Iscrizione all’Inpgi, quando è obbligatorio. Fondamentale pronuncia della Cassazione

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Iscrizione obbligatoria allINPGI per il giornalista. Decidono le sezioni unite della Cassazione. 
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno confermato che, in presenza di svolgimento di attività giornalistica, l’iscrizione all’ Inpgi (l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani) è obbligatoria, a prescindere dalla natura pubblica e privata del datore di lavoro e dal contratto collettivo applicabile al rapporto.
L’ ente previdenziale di categoria ha  emanato un comunicato con cui spiega che  “la Suprema Corte ha depositato nella giornata di oggi la sentenza n.21764/21, intervenuta sul ricorso proposta da una Asl che aveva contestato il verbale ispettivo dell’Inpgi con il quale erano stati richiesti contributi previdenziali per due giornalisti dipendenti dell’azienda sanitaria, denunciati ad altro ente.
La Corte, dopo aver ricostruito la storia dell’assicurazione previdenziale Inpgi sotto il profilo normativo, è giunta alla conclusione che l’attività svolta dagli iscritti all’Albo presso gli Uffici Stampa non può che essere giornalistica”. La Cassazione a sezioni unite quindi chiarisce definitivamente che in presenza di svolgimento di attività giornalistica l’iscrizione all’Inpgi ha portata generale, a prescindere dalla natura pubblica e privata del datore di lavoro e dal contratto collettivo applicabile al rapporto.  Sono state depositate le motivazioni della la sentenza n.21764/21, nelle quali sono stati enunciati due principi di diritto fondamentali:

• “deve essere considerata giornalistica l’attività svolta nell’ambito dell’ufficio stampa di cui alla L. 150/2000 per il quale il legislatore ha richiesto il titolo dell’iscrizione all’albo professionale e previsto un’area speciale di contrattazione con la partecipazione delle OO.SS. dei giornalisti”;

• “in presenza di svolgimento di attività giornalistica l’iscrizione all’INPGI ha portata generale a prescindere dalla natura pubblica e privata del datore di lavoro e dal contratto collettivo applicabile al rapporto”.

In particolare va evidenziato il secondo principio, in quanto sancisce oggi che l’attività amministrativa, ispettiva e legale dell’ente vincola al corretto adempimento contributivo nei confronti dell’INPGI da parte di qualsiasi datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze giornalisti che svolgono attività giornalistica.


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