Emfa, la grande incompiuta

Sussumere il giudizio, la paura e il rispetto delle istituzioni

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Assistiamo in questi giorni a un profondo conflitto istituzionale tra i diversi poteri dello Stato. Da un lato vediamo la magistratura, o meglio una giudice che esercita il suo potere di valutazione e decisione, dall’altro il Governo del Paese, a partire dalla sua presidente. Questa riflessione non ha intenzione di pronunciarsi sulle responsabilità individuali del caso, pur richiamandolo, dovendo essere un’analisi filosofica e socio-criminologica.

Prima ancora di affrontare il “conflitto”, evidentemente palese date le affermazioni della presidente del Consiglio, che ha definito “vergognosa” la decisione della giudice di Milano, vorrei spazzare via ogni automatica ipotesi di conflitto interno alla magistratura stessa. Il fatto che una giudice non abbia approvato le tesi della Procura dimostra ancora una volta che nel nostro Paese esiste una concreta autonomia della funzione giudicante rispetto a quella inquirente, all’interno di un ordinamento fondato sulla separazione dei poteri. Al magistrato inquirente spetta l’onere di ricercare gli elementi di prova; al giudice, che esercita la funzione giudicante, quello di analizzarli e stabilire se sussistano gravi indizi di colpevolezza e gli ulteriori presupposti che possano giustificare l’applicazione di misure cautelari. La terzietà e l’imparzialità del giudice sono espressamente previste dalla Costituzione.

La giudice di Milano, al di là del fatto che ha ritenuto non provato il pericolo di fuga, elemento indispensabile per il fermo disposto, ha utilizzato nella sua ordinanza proprio il verbo transitivo “sussumere”, ovvero, nella filosofia del diritto, ricondurre un caso a una specifica e pertinente norma giuridica, quindi, come esemplifica Treccani, «sussumere un certo comportamento sotto una fattispecie di reato».

Vorrei semplificare la spiegazione, che risulta complessa e difficilmente comprensibile a molti, purtroppo, deduco, anche a molti politici, ma non sarà facile. Spero sia comprensibile.

Per decidere se applicare la misura restrittiva, la giudice doveva verificare e spiegare perché il fatto fosse riconducibile alla descrizione contenuta nella norma e se gli elementi raccolti raggiungessero la consistenza indiziaria richiesta.

Non si tratta quindi di un’operazione meccanica, come potrebbe apparire al giudizio ignorante di molti, perché una norma non contiene un’immagine istantanea di tutti i casi: per applicarla è necessario chiarire le caratteristiche giuridicamente rilevanti del fatto.

Il giudice si pone delle domande e deve dare una risposta: sull’accertamento del fatto; quindi, su cosa sia accaduto e quali elementi di prova esistano; deve interpretare la norma e stabilire quale disposizione sia applicabile; verificare se il fatto ricostruito sia, appunto, sussumibile nella fattispecie prevista; infine, quale effetto giuridico possa derivarne. Nella fase cautelare questa valutazione non equivale a un accertamento definitivo della colpevolezza.

Ed è per questa complessità che la giudice ha dovuto affrontare in 37 pagine il delicato tema, mentre sono bastati 37 secondi in diretta TV per cercare di demolirne il dotto ragionamento.

Non pretendo affatto che alle scuole professionali alberghiere si insista sulle materie filosofiche, ma sarebbe opportuno, ancorché saggio, che chi ha incarichi di governo non si comportasse come un commentatore da bar dello sport e trovasse un po’ di tempo per studiare.

Per Immanuel Kant, filosofo tedesco del Settecento, la facoltà di giudizio comprende la capacità di riconoscere se qualcosa ricada sotto una regola. Il riferimento è alla Critica della ragion pura, pubblicato nel lontano 1781 e riveduto nel 1787.

Detto in maniera semplice, conoscere una regola non significa saperla applicare. Kant fa proprio l’esempio di un medico, di un giudice o di un uomo di Stato: possono conoscere molte regole e tuttavia sbagliare nel riconoscere se il caso concreto vi rientri: «Quindi un medico, un giudice, un uomo di Stato può avere nella testa molte belle regole patologiche, giuridiche, politiche, da poterne essere egli stesso un profondo maestro, e tuttavia all’applicazione sbagliare facilmente, o perché manchi di Giudizio naturale (sebbene non manchi di intelletto) e comprenda bensì l’universale in abstracto, ma non sappia decidere se un caso particolare in concreto vi rientri, o anche per non essere stato sufficientemente indirizzato a un tal giudizio mediante esempi e casi pratici». Mi pare una riflessione che, a distanza di oltre due secoli, conservi una certa attualità.

Anche Herbert Lionel Adolphus Hart, filosofo del diritto britannico del Novecento, riconosce che, nei casi in cui le regole esistenti non determinano una sola soluzione, il giudice dispone di uno spazio di discrezionalità. Ciò non significa che ogni soluzione sia equivalente o che la decisione possa essere arbitraria: deve essere sostenuta da ragioni ed esercitata entro limiti “The Concept of Law” 1994.

Infatti, se si avesse un minimo rispetto, doveroso, della Costituzione, si riconoscerebbe che le decisioni del giudice sono a loro volta soggette ai controlli e ai mezzi di impugnazione previsti dal nostro sistema giuridico. Quindi anche una decisione presuntamente arbitraria può essere sottoposta a verifica, nelle forme stabilite per quello specifico provvedimento.

