Scambisti, cacciatori, procacciatori di voto? No, delinquenti e basta!

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V’immaginate il 575 c.p. invece che così: “chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con [ecc.]” fosse: “chiunque consapevolmente si procaccia la morte di un uomo è punito con [ecc.]”? La natura del reato d’omicidio sarebbe stravolta, da discreto avvocato, almeno nel 50% dei casi! Eh sì eh, perché nella legge penale (ovviamente anche civile, ma qui si sta parlando di reati)  ben prima di configurare il reato, dunque stabilirne la gravità e perciò procedere con la pena, deve già essere ben chiara nella testa dei legislatori la cognizione della natura e diritto di specifico reato sì da poterne poi trasmettere la definizione a OGNI CITTADINO, con sintassi appropriata da poiché la “legge non ammette ignoranza”!

E’ con questa (banalissima) premessa che pretendiamo di sapere com’è che allora nel legiferare sul reato da 416 ter ( il maledetto voto di scambio che ci perseguita da decenni e, siccome impunito, molto ha fatto per ridurci oggi così male!) si è ricorsi all’avverbio “consapevole” e al verbo “procacciare”. Ma se si vuole ottenere che tutti capiscano la natura di quello sporco reato, compresi coloro che su quello oggi proseguono nei loro sporchi affari, bisogna essere trasparenti! Perché dunque nel prospetto di quella legge sono stati utilizzati superflui avverbi e sibillini verbi per attenuare quel reato? Ci vuole tanto a promulgare: “chiunque, in cambio del voto a proprio favore, promette denaro o altra utilità è punito con [ecc.] Alla stessa pena soggiace chi accetta”. Stop?!  Certi concetti attenuanti per vaghe “consapevolezze” e sibillini “procacciatori” possono eventualmente essere materia per i legali rappresentanti di qualche cittadino chiamato a difendersi dal reato, mica materia dei legalizzati rappresentanti di TUTTI i cittadini italiani in nome dei quali, si ricorda, si promulgano leggi!


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