| Sabato, 04 Febbraio 2012 - Ultimo aggiornamento: 00:03
Nadia Redoglia
La direttiva 2007/65/CE, avente per oggetto "disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive", antepone ben 68 premesse illustranti lo scopo per cui è stata pensata. Alla numero 16 leggiamo che dette “non si riferiscono alle attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell’ambito di comunità d’interesse”. E, allora, com’è che dal mero attenersi alla ratio delle direttive -di qui alla legge delega- si è passati a legiferare anche sul web? Il Belpaese ha già di che arrampicarsi sui vetri per giustificare l’esistente rapporto conflittuale tra questa legislatura e il “contenuto audiovisivo” di cui alle 68 premesse della direttiva. Immaginiamoci con i contenuti dispositivi della stessa! Chi pensa di rivolgersi al Consiglio di (questo) Stato, forse è meglio che pensi a rivolgersi direttamente a quello Europeo. Ci sono più possibilità di parlare la stessa lingua.
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