Il divieto di tortura è previsto nella Costituzione (art. 13), ma non nel nostro codice penale…

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“E’ punita ogni violenza fisica e morale sulle  persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà”. Il divieto di tortura è previsto nella Costituzione (art. 13), ma non nel nostro codice penale, nonostante l’Italia abbia sottoscritto il relativo protocollo ONU nel 2003 e ratificato con ben dieci anni di ritardo. La mancanza del reato contro la tortura non è solo una lacuna normativa: è il segno di un ritardo civile. Lo si vede nei troppi episodi di violenza I(intenzionale) di elementi “furiosi” delle forze dell’ordine, che provocano omicidi giudicati colposi (non intenzionali).

Come cittadini non possiamo più tollerare questa situazione in silenzio, se non vogliamo diventarne complici.
Lo scandaloso “applauso” del Sindacato Autonomo di Polizia (SAP)  è stato solo l’ultimo degli affronti alla Costituzione, da parte di elementi deviati che dovrebbero invece  rappresentare le istituzioni. A marzo, il Senato ha approvato un disegno di legge per l’introduzione del reato di tortura nel nostro codice penale. Non è riferito al pubblico ufficiale, ma viene configurato come. reato “comune”, un annacquamento non da poco, sia in termini di pena, che di prescrizione.  
Ma nonostante questo, Libertà e Giustizia di Roma chiede che il suo iter normativo sia accelerato.
Perché non vogliamo più vedere poliziotti-dobermann pestare i cittadini in strada o nelle caserme.
Perché non vogliamo più venire a sapere che… “è stato morto un ragazzo”.

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