DIFFAMAZIONE: quella voglia matta di mettere il bavaglio ai giornalisti

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Arriva al voto del Senato il disegno di legge sulla diffamazione, che comunque, essendo stato modificato, dovrà tornare alla Camera per l’approvazione definitiva. Nel nuovo testo ci sono luci e ombre. Le novità positive consistono nello stop al carcere per i giornalisti e nell’introduzione del diritto dall’oblio. Quelle negative, nella rettifica senza commento, senza risposta, senza titolo , ma solo sotto l’indicazione “Rettifica” a caratteri cubitali, e, soprattutto, nella estensione delle sanzioni pecuniarie anche per le testate online, che suonano come il tentativo di mettere il bavaglio all’informazione.

Multe fino a 50mila euro, anche all’online.
Una novità, quest’ultima, introdotta da un emendamento del Movimento 5 Stelle, che ha avuto il parere favorevole del Governo, che prevede, per l’appunto, l’estensione delle multe anche per le testate online. Multe fino a 10mila euro per la diffamazione “semplice”, e che possono salire fino a 50mila se l’offesa “consiste nell’attribuzione di un fatto determinato falso”.

La voglia della politica di regolare i conti con noi
Sulla diffamazione, dunque, il Parlamento non perde tempo. Traspare la voglia di regolare i conti con i giornalisti, anche con quelli che lavorano sul web. E su questo terreno la volontà è trasversale, va dai “grillini”, nemici acerrimi dei giornalisti, a Forza Italia e ai partiti di maggioranza che sostengono il governo. 

Non c’è più il carcere, ma… 
Certo, non c’è più il carcere nel ddl che va in aula, “e questo è indubbiamente un passo avanti”, come dice il deputato del Pd Felice Casson, che aveva proposto di depenalizzare tutto cancellando la diffamazione come reato e prevedendo al suo posto una sanzione civile.

Invece non solo il reato resta, ma si aggravano le sanzioni economiche, che sempre più, con la maggioranza dei giornalisti in attività che sono precari e con l’editoria in crisi e povera in canna, rappresentano un deterrente efficace contro la libertà di informazione. 

Obbligo con norme capestro per le rettifiche 
In particolare al Senato vengono poi affermati due principi con cui, a questo punto, dovrà rifare i conti la Camera. Il primo è un meccanismo di rettifica estremamente rigido, praticamente capestro per i mezzi di informazione di qualsiasi tipo, carta stampata, tv, testate online, che non potranno esimersi dal pubblicare, entro due giorni dalla ricezione della richiesta, le rettifiche senza commento, senza risposta, senza titolo, ma con grande evidenza. Una norma punitiva attenuata dal fatto che se la testata piega la testa e la rettifica è conforme a quanto prevede il testo, sarà valutata dal giudice come causa di non punibilità sia per il direttore responsabile sia per l’autore dell’offesa. La norma prevede anche che l’interdizione da uno a sei mesi dalla professione scatti solo nei casi di recidiva reiterata. 

E un diritto all’oblio “anomalo”
Il secondo principio introdotto al Senato è quello del diritto all’oblio, secondo cui l’interessato può chiedere l’eliminazione dai siti internet e dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge. In caso di rifiuto lo stesso può chiedere al giudice di ordinare la rimozione. Un diritto che in caso di morte vale anche per gli eredi, ma che, secondo gli esperti delle leggi sull’informazione, non c’entra nulla con la giurisprudenza sulla diffamazione. 

Passa emendamento contro le querele temerarie.
L’unica nota positiva, oltre all’esclusione de carcere per i giornalisti, è l’approvazione di un emendamento dello stesso Casson teso a contrastare le “querele temerarie”. La norma prevede che, su richiesta del giornalista, il giudice, con la sentenza di rigetto, possa condannare al pagamento di una somma (non specificata) a titolo di risarcimento chi ha agito in giudizio in modo temerario.

I direttori rischiano meno
Infine, al di fuori dei casi di concorso con l’autore del servizio diffamatorio, il direttore o il suo vice non rispondono più “a titolo di colpa”, a meno che il delitto non sia conseguente alla violazione dei doveri di vigilanza della pubblicazione. La pena per il direttore è in ogni caso ridotta di un terzo mentre è esclusa quella accessoria dell’interdizione dalla professione.

Fonte: Voltapagina


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