Sul piano puramente criminologico, sussumere ci spinge a ricondurre gli elementi di un caso specifico alle categorie interpretative proprie della criminologia, capaci di spiegare la relazione tra vittima, autore e condotta. Questa operazione interpretativa resta distinta dalla sussunzione giuridica e non la sostituisce.

Le tre dimensioni che prendiamo in considerazione sono: vittimologia, criminogenesi e criminodinamica. Queste analisi propongono una spiegazione dello specifico caso, la cui attendibilità dipende dalla corrispondenza con gli elementi di prova che abbiamo a disposizione e dalla loro capacità di reggere al confronto con spiegazioni alternative.

Quando la condotta ipotizzata può offendere la collettività, la prospettiva vittimologica si estende dalla persona al processo di vittimizzazione collettiva e ci porta a studiare i danni, le minacce e le trasformazioni delle relazioni sociali eventualmente prodotti dalla condotta presuntamente criminale. Bisogna però distinguere la vittimizzazione effettiva dalla percezione dell’insicurezza: la paura può essere reale anche quando non sia dimostrata la responsabilità della persona alla quale viene associata.

L’opinione pubblica, logicamente influenzata dalle notizie a cui è esposta, spesso con subdole rappresentazioni false della realtà, non bada all’effettiva sussunzione giuridica, bensì è presa dalla paura di essere esposta e colpita da minacce e aggressioni. La sistematica diffusione dell’insicurezza può avere come effetto il deterioramento della fiducia e della convivenza.

Nel fenomeno terroristico, la cui finalità aggravante è stata contestata nell’ipotesi di istigazione a delinquere attribuita a Youssef Siher, è di particolare rilievo la possibilità che il bersaglio immediato sia differente dall’effettivo destinatario dell’intimidazione. Le persone o i beni colpiti possono costituire il bersaglio immediato, mentre la popolazione o le istituzioni possono essere i destinatari più ampi della pressione intimidatoria. Questo collegamento deve però essere dimostrato: i disordini di piazza e le contestazioni, anche quando accompagnate da violenze, non lo dimostrano da soli.

Se è comprensibile che la gente comune possa ritenere sussistenti i presupposti per l’applicazione di misure restrittive, non è affatto accettabile che chi ha il dovere di governare non abbia le capacità di una valutazione dotta o, ancora peggio, qualora le avesse, non ne tenesse conto, provocando e alimentando ancora di più la paura della popolazione e la conseguente delegittimazione della magistratura.

Il secondo elemento è la criminogenesi. La prima domanda che ci dobbiamo porre è: attraverso quale processo pratico e teorico si arriva a proporre la violenza come comportamento legittimo, necessario o doveroso?

È necessario distinguere la criminogenesi di chi eventualmente istiga (secondo l’ipotesi che la Procura attribuisce a Youssef Siher) dal possibile percorso di chi riceve il messaggio, o meglio il presunto messaggio istigatorio. L’autore può perseguire il fine di una mobilitazione collettiva, ovvero di ottenere un consenso personale o del gruppo di appartenenza. Questi obiettivi, da soli, non dimostrano una finalità criminosa. Il destinatario, invece, può aderire, rifiutare, restare indifferente oppure reinterpretare, e mi pare questo possa essere il caso.

Per ultimo, la criminodinamica tenta di ricostruire come l’eventuale istigazione si sia sviluppata concretamente. Anche presumendo che determinati post di Siher fossero anteriori a specifiche aggressioni e ad atti violenti, mentre il canale, secondo le ricostruzioni pubblicate, è stato aperto solo dopo i disordini iniziali, la sola anteriorità non potrebbe dimostrare che quei messaggi social li abbiano determinati. Le responsabilità delle violenze, a mio parere, vanno ricercate senza confonderle con quelle di una legittima protesta.

Bisognerebbe verificare l’effettiva idoneità concreta del messaggio a provocare condotte criminose, gli effetti eventualmente documentati e, quando si attribuiscano al messaggio specifici episodi successivi, il contributo che avrebbe fornito al loro verificarsi. Sono questioni collegate, ma differenti: l’istigazione può essere penalmente rilevante anche senza che il delitto istigato venga poi commesso. Non bisogna quindi confondere la sua concreta pericolosità con la dimostrazione del rapporto causale rispetto a una determinata aggressione.

Sono questi i passaggi che, a mio parere, la Giudice Tiziana Landoni, ha saggiamente e dottamente analizzato, per quanto emerge dalle motivazioni riportate, esponendosi coraggiosamente alle feroci critiche e assumendosi la responsabilità di quello che ha scritto, anche in previsione di una possibile impugnazione da parte della Procura della Repubblica.

Concludo, il messaggio che taluni vogliono far passare è che chiunque non condivida le azioni del Governo sia colpevole di favoreggiamento dei violenti. Invece tutti, compreso ovviamente me, condannano le violenze, invitano a indagarne l’effettiva provenienza, sono dalla parte delle forze dell’ordine quando sono aggredite e le condannano quando aggrediscono senza giustificazione. E, infine, sono dalla parte di coloro che pacificamente e giustamente protestano per la grave situazione economica e sociale in cui versa il Paese.

Torino, 29 ottobre 2026

 


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