo mia madre, in piedi davanti al mio armadio, si sarebbe lamentata del fatto che non lo avevo più messo. Avevo sei anni”, c’è scritto su un altro. Magliette, gonne, pantaloni, pigiami di tutte le fogge che poco hanno a che vedere con indumenti sexy, sfatando così il “mito” dell’abito da stupro.

Ma sul come ti eri vestita, c’è una tradizione anche nel nostro Paese. Chi non si ricorda la sentenza dei jeans? Con la sentenza n. 1636  nel 1998 la Cassazione ribaltò una sentenza d’Appello che aveva condannato a due anni e mezzo di carcere l’istruttore di guida di 40 anni che aveva violentato un’allieva di 18 anni che indossava un paio di jeans in quanto, per la Suprema Corte, sarebbe stato “quasi impossibile sfilare anche in parte e senza la sua fattiva collaborazione” quell’indumento, “poiché trattasi di una operazione che è già assai difficoltosa per chi li indossa”. Nelle motivazioni di quella sentenza si leggeva che non vi erano “segni di una colluttazione tra i due o comunque di una vigorosa resistenza della ragazza al suo aggressore”, e che sarebbe anche “illogico affermare che una ragazza possa subire supinamente uno stuproche è una grave violenza alla persona, nel timore di patire altre ipotetiche e non certo più gravi offese alla propria incolumità fisica”.

Una perla piena di pregiudizi che negli anni ha continuato anche nelle nostre aule di tribunale, come quella della minore gravità decisa con la sentenza n. 6329/2006, sempre della Cassazione, riguardo lo stupro di una ragazza di 14 anni violentata dal patrigno di 40, in quanto la ragazza non era più vergine poiché “aveva avuto numerosi rapporti sessuali con uomini di ogni età”,mentre nel 2012 un uomo che ha partecipato a uno stupro di gruppo ha avuto uno sconto di pena in quanto non partecipò alla preparazione della vittima che fu fatta ubriacare ma si “limitò solo allo stupro” (sentenza n. 40565). A Torino un anno fa un uomo è stato assolto perché l’infermiera della Croce rossa che aveva violentato si era limitata a dire “no” senza gridare e sbraitare. “Il fatto non sussiste”, aveva detto il giudice che rilevò nella donna l’assenza di “quella emotività che pur doveva suscitare in lei la violazione della sua persona”. La donna, si leggeva nella sentenza, “non riferisce di sensazioni o condotte molto spesso riscontrabili in racconti di abuso sessuale, sensazioni di sporco, test di gravidanza, dolori in qualche parte del corpo”,una donna oltretutto denunciata poi per calunnia grazie a questa sentenza.


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