Per l’Ilva può intervenire anche il giudice del lavoro

0 0

Non basta esprimere la dovuta solidarietà ai magistrati tarantini oggetto di ingiusti attacchi e di intimidazioni per aver fatto quello che la legge penale loro richiedeva. Occorre anche domandarsi se, prima dell’intervento del giudice penale, necessariamente postumo, sarebbe stato possibile ottenere provvedimenti preventivi, rivolgendosi al giudice del lavoro che, a differenza di quello penale, può imporre l’adozione di misure che sventino i pericoli per la salute del lavoratori. La risposta e’ affermativa. Esiste nel nostro codice civile una norma, l’articolo 2087, che impone la tutela della salute dei lavoratori e trae forza dall’articolo 41 della Costituzione recante il divieto di comportamenti dell’imprenditore tali da danneggiare la sicurezza e la dignità dei lavoratori. Questa norma consente al giudice di adottare in via d’urgenza le misure necessarie. Essa può essere azionata anche da singoli lavoratori, ma e’ ovvio che per una battaglia giudiziaria di questo tipo, richiedente una complessa assistenza, anche di natura tecnica, i lavoratori devono essere attivati e sostenuti dalle Organizzazioni Sindacali. Sinora i lavoratori e i sindacati sono stati riluttanti a promuovere iniziative di questo genere per timore di ritorsioni. Un grave errore, perché la via della prevenzione e’ molto spesso preferibile a quella della repressione. Per questo il governo anziché sollevare conflitti di potere dovrebbe preoccuparsi di potenziare la giustizia del lavoro. Altra utile iniziativa sarebbe quella di consentire alle Organizzazioni Sindacali la partecipazione alla gestione delle aziende, come avviene in Germania


Iscriviti alla Newsletter di Articolo21