Par condicio e diritto dei cittadini ad essere informati

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di Giovanni Rossi
La legge 28 del 2000, meglio nota come ‘par condicio’, durante le campagne elettorali inibisce alle amministrazioni pubbliche le attività di comunicazione, salvo se fatte in maniera inpersonale e per quelle considerate indispensabili.
Ci viene segnalato che questa norma, da alcuni enti, specie regionali, ed in particolar modo dai Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom), viene interpretata in modo talmente restrittivo da mettere in discussione il normale lavoro di informazione che gli Uffici stampa sono tenuti a svolgere per dar conto dell’attività amministrativa. Addirittura arrivando alla sia pur temporanea chiusura di attività di agenzia e di web tv.
Una simile interpretazione appare esagerata e fuori luogo. L’informazione – certamente non la propaganda – è compito degli Uffici stampa in funzione del diritto dei cittadini di essere informati dell’operato degli amministratori pubblici che non cessa certa durante la campagna elettorale. Vigilare affinchè non vi siano abusi è una cosa (senz’altro utile), inibire un’attività dovuta istituzionalmente è tutt’altro ed è sbagliato


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