Cittadinanza: ius soli per chi nasce in Italia, ius culturae per chi arriva

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Depositato alla Camera il testo unificato che raccoglie le 24 proposte di legge sulla modifica della legge 91/92. Si introduce per tutti (e non solo per gli apolidi) il principio dello ius soli temperato, ma per i minori che arrivano entro i 12 anni è previsto anche un ciclo di studi di cinque anni

 

ROMA – Ius soli temperato per chi nasce in Italia, ius culturae per chi arriva nel nostro paese entro i 12 anni di età. Per diventare cittadini italiani non conterà più solo la discendenza, e cioè lo ius sanguinis (diritto del sangue) ma anche la nascita nel nostro paese (ius soli, diritto del suolo) e l’acquisizione della cultura italiana. Sono queste le novità principali previste dal testo unificato sulla riforma della legge 91/92, depositato oggi alla Camera. Un testo che mette insieme le oltre 20 proposte di legge depositate in questi  anni da esponenti di tutti gli schieramenti politici. E che per la prima volta introduce nel nostro paese lo ius soli temperato per tutti (finora la legge lo prevedeva solo nei casi di apolidia, cioè quando non si può determinare la nazione di appartenenza), avvicinando la nostra legislazione, considerata tra le più restrittive in Europa a quella degli altri paesi come Francia e Germania. Al testo unificato si è arrivato dopo mesi di discussioni, il compito di tradurre le 24 proposte depositate a Montecitorio in una sintesi organica che le tenesse tutte insieme è stato affidato a Marilena Fabbri del Pd (insieme ad Annagrazia Calabria di Forza Italia, che alla fine però ha lasciato l’incarico per divergenze nella stesura del testo).

Ius soli temperato: cittadinanza a chi nasce in Italia da genitori legalmente soggiornanti da almeno 5 anni. Il primo articolo del testo di riforma contiene la novità più importante e di fatto ricalca quella che da sempre è la proposta del Partito democratico, ma include anche la proposta di iniziativa popolare voluta dalla campagna l’Italia sono anch’io (che prevedeva però un anno di soggiorno legale dei genitori), del Movimento 5 stelle (residenza di almeno tre anni) e di Sel (residenza legale di almeno un anno). Nello specifico, si riconosce la cittadinanza italiana a chi è “nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni, antecedenti alla nascita”. Si prevede inoltre l’acquisizione anche per chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui “almeno uno sia nato in Italia e ivi risieda legalmente, senza interruzioni, da almeno un anno, antecedente alla nascita del figlio”.La norma si basa, quindi, sul progetto di vita stabile dei genitori stranieri in Italia. La cittadinanza in questi casi non è però automatica ma si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza del minore, da annotare a margine dell’atto di nascita. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l’interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza. In mancanza di una dichiarazione di volontà da parte di un genitore esercente la responsabilità genitoriale, il figlio acquista la cittadinanza, se lo chiede, entro 2 anni dalla maggiore età.

Ius culturae: cittadinanza a chi arriva entro i 12 anni e abbia frequentato almeno 5 anni di scuole in Italia. La seconda novità è contenuta nell’articolo 4 comma 2, che introduce il cosiddetto ius culturae per i figli di genitori stranieri che siano entrati in Italia entro il compimento del dodicesimo anno di età. In questo caso per l’acquisizione della cittadinanza si prevede la frequenza regolare “per almeno cinque anni di istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale idonei al conseguimento di una qualifica professionale”. Anche in questo caso la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. L’ipotesi di legare la richiesta di cittadinanza al percorso scolastico è da sempre sostenuta dal centrodestra, ma anche da Scelta civica. L’articolo nel testo fa infatti riferimento alle proposte depositate da Mario Marazziti di Per l’Italia, da Renata Polverini (Forza Italia) e da Dorina Bianchi (Area popolare Udc-Ncd). Nel testo si prevede anche l’acquisizione “per lo straniero che abbia fatto ingresso nel territorio della Repubblica prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale con il conseguimento di una qualifica professionale”. Per chi arriva tra i 12 e i 18 anni, quindi, oltre a un ciclo scolastico è richiesta la residenza di almeno 6 anni.

Secondo il testo unificato, depositato oggi, la modifica della legge riguarderà solo i minori, mentre non cambiano i tempi per la naturalizzazione (cioè per gli stranieri che arrivano in Italia da adulti e che secondo la legge attuale devono attendere dieci anni prima di poter richiedere la cittadinanza italiana). QUest’ultimo aspetto è stato molto dibattuto, in particolare si proponeva un abbassamento dei tempi di permanenza legale da dieci a otto anni. Ma alla fine si è scelto di concentrarsi solo sulle modifiche relative ai minorenni. Aspetto su cui l’accordo tra centro destra e centro sinistra è sempre stato maggiore. La discussione del testo sarà avviata a settembre. (ec)

Da redattoresociale


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