Diffamazione, la norma va modificata tutelando il diritto di cronaca

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Giornalisti, blogger, divulgatori, soprattutto quelli che non hanno alle spalle grosse testate e che comunque si trovano a lavorare sul campo, lo chiedono da anni. Il reato di diffamazione andrebbe ridotto ad illecito civile, o quanto meno andrebbe riformulato in maniera profonda. La norma, che si vorrebbe cambiare è al vaglio delle camere. Ma a quali modifiche si può pensare?

La ratio cui ci si dovrebbe ispirare è quella di una modifica che irrobustisca e chiarisca definitivamente l’ambito del diritto di cronaca, superando gli ormai, per molti versi, desueti e contraddittori pronunciamenti della Cassazione. Va ricordato infatti che il codice (non a caso elaborato durante il fascismo) non menziona il diritto di cronaca, ma menziona solo il concetto di tutela della onorabilità della persona. Va pure ricordato che per il codice penale italiano, o ancor meglio per la giurisprudenza, la diffamazione si dispiega non solo se si pronunziano affermazioni offensive e o false nei confronti di terzi. Ma il blogger o il cronista, per esempio, possono incappare nel reato (la discrezionalità del magistrato è estrema in questo caso, il che mette i blogger e i cronisti free-lance o delle piccole testate in una condizione di inferiorità perenne) anche quando riportano affermazioni di terzi, anche se ben documentate, delle quali è citata la fonte.

Questo perché il contorno nel quale sia richiamabile la cosiddetta scriminante del diritto di cronaca è assai labile. Nel ragionare in questo senso si dovrebbe prendere spunto dalle leggi e dalla giurisprudenza svizzere, tanto per dirne una. Ma anche dalla legge tedesca nonché americana dove la diffamazione (un reato considerato di portata minore, quando non derubricato ad illecito amministrativo) sussiste solo quando si dimostra che il giornalista mente sapendo di mentire: in Germania per esempio i tedeschi fanno maggiore affidamento sulle corti civili e sulla consuetudine della lettera di rettifica o di scuse con l’impegno a non ripetere l’offesa.

Su queste basi sarebbe quindi importante introdurre una novità per cui all’articolo che punisce la diffamazione (595 cp) vada aggiunta la seguente dicitura: «Non è punibile chi, anche nell’ambito della attività giornalistica o informativa, riferisce affermazioni di terzi, pur offensive o calunniose, delle quali è indicata la fonte o l’origine e delle quali affermazioni si riconosce la paternità di terzi». Si tratta di una modifica minima, equilibrata sul piano giuridico. La quale permetterebbe di affrontare con grande chiarezza e maggiore serenità gli anni che ci attendono. Anni in cui la buona informazione, che non è monopolio della stampa o dei giornalisti, può essere uno stimolo al cambiamento in meglio del Paese.

* giornalista e blogger


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