Giornalismo sotto attacco in Italia

Ma non chiamiamola “mafia dei caporali”

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E’ “mafia” certamente quella che fa da cornice alla strage di Amendolara, ma chiamarla “mafia del caporalato” può essere depistante e riduttivo. Quattro persone, quattro lavoratori, bruciati vivi per punizione perché hanno avuto l’ardire di chiedere il dovuto dopo tanto sfruttamento non dovrebbero essere segregate anche da morte attraverso il linguaggio che si sceglie per descriverne il destino. “Mafia del caporalato” è una definizione che rischia, al di là delle intenzioni di chi adopera queste parole, di indurre in chi legge una rappresentazione falsante della realtà, come se la questione fosse riconducibile ai rapporti violenti interni alla popolazione straniera, immigrata in Italia per cercare opportunità di lavoro. Stranieri che sfruttano altri stranieri, punto. Torna in mente quello che si usava dire qualche decennio fa parlando delle mafie nostrane: “Tanto si ammazzano tra di loro”. Anche questa affermazione era riduttiva e falsificante, serviva infatti a chi la adoperava per contenere l’allarme sociale, per rassicurare l’opinione pubblica: non temete, alle persone per bene non può succedere niente di male. La storia devastante degli anni ’80 e ’90 del secolo scorso si è poi incaricata di sgombrare il campo da questa ipocrita anestesia delle coscienze: la violenza mafiosa non ha risparmiato nessuno, né servitori dello Stato, né inermi cittadini, arrivando a mettere in pericolo la tenuta stessa delle Istituzioni. In modo non del tutto diverso anche parlare di “mafia del caporalato” serve a rassicurare, serve a lasciare tranquille le coscienze dei più, per la verità già sollecitate oltre modo da dosi massicce di violenza feroce, con l’idea che questa atrocità non abbia nulla a che fare con le persone per bene. Una definizione che rischia addirittura di fare il gioco dei razzisti nostrani, confermandoli nei loro pregiudizi grotteschi, quelli buoni a fomentare le piazze al grido di “Remigrazione!”, Remigrazione!”.  E’ dunque certamente “mafia” nella misura in cui, secondo l’articolo 416 bis del Codice Penale, il reato-fine ovvero il profitto illecito viene consumato da una organizzazione criminale capace di ottenere omertà ed assoggettamento attraverso la forza di intimidazione del vincolo associativo, ma non è “mafia dei caporali”: è “mafia dei padroni” che utilizzano i caporali. Ne ero già convinto più di dieci anni fa quando da deputato, membro della Commissione parlamentare anti mafia e presidente del Comitato Testimoni di Giustizia, proposi di audire alcuni braccianti che avevano denunciato gli sfruttatori. Proposta accolta non senza qualche riserva: a qualcuno sembrò impropria come iniziativa, dal momento che non risultava il coinvolgimento diretto delle organizzazioni mafiose, formalmente qualificate come tali. Ma, si sa, il “metodo mafioso”, rilevante di per se’ pure sul piano giudiziario, ha molti adepti che non ostentano coppole e lupare. Il punto è che la “mafia del caporalato” non potrebbe esistere se non ci fossero i “padroni italiani” che si avvalgono di quelle braccia schiavizzate, nella migliore delle ipotesi facendo finta di non sapere e nella peggiore contribuendo direttamente al sistema di sfruttamento, talvolta anche sostituendosi al “caporale” straniero ed organizzandolo in proprio.  Niente di nuovo, si potrebbe dire, l’attuale rapporto criminale tra padroni e caporali ricorda molto quello che ci fu tra i latifondisti ed i campieri nelle campagne meridionali di un secolo fa: quei “campieri” divennero poi il braccio armato e capillare di Cosa Nostra (i cui capi già allora si confondevano nell’alta borghesia palermitana). Lo avevamo capito bene dieci anni fa quando approvammo in Parlamento una buona legge, la 199 del 2016, che ebbe il merito di riformare l’articolo 603 bis del Codice Penale, che pure era stato “infilato” nel codice soltanto nel 2011. Nel 2011, in risposta a tragedie analoghe, il Parlamento aveva finalmente (!) introdotto il reato di intermediazione illecita di manodopera, escludendo però dal perimetro della condotta illegale il mandante di questa intermediazione e cioè il “padrone” (difficile stupirsene). Nel 2016, dopo altre tragedie, il Legislatore riparò l’errore: il nuovo 603 bis considera responsabile tanto il caporale quanto il padrone, considera consumato il delitto di sfruttamento nel momento stesso in cui si accerti che padrone e caporale abbiano approfittato delle condizioni di vulnerabilità del lavoratore, infatti considera la minaccia o la violenza nello sfruttamento una aggravante della condotta, punisce il padrone anche in assenza del caporale quando sia provato che abbia approfittato delle condizioni di vulnerabilità del lavoratore, prevedendo anche la confisca dell’azienda agricola. La 199 del 2016 aveva poi una seconda parte non penale, che serviva a premiare il lavoro agricolo di qualità, cioè a valorizzare la filiera agro-alimentare che certificasse il rispetto dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Che fine ha fatto? Allora ebbe scarso rilievo. Forse perchè ieri come oggi c’è un capitalismo spudorato che semplicemente considera lo sfruttamento una componente fondamentale ed irrinunciabile del profitto, generando un sistema economico anti costituzionale e quindi tanto più illegale, che dovrebbe essere severamente contrastato dalla Repubblica. Quale altro “ordine” dovrebbe infatti essere tutelato dalle nostre forze di polizia?

(Da Il Fatto)


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