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Giulio Regeni: riprende il processo

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Con una sentenza depositata oggi, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 225, comma 2, del codice di procedura penale per violazione dell’articolo 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l’onorario e le spese del consulente di parte nominato dal difensore d’ufficio siano anticipati dallo Stato. La Corte ha stabilito che tali costi devono essere liquidati dal magistrato secondo i criteri previsti per il gratuito patrocinio, ferma restando la possibilità per lo Stato di rivalersi sull’imputato qualora questi diventi successivamente reperibile.

La pronuncia riguarda una ipotesi definita “eccezionale” dalla stessa Consulta: quella dei procedimenti celebrati in assenza per i delitti previsti dalla Convenzione di New York contro la tortura, quando, a causa della mancata cooperazione dello Stato di appartenenza dell’imputato, non sia possibile dimostrare che quest’ultimo, pur consapevole dell’esistenza del procedimento, sia stato effettivamente informato della pendenza del processo.

Le questioni di legittimità costituzionale erano state sollevate dalla Corte d’assise di Roma nell’ambito del processo per l’omicidio di Giulio Regeni, che vede imputati quattro appartenenti ai servizi segreti egiziani. Nel corso del dibattimento, i giudici avevano disposto una perizia per la traduzione di un documento in lingua araba ritenuto rilevante ai fini della decisione. In tale contesto, i difensori d’ufficio degli imputati avevano chiesto di poter nominare un consulente tecnico di parte con spese a carico dello Stato, sollevando contestualmente l’incostituzionalità della disciplina vigente, nella parte in cui non garantiva l’anticipazione dei relativi costi nei procedimenti celebrati in assenza.


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